Vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito al funzionamento dell’agevolazione fiscale che ammette l’esenzione dalle imposte per gli atti di successione o donazione dei terreni agricoli.
Con la Legge n. 441 del 15 dicembre 1998, sono state rese disponibili delle agevolazioni fiscali riguardanti i processi di successione o donazione dei terreni agricoli, nelle quali si concede l’esenzione dal pagamento delle imposte.
È proprio questo l’argomento trattato con una recente risposta ad interpello del Fisco, in cui ci si chiede in che modo si applichi l’agevolazione in relazione ad un caso particolare.
Vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito al funzionamento dell’agevolazione fiscale che ammette l’esenzione dalle imposte per gli atti di successione o donazione dei terreni agricoli.
Sommario
Come dicevamo, l’esenzione dal pagamento delle imposte per successione o donazione di terreni agricoli è diventata possibile con l’art. 4 della Legge n. 441/1998, che regolamenta totalmente l’agevolazione.
Qui si dispone che lo scopo dell’agevolazione fiscale è quello di favorire la continuità delle imprese agricole, anche nel caso in cui queste siano gestite per mano di una società di persone.
L’agevolazione riguarda esclusivamente gli atti di successione o donazione condotti tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado di parentela, e concede l’esenzione dal pagamento delle imposte:
L’esenzione non riguarda invece le imposte ipotecarie, che sono da pagare in misura fissa.
Condizione fondamentale per accedere all’agevolazione è che il soggetto che ha ottenuto il terreno lo coltivi personalmente, o comunque gestisca direttamente la coltivazione del fondo, per un tempo minimo di 6 anni.
I soggetti interessati dall’esenzione sono:
Al comma 1 del predetto art. 4 della Legge n. 441/1998, si disponeva che l’agevolazione riguardasse “gli atti relativi a fondi rustici oggetto di successione o di donazione”.
Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2001 però, all’art. 6 comma 8, l’espressione “a fondi rustici”, è stata sostituita da “ai beni costituenti l’azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant’altro strumentale all’attività aziendale”.
Tale modifica è stata sostanziale, in quanto prima era possibile accedere all’agevolazione solo per quanto riguarda gli atti di successione o donazione relativi ai fondi (e quindi i terreni agricoli) veri e propri.
La Manovra 2001 invece ha esteso l’applicabilità dell’agevolazione con riferimento agli atti riguardanti qualsiasi bene utilizzato ai fini della professione agricola. Quindi non più solo i terreni, ma appunto anche i fabbricati, le pertinenze, ecc.
Al fine di verificare che tali beni siano realmente strumentali all’attività agricola, è necessario eseguire una valutazione fattuale che lo attesti.
Torniamo quindi al caso affrontato nella risposta ad interpello n. 671 del 6 ottobre 2021, che analizziamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàL’istante in questione è un soggetto che intende acquisire, insieme al fratello, dei fondi rustici appartenente al padre, mediante la formula della donazione.
Egli afferma che i fondi sono composti da terreni agricoli e da fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola, e che sono censiti al Catasto esattamente come descritti.
L’istante fa presente inoltre che, attualmente, lui e il fratello gestiscono l’intera proprietà del loro padre (quindi tutti i terreni e i fabbricati) secondo un regolare contratto di locazione della durata di 15 anni, iniziato a maggio 2019.
In precedenza invece, si rappresenta che il padre abbia utilizzato per 40 anni i fondi rustici per lo svolgimento della stessa attività agricola sotto forma di impresa individuale, cessata nel 2006. Dopodiché, le due parti hanno stipulato il contratto di locazione, per permettere ai figli di continuare la precedente attività del loro padre.
Il contratto non è intestato direttamente ai fratelli, ma alla SSIA (Società Semplice e di Impresa Agricola) di cui entrambi sono unici soci ed amministratori, che si occupa in prevalenza di allevamento di animali e attività connesse.
L’istante fa sapere che sia lui che il fratello sono correttamente iscritti alla Gestione Separata dell’INPS, e che entrambi hanno la qualifica di Imprenditori Agricoli Professionali.
In sostanza, il soggetto afferma che il padre intende donare loro l’intero compendio di terreni agricoli e relativi fabbricati, in modo tale da poter subentrare essi stessi nel contratto d’affitto come proprietari (e non più come affittuari), e mantenendo comunque il contratto di locazione con la loro società.
Per fare questo, il padre intende dividere in due l’intera proprietà, così da donarne una porzione per figlio ed evitare di dar vita ad un rapporto di comproprietà. Si dovrebbero costituire così due contratti di donazione, che però le parti intendono formalizzare con un atto notarile unico per entrambi.
Advertisement - PubblicitàIn conclusione, l’istante chiede all’Agenzia delle Entrate se sia lui che il fratello, con i due contratti di donazione distinti, possano usufruire delle agevolazioni relative agli atti di successione e donazione di cui all’art. 14 n. 441/1998.
Stando a quanto riportato dall’istante e tenendo conto che esistano tutti gli altri requisiti obbligatori, il Fisco conferma che i soggetti risultano idonei ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione.
Questo in quanto, innanzitutto, è presente il requisito che richiede la continuazione dell’attività agricola tra ascendenti e discendenti fino al terzo grado. Secondo poi, entrambi i fratelli sono iscritti alla gestione previdenziale INPS ed hanno la qualifica di IAP.
Per quanto riguarda i fabbricati strumentali all’attività agricola, il Fisco dispone che visto che l’attività individuale del padre è stata cessata nel 2006, la strumentalità di tali beni non dovrebbe in realtà essere idonea perché i beni avrebbero perso “l’utilizzo legato all’attività agricola”.
Visto però che in seguito il padre e i figli hanno provveduto a stipulare un contratto d’affitto in capo alla SSIA di proprietà di questi ultimi, si rileva da qui che l’attività agricola è stata portata avanti, seppure stavolta in forma di società di persone.
I fabbricati possono dunque essere ancora considerati strumentali all’esercizio dell’attività agricola, a essere inclusi anche questi in relazione all’agevolazione per fondi rustici.
Riguardo al fatto che l’attività sia continuata sotto la gestione di una società di persone, il Fisco ribadisce che questo non costituisce un ostacolo per l’accesso all’agevolazione, in quanto le società di persone possono ottenere correttamente il beneficio.
Si precisa infatti che:
“la condizione della coltivazione diretta del fondo da parte di un imprenditore agricolo può ritenersi soddisfatta anche quando lo stesso stipula un contratto di affitto con una società di persone di cui lo stesso è socio.”
Sia l’istante che il fratello potranno ottenere le agevolazioni relative alla donazione dei terreni agricoli in maniera distinta, visti i due contratti differenti, subentrando dunque al contratto di locazione stipulato in precedenza col padre.
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