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Successione eredità: quale ordine si segue? Chi sono gli eredi esclusi?

La successione legittima si apre al momento della morte, in riferimento all’ultimo luogo di domicilio del deceduto, in tutti i casi per i quali manchi del tutto o in parte un testamento.

Successione eredità: quale ordine si segue? Chi sono gli eredi esclusi?Successione eredità: quale ordine si segue? Chi sono gli eredi esclusi?
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La successione legittima si apre al momento della morte, in riferimento all’ultimo luogo di domicilio del deceduto, in tutti i casi per i quali manchi del tutto o in parte un testamento (altrimenti si disporrebbe la successione testamentaria).

I chiamati all’eredità possono procedere con l’accettazione (espressa o tacita) oppure con la rinuncia, entro un tempo massimo di 10 anni dall’apertura della successione.

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Successione eredità: cosa accade se si rinuncia?

Nei casi di rinuncia, ad esempio per la presenza di debiti insoluti in capo al deceduto, il cancelliere provvede a nominare un curatore dell’eredità, mediante apposita richiesta fatta dai chiamati all’eredità oppure d’ufficio.

Quando si è provveduto alla nomina di un curatore, gli eredi perdono ogni diritto di:

  • Compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea;
  • Vendere i beni non conservabili o la cui conservazione comporta un grave dispendio.

In tutti i casi di rinuncia, tali atti saranno comunque conseguiti per mano del curatore, ma le tutte le spese sostenute rimarranno a carico dell’eredità.

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Linea di successione: quale ordine si segue per l’eredità?

Se il defunto ha lasciato un testamento scritto, chiunque egli abbia scelto può diventare erede, anche un soggetto che non fa parte della sua famiglia.

Se invece la successione è legittima, in base all’art. 565 del Codice Civile, l’eredità si devolve in base al seguente ordine:

  1. Coniuge;
  2. Discendenti;
  3. Ascendenti;
  4. Collaterali;
  5. Altri parenti entro massimo il sesto grado;
  6. Lo Stato.

Agli articoli seguenti si fanno poi ulteriori precisazioni in relazione alle varie categorie di eredi. In breve:

  • Tutti i figli (anche adottivi) hanno diritto in parti uguali a succedere al padre e alla madre;
  • I figli adottivi sono esclusi dalla successione dei parenti di chi adotta;
  • Se un soggetto muore senza lasciare coniuge, figli, né loro discendenti, l’eredità si devolve al padre e alla madre in parti uguali, se sono in vita;
  • Se anche i genitori non sono in vita, i chiamati all’eredità saranno gli ascendenti (ovvero nonni, bisnonni ecc.), per metà quelli di linea materna e per metà quelli di linea paterna. Se però gli ascendenti non sono di grado uguale, l’eredità spetta interamente all’ascendente più vicino di grado;
  • Se il defunto non ha coniuge, figli, genitori, né altri ascendenti, l’eredità andrà in parti uguali a sorelle e fratelli (o ai loro figli se questi sono già morti). Se però ci sono fratelli unilaterali (di padre o madre diversa) e fratelli germani (stessa madre e stesso padre), ai fratelli unilaterali spetta metà della quota che spetta a quelli germani;
  • Se non dovessero esserci coniuge, figli, genitori o altri ascendenti, fratelli o sorelle, l’eredità sarà ripartita tra tutti gli altri parenti prossimi senza distinzione, entro massimo il sesto grado di parentela.
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Eredi ritenuti “indegni”: quando l’eredità non spetta?

Posto quanto detto, la successione legittima può essere conseguita però esclusivamente in relazione agli eredi che, per legge, sono considerati “capaci di succedere”.

L’art. 462 del Codice Civile dispone, in particolare, che i soggetti capaci di succedere sono:

[…] tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione.

Si spiega poi che per “concepiti al tempo dell’apertura della successione” si intendono tutti i figli nati entro i 300 giorni successivi alla data di morte del soggetto. Solo se previsto nel testamento, possono succedere al defunto anche i figli non ancora concepiti di un’altra persona.

Sono esclusi in ogni caso dalla successione tutti gli eredi che vengono ritenuti “indegni” in base alle disposizioni previste dalla normativa, ovvero i soggetti che:

  1. Hanno volontariamente ucciso (o tentato di uccidere) la persona deceduta o un membro della sua famiglia (coniugi, discendenti, ascendenti), a meno che il caso non rientri nelle cause di non punibilità;
  2. Hanno commesso, nei confronti del deceduto o della sua famiglia, un fatto per cui siano applicabili le disposizioni sull’omicidio;
  3. Hanno denunciato il deceduto o un membro della sua famiglia – oppure testimoniato contro di essi – per reati punibili con l’ergastolo o la reclusione dai 3 anni in su, e:
    • La denuncia è stata ritenuta calunniosa in giudizio penale;
    • La testimonianza è stata ritenuta falsa in giudizio penale.
  1. Hanno indotto il soggetto deceduto, con dolo o violenza, a far revocare o modificare il testamento, oppure non hanno impedito ad altri di compiere le stesse azioni pur essendone a conoscenza.
  2. Hanno soppresso, nascosto o alterato il testamento sottoscritto dal defunto.
  3. Hanno realizzato (o fatto uso cosciente di) un testamento falso.
  4. In caso di morte di un figlio, sono esclusi dall’eredità i genitori che siano decaduti dalla podestà genitoriale e non l’abbiano riacquisita prima della morte del figlio.

Viene invece sospeso dalla successione il coniuge (o membro dell’unione civile) – anche separato – che sia indagato per omicidio volontario o tentato omicidio del deceduto, nonché dei suoi genitori, fratelli o sorelle.

Coloro che secondo la normativa vengono ritenuti indegni sono obbligati a restituire tutti i frutti di cui abbiano eventualmente beneficiato dal momento dell’apertura della successione.

Tuttavia, se il deceduto era a conoscenza dell’atto di indegnità commesso dal soggetto – e nonostante questo lo abbia espressamente abilitato alla successione mediante atto pubblico o testamento, oppure lo abbia contemplato nel testamento – l’indegno sarà ammesso a concorrere all’eredità.



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TAGS: eredità, successione, Successione eredità

Autore: Redazione Online

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