In un recente interpello dell’Agenzia delle Entrate si torna a parlare di Sismabonus 110%. Stavolta però, il tema riguarda l’applicazione dell’incentivo su edifici ubicati nel centro storico.
Apprendiamo da tale risposta che i fabbricati che intendono usufruire del Sismabonus 110% in centro storico devono rispettare delle regole ben precise, che sono differenti rispetto a quelle che si applicherebbero per altre unità situate al di fuori del centro.
La differenza di cui parliamo sta nella necessità di dover conseguire progetti unitari nel caso di desideri beneficiare della maxi-agevolazione per condurre interventi di riduzione del rischio sismico.
Ma chiariamo meglio di seguito.
Sommario
Il caso affrontato nella risposta all’interpello n. 909-1222/2021 dell’Agenzia delle Entrate DR Emilia Romagna fornisce nuovi chiarimenti in merito all’applicazione del Sismabonus 110% nei centri storici.
Un contribuente, proprietario di un edificio composto da due unità immobiliari (una residenziale classificata come A/2, e una ad uso garage classificata come C/6), chiede la possibilità di usufruire della maxi-agevolazione per eseguire degli interventi di riduzione del rischio sismico.
L’edificio è ubicato in centro storico, presenta due facciate libere e altre due aderenti ad altri fabbricati. Il contribuente fa però presente che non si tratta di complessi a schiera, ma di un edificio che rappresenta un’unità indipendente, in quanto i fabbricati confinanti sono stati realizzati successivamente al proprio, e con materiali e strutture differenti.
Secondo quanto stabilito dal DM 58/2017 e riconfermato da un intervento della Commissione Consultiva del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in tema di villette a schiera, il contribuente presuppone che la sua proprietà, essendo a tutti gli effetti indipendente dai fabbricati confinanti, possa coincidere con la definizione di “Unità Strutturale” richiesta per accedere al Sismabonus 110% (e anche al Sismabonus tradizionale).
Advertisement - PubblicitàIl proprietario dell’edificio ha, però, fatto presupposti errati, e l’Agenzia delle Entrate spiega il perché.
Nella risposta all’interpello leggiamo come la definizione di unità strutturale sia corretta, in quanto l’edificio effettivamente non appartiene ad un complesso di villette a schiera, ma questo non basta.
Il Fisco ricorda infatti che il regolamento per accedere al Sismabonus 110% fa riferimento a quello già previsto per il Sismabonus tradizionale, ovvero il DL n. 63/2013, che a sua volta si ricollega alle direttive previste dal DPR n. 917/1986.
Qui, chiarisce l’Agenzia DR Emilia Romagna, è scritto che:
“Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.
Ciò che ci interessa in questo caso è proprio l’ultimo periodo appena citato, ovvero quello che impone in centro storico i progetti unitari per poter eseguire interventi di messa in sicurezza statica degli edifici.
Advertisement - PubblicitàA questo punto è doveroso chiarire che cosa si intende per progetti unitari.
La maggior parte dei centri storici in Italia, soprattutto nelle aree ad alto rischio sismico, presenta il suo “Piano di Recupero”. Il piano è necessario per decretare in che modo intervenire sul patrimonio edilizio appartenente all’area perimetrale del centro storico, con lo scopo di conservare e tutelare al meglio il patrimonio.
Il piano di recupero, tra le altre cose, è atto ad individuare le Unità Minime di Intervento. Queste rappresentano un’ulteriore suddivisione degli edifici in gruppi, in base alle loro caratteristiche e alla loro tipologia. Il piano di recupero impone che sulle medesime Unità minime di intervento sarà necessario compiere un progetto unitario per poter accedere al Sismabonus 110%.
Alla luce di ciò, si evince che il contribuente in questione non avrà la possibilità di beneficiare della maxi-agevolazione in quanto, in assenza di un progetto unitario, risulta irrilevante che l’edificio sia un’unità strutturale indipendente.
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