La sanatoria degli abusi edilizi è fattibile ogni qualvolta l’intervento risulti rispettare il concetto di “doppia conformità”, ovvero sia conforme ai regolamenti urbanistici ed edili vigenti al momento in cui l’opera è stata realizzata, e a quelli in vigore alla data di presentazione della richiesta di sanatoria.
In sostanza, si tratta di quelle opere (sia di nuova costruzione che di ristrutturazione edilizia), che risultino essere abusive solo per quanto riguarda l’assenza del titolo che abilita i lavori.
In questi casi, il soggetto che ha commesso gli abusi andrà incontro a conseguenze notevolmente inferiori rispetto a chi ha costruito senza titolo e anche in difformità dalle normative.
Avrà inoltre l’opportunità di sanare la condizione dell’immobile o dell’opera, mettendo in regola in tutto e per tutto l’abuso edilizio realizzato senza richiedere autorizzazioni.
Approfondiamo di seguito.
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Advertisement - PubblicitàIl meccanismo della sanatoria in ambito edile viene dunque concesso in riferimento alle opere che siano conformi alle normative vigenti sia a momento della realizzazione che al momento in cui si presenta la domanda.
Difatti, è possibile sanare gli abusi solo nel caso in cui questi siano considerati di carattere minore. Mentre è del tutto impossibile beneficiare della sanatoria edilizia se l’opera o l’intervento siano considerati difformi e abusivi da tutti i punti di vista, sia per l’assenza di permessi che per il mancato rispetto delle normative urbanistico-edilizie.
Per poter mettere in regola gli abusi edilizi totali, i soggetti interessati potrebbero risolvere la propria condizione abusiva esclusivamente mediante un condono edilizio.
Questo, al contrario della sanatoria, è regolamentato da leggi speciali e temporanee, e viene generalmente concesso come misura straordinaria finalizzata ad incrementare i fondi delle casse dello Stato.
Con il condono edilizio possono essere regolarizzate, appunto, tutte quelle opere che non possono rientrare nella sanatoria, perché realizzate senza autorizzazioni e non rispettando le normative in ambito edile. La regolarizzazione avviene, per l’appunto, solo in cambio di grosse somme di denaro.
Essendo una misura straordinaria, tuttavia, viene ammessa solo in determinati contesti e periodi di particolare crisi. Finora sono stati concessi in tutto 3 condoni: nel 1985, nel 1994 e nel 2003 (approfondisci qui).
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Advertisement - PubblicitàLa sanatoria invece è una misura sempre in vigore, disciplinata dallo stesso Testo Unico per l’Edilizia, che permette di regolarizzare gli abusi edilizi in parte conformi e in parte difformi alle regole.
Il procedimento di regolarizzazione si conclude con il rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria, anche detto “Accertamento di conformità”.
Secondo quanto disposto dall’art. 36 del TUE, il Permesso in sanatoria può essere riconosciuto per tutti i casi in cui l’intervento risulti rispettare la doppia conformità ma sia stato realizzato:
Attenzione, la richiesta del Permesso in sanatoria dev’essere fatta il prima possibile, a decorrere dal momento in cui l’abuso edilizio viene denunciato.
Non sarà possibile, infatti, usufruire della sanatoria se nei confronti del soggetto siano già state irrogate sanzioni amministrative oppure emessa ordinanza di demolizione, né qualora si fosse già disposta l’acquisizione dell’opera abusiva al patrimonio dello Stato.
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Come accade con il condono edilizio, anche il rilascio del Permesso in sanatoria prevede il pagamento di somme di denaro da parte del soggetto interessato, sebbene in misura molto minore.
Per ottenere la sanatoria bisognerà versare infatti il Contributo di Costruzione in misura doppia oppure, se si rientra nei casi di esenzione previsti dal TUE, si dovrà pagare in base alle disposizioni previste all’art. 16.
Se il manufatto realizzato dovesse essere abusivo solo in parte, l’importo dovuto per il contributo di costruzione e le relative sanzioni saranno calcolati in riferimento alla sola parte abusiva.
Una volta che il soggetto avrà trasmesso la richiesta di rilascio del Permesso in sanatoria, l’ufficio comunale dovrà esprimersi a riguardo entro massimo 60 giorni.
Se non si dovesse ricevere risposta, si applicherebbe in questo caso il meccanismo del silenzio-dissenso, sulla base del quale la richiesta si intenderebbe rifiutata (approfondisci qui).
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