Come ricorderete, lo scorso anno sono state introdotte diverse misure per consentire la facilitazione e la velocizzazione delle procedure burocratiche in campo edilizio e urbanistico.
Con l’entrata in vigore del primo Decreto Semplificazioni, quello ideato dal Governo Conte II, è diventato appunto possibile quello che sembrava non dovesse arrivare mai. Stiamo parlando della parziale revisione dell’ormai datato Codice degli Appalti e della semplificazione delle pratiche amministrative in edilizia.
Tra le altre misure, si può dire che il DL Semplificazioni abbia rivoluzionato le categorie degli interventi edilizi del Testo Unico per come le conoscevamo, modificando notevolmente la definizione di “ristrutturazione edilizia”.
Nonostante sia passato un anno, sull’argomento esiste ancora parecchia confusione. Di seguito proveremo a chiarire ogni dubbio sulla nuova definizione di ristrutturazione edilizia.
Advertisement - PubblicitàCome si interpreta la nuova definizione di “ristrutturazione edilizia” introdotta dal DL Semplificazioni, e cosa cambia rispetto alla vecchia classificazione delle categorie di interventi?
Il tutto è stato spiegato con la pubblicazione della Circolare del 2 dicembre 2020, firmata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministro per la Pubblica Amministrazione.
Al punto 2 della Circolare si dispone che a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 (che ha convertito il DL Semplificazioni e modificato il TUE), gli interventi che faranno parte della categoria di ristrutturazione edilizia saranno i seguenti:
Se però l’immobile è ubicato all’interno del centro storico, o comunque nelle Zone A dei piani comunali, o si trovano in aree sottoposte a vincoli paesaggistici, gli interventi di demolizione e ricostruzione, così come quelli volti alla ricostruzione di edifici crollati o danneggiati, potranno essere intesi come ristrutturazione edilizia:
“soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”.
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Advertisement - PubblicitàRicordiamo che la vecchia definizione di ristrutturazione edilizia comprendeva molti meno interventi, che erano inoltre molto più stringenti rispetto alle nuove disposizioni.
Fino all’anno scorso infatti, secondo quanto stabiliva il Testo Unico per l’Edilizia, la normativa ammetteva:
Per quanto riguarda invece gli immobili ubicati in aree di interesse storico o artistico, di particolare pregio o sottoposte a vincoli paesaggistici, la normativa sulle ristrutturazioni diventa più rigorosa.
In precedenza infatti, il TUE disponeva che gli interventi fatti su immobili in aree vincolate con demolizione e ricostruzione dell’edificio (o ricostruzione dopo danneggiamento), potessero rientrare nella ristrutturazione edilizia solo in caso di mantenimento della sagoma precedente.
Con la normativa odierna invece diventa obbligatorio il mantenimento, oltre che della sagoma, anche dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente.
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