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Relazione tecnica ex Legge 10: Cos’è, quando è obbligatoria e come redigerla

Relazione tecnica ex Legge 10: Cos’è, quando è obbligatoria e come redigerlaRelazione tecnica ex Legge 10: Cos’è, quando è obbligatoria e come redigerla
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L’ex Legge 10 emanata nel 1991 e conosciuta come Relazione Tecnica o Energetica, è un documento diventato obbligatorio in caso di nuove costruzioni edili oppure di interventi di ristrutturazione, installazione di impianti di climatizzazione tecnologicamente avanzati (Riscaldamento a pompa di calore e la caldaia a condensazione) e per modifiche strutturali a un edificio (ampliamenti volumetrici).

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Che cos’è la Relazione Tecnica ex Legge 10

La relazione tecnica conosciuta anche con il termine di ex Legge 10 è un elaborato che deve essere sviluppato e firmato da un progettista per una nuova costruzione oppure per interventi di ristrutturazioni, modifiche volumetriche e interventi atti a migliorare il comfort termico in un ambiente residenziale.

Per progettista si intende un ingegnere, un architetto, un geometra oppure un perito edile abilitato a questo genere di attività.

Per la prima volta la relazione tecnica è stata introdotta in Italia, per l’appunto, con l’ex Legge 10 nel 1991 mentre con il Decreto Legislativo 192 del 2005, questo documento è stato aggiornato.

Nella Relazione Tecnica vengono inseriti dal progettista una serie di dati che fanno riferimento all’intervento che si sta per eseguire e riguardano le caratteristiche costruttive dell’edificio oppure degli impianti a seconda del caso. In pratica, il progettista va a inserire dei valori che poi la ditta che si occupa della realizzazione dell’intervento dovrà rispettare.

I dati riguardano prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico. Nel documento dovrà essere anche allegata un’attestazione con le verifiche che dimostrano che siano state rispettate le prescrizioni indicate.

In sintesi, il documento riporta dati e informazioni specifiche sulle prestazioni, il rendimento energetico di un edificio e dei relativi impianti deputati a regolare le temperature in tutti i periodi dell’anno. Tra l’altro la normativa prevede che il responsabile del cantiere ossia il direttore dei lavori, debba conservare una copia della relazione tecnica sul cantiere in formato cartaceo e digitale affinché, in caso di ispezione, venga esibita prontamente.

Qualora questo non dovesse avvenire, sono previste delle sanzioni. Al termine dell’intervento, inoltre, il direttore dei lavori dovrà anche valutare quanto realizzato e rilasciare un documento che attesti la conformità delle opere in funzione di quanto indicato nella relazione tecnica.

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In quali casi la Relazione Tecnica è obbligatoria ex Legge 10

La normativa vigente prevede che la relazione tecnica sia obbligatoria per tutti gli interventi che prevedono la costruzione dell’edificio oppure un intervento sul sistema involucro-impianto per migliorare le caratteristiche energetiche.

Volendo sintetizzare e semplificare, è indispensabile sapere che ogni intervento finalizzato nel modificare le prestazioni energetiche e quindi il comfort termico di un’abitazione, richiede obbligatoriamente la redazione della Relazione Tecnica.

Sarà cura del tecnico individuare le prescrizioni da verificare che sono in funzione dell’oggetto dell’intervento per cui potrebbero riguardare anche il solo impianto di riscaldamento oppure l’intero edificio. Di conseguenza le verifiche che dovranno essere effettuate al termine dei lavori, riguarderanno un singolo impianto oppure tutta la struttura edile. La questione delle verifiche è abbastanza complessa perché la normativa prevede ben quattro livelli a seconda della tipologia di lavoro che si sta effettuando.

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Livello 1 di verifiche: nuove costruzioni

I requisiti minimi per questo primo caso sono riportati nell’ allegato n° 1 Art, 1.3 del Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015. Rientrano nella casistica tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli che vengono sottoposti a demolizione e costruzione.

La normativa in quest’ultima situazione non fa distinzione tra il caso di intervento per il quale si è reso necessario il classico permesso di costruire da ottenere dall’Amministrazione Comunale territorialmente competente oppure la SCIA.

Altro caso in cui è richiesto il primo livello di verifiche è quello degli ampliamenti volumetrici superiori al 15% della volumetria che era già climatizzata precedentemente. La normativa, inoltre, chiarisce che rientrano nel primo livello di verifiche gli ampliamenti volumetrici che, a prescindere dalla percentuale, siano in assoluto superiori ai 500 metri cubi.

La legge offre anche informazioni esaustive sul concetto di ampliamenti volumetrici con nuovi impianti tecnici e sulle modalità di calcolo. In particolare vengono calcolati tutti i volumi che erano già esistenti ma che non prevedevano climatizzazione oppure i volumi presenti in locali che hanno cambiato la loro destinazione d’uso con l’obbligo di prevedere comunque un impianto tecnico.

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Livello 2 di verifiche: ristrutturazioni di primo livello

Il riferimento normativo è l’allegato n° 1 art. 1.4. del Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015. In particolare le verifiche di livello 2 vanno effettuate quando si verificano contemporaneamente delle situazioni riguardanti le cosiddette ristrutturazioni importanti di primo livello. Ossia, l’intervento deve interessare almeno il 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Da sottolineare che per superficie disperdente lorda di un edificio, si intende la somma aritmetica di tutte le superfici dei singoli piani comprese entro il perimetro interno misurare al lordo di murature ed altri elementi verticali tra cui anche il vano ascensore.

Oltre all’intervento e all’incidenza superiore al 50% di superficie disperdente lorda complessiva occorre anche che avvenga la ristrutturazione dell’impianto termico utile per la climatizzazione in tutti i periodi dell’anno. La normativa e i vari enti che si occupano dei rapporti con i professionisti e con i proprietari degli edifici hanno chiarito che la ristrutturazione deve riguardare, in caso di condominio, tutti gli impianti e non solo di un unico appartamento.

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Livello 3 di verifiche: ristrutturazioni importanti di secondo livello

Il livello 3 di verifiche è invece previsto per la stessa tipologia di interventi indicati nel livello 2 ma con la differenza che la ristrutturazione deve essere effettuata con un’incidenza maggiore al 25% della superficie lorda disperdente complessiva. Tra l’altro rispetto al caso precedente, la ristrutturazione dell’impianto può essere anche non prevista per cui non c’è la richiesta che i due interventi debbano avvenire contemporaneamente. Le verifiche, come in ogni altro caso, verranno effettuate soltanto sui lavori effettivamente realizzati.

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Livello 4 di verifiche: riqualificazioni energetiche

Le caratteristiche del livello 4 di verifiche sono riportate nell’all.1 art. 1.4.2. del Decreto Ministeriale del 26 giugno del 2015. In questo caso si parla di riqualificazione energetica con particolare riferimento ai lavori che riguardano al massimo il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.

In alternativa, i lavori possono riguardare una nuova installazione di un impianto termico asservito all’edificio o per interventi parziali come la sostituzione di una pompa di calore della caldaia a condensazione, stufe e via dicendo. Le verifiche verranno su uno dei due interventi appena indicati sull’involucro con superficie al massimo pari al 25% di quella disperdente oppure sulla ristrutturazione e installazione ex novo di impianti di climatizzazione o di parte di essi.

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Come redigere la Relazione Tecnica

Ogni tecnico abilitato come un ingegnere oppure un architetto, deve conoscere le modalità con cui redigere la Relazione Tecnica. Occorre partire dalla considerazione che questo documento è stato introdotto in Italia con l’obiettivo di regolamentare l’uso dell’energia per il riscaldamento.

Per poter soddisfare al meglio quanto previsto dalla normativa è necessario sviluppare il documento seguendo tre fondamentali aspetti. In particolare bisogna occuparsi della collocazione dell’intervento da progettare nell’esatto ambito di applicazione legislativa. Il progettista facendo riferimento al decreto ministeriale del 26 giugno 2015 deve capire ed evidenziare con precisione la descrizione degli interventi che si stanno per effettuare. Inoltre, per la redazione corretta è anche fondamentale sapere con precisione le verifiche che vengono richieste a livello legislativo.

Il tecnico che deve occuparsene deve presentare in maniera adeguata e chiara i risultati ottenuti dai propri calcoli, evidenziare le modalità di sviluppo dei calcoli e quindi gli allegati che devono essere inseriti nel progetto e che spiegano il perché di determinate scelte . In aggiunta come terzo aspetto, il tecnico incaricato deve conoscere eventuali ampliamenti della legge sotto forma di deroghe, detrazioni, esclusioni, scomputi e quant’altro.

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Le deroghe alla stesura della Relazione Tecnica

Nell’allegato n° 1 art. 1.4.3. sempre del Decreto Ministeriale del 26 giugno del 2015, vengono evidenziati i casi per cui sono previste delle deroghe alla stesura della Relazione Tecnica. In particolare risultano esclusi dall’obbligo di applicare i requisiti minimi della prestazione energetica gli interventi che vengono effettuati sull’involucro edilizio e che coinvolgono soltanto gli strati di finitura sia nella parte interna sia in quella esterna.

Si tratta, dunque, di parti che non influenzano il riscontro termico.

La normativa, inoltre, allarga lo scenario evidenziando la non applicazione obbligatoria anche in caso del rifacimento di porzioni di intonaco a patto che la superficie interessata sia inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva.

Il secondo caso per il quale esiste una deroga alla stesura della relazione energetica ex Legge 10 è quella degli interventi di manutenzione ordinaria che vengono effettuati sugli impianti già esistenti e che permettono di regolare le temperature.

La terza deroga riguarda, invece, l’intervento di sostituzione del generatore di calore per cui i vari dispositivi con requisiti tecnici ben definiti. In particolare la deroga è prevista per i generatori di calore che abbiano una potenza nominale inferiore a 50 kW. Per fare un esempio piuttosto comune non è necessario sviluppare la relazione tecnica se si procede con la sostituzione di una vecchia caldaia tradizionale con una a condensazione che garantisce standard di efficienza più elevati.

In aggiunta ci sono due casi ancora più specifici ossia quando si effettua la riqualificazione energetica dell’involucro opaco interessando l’isolamento termico dall’interno oppure in intercapedine.



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TAGS: Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015, ex Legge 10, legge 10, Relazione Energetica, Relazione Tecnica

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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