E’ possibile installare un’antenna privata sul tetto condominiale, rispettando norme di decoro, sicurezza, e stabilità, senza impedire l’uso comune delle parti condominiali?
Vivere in condominio comporta il dover gestire l’utilizzo degli spazi comuni e rispettare le normative che regolano la convivenza tra i proprietari. Tra le questioni più frequenti, spicca quella relativa all’installazione di un’antenna privata sul tetto del condominio.
Essendo il tetto una parte comune dell’edificio, ci si chiede se e come sia possibile procedere con tale installazione senza infrangere le leggi e il regolamento condominiale.
Quali sono le normative in vigore? Quali permessi sono necessari? E come si possono rispettare le esigenze di tutti i condomini?
Sommario
L’articolo n° 1117 del codice civile definisce le parti comuni del condominio, che includono, tra le altre cose, il tetto, le scale, i cortili e gli ascensori. Queste aree sono essenziali per l’uso comune e il godimento delle proprietà individuali.
Articolo n° 1117
Parti comuni dell’edificioSono oggetto di proprieta’ comune dei proprietari delle singole unita’ immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale,
i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonche’ i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le
caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di
distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprieta’ individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
Tuttavia, l’utilizzo di queste parti comuni deve rispettare determinate regole per evitare conflitti tra i condomini.
Secondo l’articolo 1102 del Codice civile, ogni condomino può utilizzare le parti comuni purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso.
Articolo n° 1102
Uso della cosa comuneCiascun partecipante puo’ servirsi della cosa comune, purche’ non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine puo’ apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non puo’ estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
Questo significa che, sebbene sia possibile utilizzare il tetto per installare un’antenna, ciò deve essere fatto senza compromettere l’uso del tetto da parte degli altri condomini e senza modificarne la destinazione d’uso.
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Oltre alle disposizioni del Codice civile, l’uso delle parti comuni può essere ulteriormente regolato dal regolamento condominiale. Questo regolamento, che deve essere approvato all’unanimità o inserito nell’atto di acquisto dei singoli proprietari, può imporre restrizioni specifiche sull’utilizzo di tali aree.
Ad esempio, potrebbe stabilire che alcune parti comuni siano destinate all’uso esclusivo di un singolo condomino, come nel caso del lastrico solare concesso al proprietario dell’ultimo piano.
Approfondisci: Regolamento condominiale contrattuale: cos’è e quando è obbligatorio
Pertanto, prima di procedere con l’installazione di un’antenna privata, è fondamentale verificare il regolamento condominiale per assicurarsi di rispettare tutte le eventuali restrizioni aggiuntive.
Advertisement - PubblicitàL’articolo 1122-bis del Codice civile regola specificamente l’installazione di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva, tra cui le antenne private. Questo articolo stabilisce che tali installazioni devono essere eseguite in modo da arrecare il minor pregiudizio possibile alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale.
Inoltre, è fondamentale preservare il decoro architettonico dell’edificio.
In pratica, ciò significa che l’antenna deve essere posizionata in modo da non danneggiare o alterare le parti comuni del condominio e non deve compromettere l’estetica dell’edificio. Ogni condomino ha il diritto di installare un’antenna privata, ma deve farlo rispettando queste condizioni.
Quindi per installare un’antenna privata sul tetto del condominio, è necessario rispettare alcune condizioni fondamentali:
Questi requisiti assicurano che l’installazione dell’antenna non interferisca con i diritti degli altri condomini e mantenga l’integrità e l’estetica dell’edificio.
Advertisement - PubblicitàQuando l’installazione di un’antenna privata comporta modifiche alle parti comuni del condominio, è necessario informare l’amministratore. Questo passaggio è cruciale per garantire che tutti i condomini siano a conoscenza delle modifiche proposte e possano esprimere il loro parere.
L’amministratore, una volta ricevuta la comunicazione, può convocare un’assemblea condominiale per discutere la proposta.
L’assemblea, con una maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno due terzi del valore dell’edificio, può prescrivere modalità alternative di esecuzione o imporre cautele necessarie per salvaguardare la stabilità, la sicurezza e il decoro architettonico dell’edificio.
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