I provvedimenti presi dall’amministratore di condominio possono essere oggetto di ricorso e possono, inoltre, essere impugnati dinanzi all’autorità giudiziaria.
Difatti, nonostante la normativa conferisca all’amministratore il potere di rappresentare i condòmini, esistono diversi obblighi e regole che egli è tenuto a soddisfare per non rischiare di essere citato in giudizio oppure revocato dal suo ruolo.
Esistono dunque deliberazioni che l’amministratore può predisporre senza consultare prima l’assemblea?
La risposta è sì.
Nella gestione del condominio, generalmente, le decisioni vengono quasi sempre deliberate in sede di assemblea dalla maggioranza dei condòmini. Esistono però anche dei provvedimenti che l’amministratore di condominio può sancire autonomamente, a condizione che rientrino nell’ambito dei suoi poteri e che, chiaramente, sia sempre rispettato quanto stabilito nel regolamento condominiale.
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Sommario
La nomina di un amministratore di condominio risulta obbligatoria per ogni edificio che conti più di 8 condòmini.
Il ruolo principale che questa figura deve ricoprire è quella di rappresentare, appunto, i diversi condòmini in riferimento alla gestione dell’edificio, dei beni comuni e di tutti i servizi ad uso condiviso.
Una volta nominato, l’amministratore è tenuto a rispettare una lunga serie di obblighi, come ad esempio:
Oltre ai numerosi obblighi da soddisfare, l’amministratore acquisisce anche diversi poteri che può esercitare sia a favore dei condòmini, sia contro gli stessi qualora questi fossero inadempienti.
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Advertisement - PubblicitàLa nomina di amministratore di condominio conferisce dunque al soggetto la piena rappresentanza dell’edificio e dei suoi abitanti, seppure nel limite dei suoi diritti e doveri.
L’art. 1131 del Codice Civile prevede, ad esempio, che l’amministratore possa agire in giudizio sia contro i condòmini, sia a nome del condominio contro terzi soggetti.
Art. 1133.
Provvedimenti presi dall’amministratore
I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell’amministratore e’ ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorita’ giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’art. 1137.
Ogni condomino, comunque, in questi casi può chiedere di separare la propria responsabilità da quella del condominio, nel caso in cui non volesse partecipare alla lite iniziata.
Attenzione, anche l’amministratore può essere convenuto in giudizio qualora non dovesse rispettare i suddetti obblighi o se non dovesse comunicare tempestivamente in sede di assemblea dei provvedimenti adottati che vadano oltre le sue attribuzioni.
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Advertisement - PubblicitàI provvedimenti che l’amministratore di condominio dispone nell’ambito dei suoi poteri dovranno essere rispettati obbligatoriamente da tutti i condòmini.
A sancirlo è l’art. 1133 cc., che però ammette anche la possibilità per i condòmini di fare ricorso contro le decisioni prese dall’amministratore.
Nello specifico, ogni condomino, anche singolarmente, può proporre: “ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’art. 1137.”
L’art. 1137 cc. in particolare, disciplina la possibilità, per i condòmini, di impugnare le deliberazioni prese dall’assemblea. Quanto stabilito però, come detto, vale anche nel caso in cui si volessero impugnare i provvedimenti dell’amministratore di condominio.
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I condòmini possono quindi presentare ricorso all’assemblea in relazione ad ogni provvedimento dell’amministratore che venga reputato contrario alla legge o al regolamento condominiale.
Nel momento in cui sarà convocata dall’amministratore l’assemblea per comunicare tali provvedimenti, ogni condomino contrario potrà richiederne l’annullamento entro 30 giorni:
La richiesta di annullamento, in ogni caso, non sospende l’efficacia dei provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri, né impedisce che questi possano essere eseguiti.
La sospensione potrà essere disposta esclusivamente se a stabilirlo sarà l’autorità giudiziaria.
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