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Proprietà del bene: diritti di accessione e specificazione, come funzionano

Il Codice Civile prevede che la proprietà di un bene, mobile o immobile, possa essere acquisita o acquistata in diverse modalità.

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Il Codice Civile prevede che la proprietà di un bene, mobile o immobile, possa essere acquisita o acquistata in diverse modalità.

La proprietà infatti non nasce solo con la stipula di un contratto di acquisto in cambio di una somma di denaro, ma può essere costituita in molti modi differenti, come ad esempio mediante i diritti di accessione o di specificazione.

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Diritto di Accessione: in cosa consiste, come funziona

L’acquisizione della proprietà del bene tramite accessione segue il principio secondo cui un soggetto diventa automaticamente proprietario di qualsiasi piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto un terreno che gli appartiene.

Il diritto di accessione prevede dei limiti quando:

  1. Il proprietario del fondo ha utilizzato materiali altrui per realizzare la piantagione, la costruzione o l’opera. In questo caso il proprietario dei materiali può richiedere (entro 6 mesi da quando l’ha saputo) la separazione degli stessi dall’incorporamento, ovvero ha il diritto di riprendersi i suoi materiali, ma solo se questo non reca grave danno all’opera o non fa perire la piantagione. Se i materiali altrui non possono essere rimossi, il proprietario del fondo dovrà restituire il valore corrispondente in denaro e, anche qualora potessero essere rimossi, se è in colpa grave dovrà il risarcimento danni;
  2. Un terzo soggetto ha realizzato un’opera o una piantagione (con materiali propri) sul fondo del proprietario. In questo caso il proprietario potrà scegliere se tenere l’opera (pagando al costruttore in alternativa: il valore dei materiali e della mano d’opera, o l’aumento di valore recato al fondo) oppure potrà obbligare il costruttore a rimuoverla a sue spese, e a pagare il risarcimento danni. Il proprietario non può obbligare la rimozione se l’opera è stata fatta in buona fede, se è stata fatta “a sua scienza e senza opposizione”, oppure se sono trascorsi 6 mesi dalla quando ha saputo della realizzazione;
  3. Un terzo soggetto ha realizzato opere o piantagioni sul fondo del proprietario, utilizzando materiali appartenenti ad un altro individuo ancora. In questo caso il proprietario dei materiali avrà 6 mesi per richiedere la restituzione degli stessi, ma solo se possono essere separati senza recare gravi danni o far perire la piantagione. Se la restituzione non fosse possibile, sia il proprietario del fondo – anche se in buona fede – che il costruttore, dovranno pagare in denaro una somma corrispondente al valore dei materiali. Il risarcimento danni dovrà essere pagato dal soggetto costruttore e – solo se ha autorizzato l’utilizzo dei materiali in mala fede – anche dal proprietario del fondo;
  4. Un terzo soggetto ha occupato in buona fede una porzione del fondo altrui, adiacente al suo. In questo caso, il proprietario del fondo ha 3 mesi di tempo per opporsi da quando inizia la costruzione, dopodiché l’autorità può decidere di attribuire la proprietà del bene realizzato (e del suolo sottostante) al soggetto “occupante”, che dovrà pagare in cambio al proprietario una somma corrispondente al doppio del valore della superficie occupata, con anche il risarcimento danni.
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Diritto di Specificazione: in cosa consiste, come funziona

Il diritto di specificazione prevede che, nel caso in cui un soggetto avesse utilizzato un bene che non gli apparteneva per dare vita ad una nuova cosa, in qualsiasi caso potrà pretenderne l’acquisto della piena proprietà, corrispondendo al proprietario del bene utilizzato la somma dovuta in denaro.

Si tratta di un principio che si applica anche se il bene utilizzato dovesse essere separabile e potesse riacquisire quindi la sua forma originaria.

Se però il bene altrui utilizzato dovesse avere un valore notevolmente maggiore rispetto alla manodopera impiegata dal soggetto costruttore (specificatore), allora sarà il proprietario del bene impiegato ad aver diritto di acquistare la proprietà del nuovo bene, corrispondendo al costruttore il prezzo della manodopera.

Attenzione, in questo caso sarà necessario accertare e dimostrare che la cosa impiegata abbia un valore molto superiore rispetto al lavoro svolto dallo specificatore, altrimenti tali condizioni sono generalmente sempre volte alla difesa del costruttore.

Va chiarito comunque in tal senso che, perché lo specificatore possa pretendere il diritto di acquisto del bene realizzato, è fondamentale che la cosa altrui impiegata sia stata oggetto di trasformazione a carattere permanente. Nel caso in cui infatti il costruttore avesse apportato delle semplici modifiche o alterazioni, ciò non gli conferirebbe il diritto di specificazione.

Il diritto di specificazione consente dunque ad un soggetto di appropriarsi di una cosa altrui e trasformarla, senza che il proprietario possa difendersi?

Il proprietario del bene sottratto, in realtà, ha l’opportunità di rivendicarlo non appena l’altro soggetto se ne impossessa o, comunque, prima che la cosa subisca la trasformazione mediante la lavorazione.

Secondo le teorie giurisprudenziali, infatti, un proprietario deve sempre essere ben attento a vigilare sulle proprie cose e, dunque, nel caso in cui non provvedesse tempestivamente a rivendicare la proprietà del bene (impedendone la trasformazione in una nuova opera), in seguito alla trasformazione non potrebbe più denunciare la sottrazione.

Si andrebbe a costituire infatti il diritto di specificazione, con cui lo specificatore, in virtù del lavoro svolto, avrebbe diritto ad acquistare la piena proprietà della cosa altrui, tenendo conto chiaramente del valore del bene, perché se questo avesse un valore molto superiore rispetto alla manodopera, come spiegato, il diritto di specificazione andrebbe a favore del proprietario della cosa sottratta.

Leggi anche: “Diritti Reali: tutto quello che devi sapere su proprietà e godimento



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TAGS: Diritto di Accessione, Diritto di Specificazione, proprietà, proprietà bene

Autore: Redazione Online

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