La proprietà dei beni può essere acquisita da un soggetto in diversi modi, e si può costituire anche nel caso in cui egli dovesse trovare una cosa abbandonata.
La proprietà dei beni può essere acquisita da un soggetto in diversi modi, e si può costituire anche nel caso in cui egli dovesse trovare una cosa abbandonata.
Si tratta appunto del diritto di Occupazione, che conferisce ad un soggetto la possibilità di appropriarsi di qualcosa che non appartiene a nessuno. Diverso è invece il diritto di Invenzione, che si riferisce invece a cose ritrovate che, però, hanno o potrebbero avere un proprietario.
Vediamo di seguito in che modo funzionano i due diritti di acquisizione della proprietà.
Sommario
Il diritto di Occupazione è dunque una delle modalità con le quali si può acquisire la proprietà di un bene di cui non si è proprietari. L’ambito di applicazione è disciplinato all’art. 923 del Codice Civile e dispone che il diritto di occupazione si possa intendere valido esclusivamente in riferimento a beni mobili.
I beni immobili, infatti, come prevede espressamente l’art. 827 cc non possono essere occupati in quanto, se abbandonati, diventano del patrimonio dello Stato.
Riguardo alle cose mobili, invece, l’ordinamento dispone che un soggetto che trova una cosa abbandonata e/o che non appartiene a nessuno, ha il diritto di acquistarla tramite occupazione, semplicemente appropriandosene.
Il diritto di occupazione, si precisa, può riferirsi a:
Il diritto di Invenzione prevede invece che un soggetto abbia diritto, nel rispetto di determinate condizioni, ad acquisire la proprietà di un bene ritrovato che è di proprietà di qualcuno, o che comunque potrebbe avere un proprietario.
Tale diritto è regolamentato dagli articoli 927 cc e seguenti e, anche in questo caso, può riferirsi esclusivamente alle cose mobili.
Il diritto di invenzione dispone innanzitutto che, qualora un soggetto dovesse trovare un bene smarrito di cui conosce il proprietario, egli sarà tenuto a restituirglielo, ma avrà diritto a chiedere in cambio una ricompensa.
A prevederlo è l’art. 930 cc, che stabilisce quanto segue:
Advertisement - Pubblicità“Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. […] Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.”
Se il ritrovatore non dovesse conoscere il proprietario del bene smarrito, egli dovrà recarsi, senza ritardo, presso l’ufficio comunale e consegnare la cosa al sindaco, spiegando inoltre le circostanze e il luogo del ritrovamento.
Il sindaco a quel punto sarà tenuto ad esporre un annuncio che segnala il ritrovamento presso l’albo pretorio del comune, almeno per le due domeniche che seguono il ritrovamento. L’annuncio dovrà restare affisso almeno per 3 giorni ad ogni pubblicazione.
Se poi – passato 1 anno dall’ultima pubblicazione – nessuno dovesse reclamare il bene, il sindaco dovrà restituirlo a chi lo aveva trovato, oppure dovrà restituirgli la somma corrispondente in denaro qualora avesse dovuto vendere il bene.
A quel punto il proprietario della cosa smarrita diventerebbe il soggetto ritrovatore.
Sia nel caso in cui il proprietario dovesse reclamare il bene, sia nel caso in cui il bene dovesse diventare del ritrovatore per “invenzione” – si spiega – le spese occorse per gli annunci saranno a carico di tali soggetti.
All’art. 931 cc viene chiarito inoltre che sono intesi come proprietari del bene smarrito anche gli eventuali possessori o detentori.
In merito alle cose ritrovate poi, esiste una condizione particolare che è fondamentale menzionare, disciplinata all’art. 932 cc, che tratta del caso in cui il bene ritrovato sia un tesoro, ovvero una cosa di particolare pregio.
In particolare:
“Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare d’essere proprietario.”
In tal caso, il diritto di Accessione è quello che prevale, per cui, se il proprietario di un fondo dovesse ritrovare il tesoro nascosto o sotterrato nel proprio terreno, ne diventerebbe a tutti gli effetti il legittimo proprietario.
Lo scenario sarebbe differente invece se il tesoro dovesse essere scoperto, per puro caso, da un soggetto:
Il tesoro infatti in questo caso spetterebbe per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore.
Se però il tesoro dovesse essere un oggetto di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, allora si applicherebbe quanto disposto dall’art. 826 cc, secondo cui, né il proprietario del fondo né il ritrovatore avrebbero alcun diritto sul bene ritrovato, in quanto questo diventerebbe automaticamente patrimonio dello Stato.
Nello specifico si prevede che:
“Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato […] le cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo […].”
Leggi anche: “Proprietà del bene: diritti di accessione e specificazione, come funzionano”
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