Il Bonus Prima Casa concede la possibilità di ridurre notevolmente gli importi delle imposte da pagare al momento dell’acquisto di una nuova casa da adibire a prima abitazione.
Tra i requisiti fondamentali da rispettare per potervi accedere, e per non incorrere nella decadenza successiva, c’è quello che impone che il soggetto acquirente sposti la propria residenza nel Comune in cui è ubicato il nuovo immobile. Ciò qualora chiaramente la residenza non sia già registrata in quel Comune e qualora l’interessato non sia un soggetto stabilmente residente all’estero. Approfondisci qui.
Proprio in relazione al criterio della residenza, la Cassazione ha chiarito di recente che tale obbligo può essere violato esclusivamente in presenza di cause di “forza maggiore”. Tra le cause di forza maggiore, tuttavia, non rientrano tutte le possibili cause non imputabili al soggetto beneficiario.
Approfondiamo di seguito.
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Advertisement - PubblicitàIl caso di cui parliamo è stato affrontato con la sentenza n. 20958 del 1° luglio 2022 dalla Corte di Cassazione appunto, e riguarda un soggetto che ha fruito del Bonus Prima Casa con l’obbligo, entro 18 mesi dall’acquisto, di spostare la propria residenza nel Comune di ubicazione.
Tale soggetto non risulta aver rispettato l’obbligo e, pertanto, l’ufficio presso il quale è stato registrato l’acquisto ha disposto la revoca delle agevolazioni prima casa ai danni dell’acquirente.
L’avviso di revoca è stato poi però impugnato dal soggetto beneficiario, che dichiarava di non aver potuto trasferire la propria residenza per via di un evento di forza maggiore. L’evento in questione sarebbe, difatti, imputabile ad un ritardo del Comune, che non aveva ancora eseguito le opere di urbanizzazione primaria necessarie al trasferimento effettivo del beneficiario nella nuova abitazione.
In base a quanto ritenuto dal soggetto infatti, il ritardo del Comune avrebbe impedito il trasferimento e, pertanto, lo spostamento della residenza presso l’immobile risultava impossibile per motivi a lui non imputabili.
Il ricorso del cittadino è stato però principalmente respinto sia in primo che in secondo grado.
I giudici hanno difatti ritenuto che l’inadempimento del soggetto non fosse imputabile a cause di forza maggiore, nonostante i lavori presso l’abitazione da parte del Comune abbiano subito un ritardo.
In particolare si fa presente che il soggetto, perfettamente conscio del fatto che la casa acquistata era priva di collegamento con la rete fognaria e sprovvista del requisito dell’abitabilità, e visti anche i ritardi nei lavori, avrebbe dovuto prevedere senza problemi l’impossibilità di procedere con il trasferimento nel corso dei 18 mesi successivi all’acquisto.
Advertisement - PubblicitàNon contento della sentenza, l’istante ha quindi proceduto con un ultimo tentativo presentando ricorso presso la Cassazione, ma ottenendo anche stavolta una risposta molto simile alle precedenti.
Nello specifico, i giudici hanno in questo caso provveduto ad analizzare le caratteristiche degli eventi che possono essere definiti come “cause di forza maggiore”.
Viene chiarito che gli eventi, per essere ritenuti tali, devono essere caratterizzati da elementi quali “anormalità, inevitabilità, imprevedibilità e non imputabilità alla parte obbligata.”
Gli elementi sopracitati sono assimilabili, pertanto, a cause imprevedibili, che sopraggiungono in maniera completamente inaspettata e che non sono in alcun modo imputabili al soggetto. Si considerano tali, ad esempio, i disastri ambientali o le scosse sismiche.
La Cassazione ha ritenuto pertanto che il caso presentato, per gli stessi motivi già citati dalle sentenze di primo e secondo grado, non potesse essere considerato come un evento imprevedibile, né imputabile a cause di forza maggiore.
Si è disposta quindi ai danni del cittadino la decadenza del Bonus Prima Casa, con anche l’applicazione degli interessi e delle dovute sanzioni.
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