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Prescrizione abuso edilizio: tutto quello che devi sapere

Prescrizione abuso edilizio: tutto quello che devi saperePrescrizione abuso edilizio: tutto quello che devi sapere
Ultimo Aggiornamento:

È bene chiarire da subito che un abuso edilizio costituisce sempre e comunque un reato, seppure gli abusi siano differenti in base alla gravità dell’illecito.

L’abuso edilizio è punibile sia dal punto di vista amministrativo che da quello penale. Nel primo caso l’illecito non va mai in prescrizione, e può comportare alla costituzione sia della sanzione amministrativa che dell’ordinanza di demolizione. Nel secondo caso invece l’abuso va in prescrizione dopo 4 anni, oppure dopo 5 anni nel caso in cui il procedimento sia stato interrotto da un rinvio a giudizio.

Vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla prescrizione dell’abuso edilizio.

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Prescrizione abuso edilizio: come funziona?

La prescrizione dell’abuso edilizio può dunque avvenire esclusivamente se l’illecito si categorizza come reato penale.

Generalmente, il periodo di prescrizione parte dal momento in cui l’opera si conclude interamente, comprese le ultime rifiniture e la posa dell’intonaco. Ma non tutti gli abusi funzionano allo stesso modo, infatti se:

  • L’opera viene sottoposta a sequestro (o accertamento formale), il periodo di prescrizione parte dal momento in cui le autorità applicano i sigilli;
  • L’abuso è stato oggetto di verifiche da parte delle autorità che però non dispongono il sequestro dell’opera, la prescrizione partirà in seguito alla sentenza di condanna.

Quando il periodo di prescrizione di 4 (o 5 anni) è trascorso, a quel punto non si potrà più in alcun modo disporre un’ordinanza di demolizione del manufatto abusivo. Dunque, anche se l’abuso come reato amministrativo non va in prescrizione, nel momento in cui la prescrizione si conclude come reato penale, anche la pena amministrativa non potrà più motivare la demolizione dell’abuso.

In seguito alla prescrizione, il proprietario dell’abuso non rischierà più alcuna condanna o sanzione.

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Sanatoria, demolizione e doppia conformità

C’è da dire inoltre che gli illeciti di entità minore possono evitare la condanna penale se il soggetto presenta, prima della contestazione delle autorità, la domanda di sanatoria edilizia.

Tale “concessione” sarà valida però solo se l’edificio abusivo risulta lecito almeno dal punto di vista della doppia conformità urbanistico-edilizia. Ovvero, solo se l’immobile rispetta il regolamento urbanistico in vigore al momento della costruzione, e quello in vigore al momento della richiesta di sanatoria.

La prescrizione dell’abuso edilizio non necessita di alcuna richiesta specifica. Si tratta infatti di un provvedimento che avviene in automatico una volta che ne sono state disposte le condizioni e una volta trascorso il tempo necessario.

Chiariamo inoltre che, mentre il reato penale di abuso edilizio può andare in prescrizione, l’ordine di demolizione invece no. Tale sanzione amministrativa infatti ha il solo scopo di rispristinare lo stato dei luoghi a tutela del patrimonio urbanistico, e non può mai essere prescritta.

Ricordiamo però che, secondo le disposizioni della legge italiana, i piccoli abusi che rispettano la doppia conformità non possono essere demoliti. È chiaro però che la valutazione dovrà essere fatta caso per caso.

Leggi anche: “Abuso edilizio: rischi e sanzioni” e “Abuso edilizio: le tipologie di abuso in base alla gravità



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Autore: Redazione Online

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