La posa in opera del pavimento esterno si può realizzare secondo il regime dell’edilizia libera oppure è necessario richiedere il Permesso di Costruire?
Questo l’oggetto della recente sentenza n. 477 del 30 marzo 2021 affrontata dal TAR Puglia sez. I.
Il caso riguarda un ricorso mosso da un cittadino al quale era stata ordinata la demolizione di differenti manufatti ritenuti abusivi, tra cui la posa in opera di una pavimentazione esterna.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Il ricorso è stato presentato in quanto l’imputato riteneva l’ordinanza di demolizione infondata, perché alcuni manufatti ritenuti abusivi erano stati in realtà condonati nel 1994. Mentre altri, secondo l’accusato, erano interventi rientranti nel regime dell’edilizia libera, tra i quali la posa in opera del pavimento esterno.
La struttura ritenuta abusiva dal Comune comprendeva:
Il TAR Puglia ha però dato ragione al Comune, rigettando quindi la domanda di ricorso.
Secondo il giudice, l’imputato non ha presentato prove consistenti che dimostrassero che le opere condonate nel 1994 fossero le stesse che si presentano come abusive oggi. In quanto le descrizioni non risultavano conformi alla conformazione della struttura.
Per esempio, negli elaborati grafici della domanda di condono si menzionava esplicitamente la presenza di un terrazzino di piccole dimensioni, che rientrerebbe in edilizia libera.
Il manufatto però non è considerabile come terrazzino, in quanto col tempo era stato trasformato in una grande veranda chiusa. Intervento che richiede obbligatoriamente il Permesso di Costruire, come constatato più volte dalle sentenze passate.
Leggi: “Trasformare il balcone in veranda: è edilizia libera?” e “Vetrate con infissi scorrevoli: serve il permesso di costruire?”.
Advertisement - PubblicitàIl TAR Puglia si è poi soffermato meglio nel parlare della posa in opera della pavimentazione esterna, ricordando quanto deliberato dal TAR Milano con la sentenza n. 2049/2018.
Qui si stabiliva che:
“gli interventi di pavimentazione esterna, anche ove contenuti entro i limiti di permeabilità del fondo, sono realizzabili in regime di edilizia libera soltanto laddove presentino una entità minima, sia in termini assoluti, che in rapporto al contesto in cui si collocano e all’edificio cui accedono. Solo in presenza di queste condizioni tali opere possono infatti ritenersi realmente irrilevanti dal punto di vista urbanistico ed edilizio, e quindi sottratte al controllo operato dal Comune attraverso il titolo edilizio”.
Dunque ci sono dei casi in cui la posa in opera della pavimentazione esterna può essere conseguita senza chiedere alcuna autorizzazione. Il manufatto in questione però, per risultare tale, dovrebbe essere di dimensioni minime e non costituire modifiche rilevanti dal punto di vista urbanistico.
Sicuramente quindi questo caso non rientra tra quelli, viste le dimensioni della pavimentazione pari a 8,50 x 8,50 metri, che ha comportato un’inevitabile trasformazione dell’assetto territoriale.
Il giudice ha pertanto rigettato il ricorso, e approvato quindi la prosecuzione del procedimento di demolizione dei manufatti abusivi.
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