Un elemento essenziale nella realizzazione e nel mantenimento di edifici di qualsiasi tipo è il ponteggio. Questa struttura temporanea, non integrante della costruzione, svolge un ruolo fondamentale in ogni lavoro che richieda un accesso sicuro ad altezze superiori ai 2 metri.
Un elemento essenziale nella realizzazione e nel mantenimento di edifici di qualsiasi tipo è il ponteggio. Questa struttura temporanea, non integrante della costruzione, svolge un ruolo fondamentale in ogni lavoro che richieda un accesso sicuro ad altezze superiori ai 2 metri.
Un ponteggio è una struttura rigida, composta da diversi componenti, che può essere fissa o mobile. Viene installata all’esterno degli edifici per facilitare la realizzazione di lavori di costruzione e manutenzione. Questa struttura permette il transito sicuro di materiali e lavoratori lungo il perimetro dell’edificio, eliminando il rischio di cadute.
Sommario
I ponteggi possono essere realizzati in diversi materiali, come il legno o il metallo. Oggi, i ponteggi in acciaio sono i più diffusi per la loro versatilità e sicurezza.
Per lavori di breve durata o di riparazione urgente, i ponteggi mobili sono l’opzione ideale. Questi possono essere ponti su ruote a torre oppure ponti sospesi. Invece, per opere più importanti, si preferisce l’installazione di ponteggi fissi in acciaio.
I ponteggi fissi in acciaio si distinguono in:
La normativa che regola l’uso e la costruzione dei ponteggi è l’allegato XVIII del Decreto Legislativo 81/2008.
Questo regolamento specifica i vari componenti di un ponteggio, che include:
L’articolo 131 del d.lgs. 81/08 prescrive che per ciascun tipo di ponteggio fisso, il fabbricante richieda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego.
Questa domanda deve essere accompagnata da una relazione dettagliata che specifichi vari aspetti, tra cui:
La validità dell’autorizzazione ministeriale per la costruzione ed all’impiego dei ponteggi è stata introdotta dal d.lgs. 81/08. Da allora, l’autorizzazione deve essere rinnovata ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.
A distanza di dieci anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 81/08, è diventato necessario analizzare l’evoluzione tecnologica nel campo della costruzione dei ponteggi fissi.
Questo ha comportato una verifica dei criteri e delle modalità di rilascio delle autorizzazioni ministeriali.
Advertisement - PubblicitàPer adempiere a questa necessità, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha costituito un Gruppo di lavoro tecnico. Questo gruppo è composto da rappresentanti del Ministero stesso, del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dell’inali e dell’Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Il Gruppo di lavoro ha il compito di elaborare un documento tecnico riguardante le norme tecniche specifiche sui ponteggi fissi. Questo documento consentirà al Ministero di definire le indicazioni tecniche aggiornate rispetto all’evoluzione del progresso tecnico.
Lasciamo a disposizione il documento dell’INAIL “Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee“
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