L’Agenzia delle Entrate e il Ministero della Giustizia hanno siglato una nuova Convenzione che consentirà agli Ufficiali giudiziari di accedere alle banche dati in possesso dell’Agenzia al fine di rendere più agevole il processo di pignoramento dei beni.
Con il Comunicato Stampa del 24 giugno 2023, si annuncia che l’Agenzia delle Entrate e il Ministero della Giustizia hanno siglato una nuova Convenzione che consentirà agli Ufficiali giudiziari di accedere alle banche dati in possesso dell’Agenzia al fine di rendere più agevole il processo di pignoramento dei beni.
L’accordo firmato tra gli enti della PA disciplina le modalità di accesso alle informazioni contenute nelle banche dati, e impone comunque il rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati e dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il provvedimento è infatti stato valutato dal Garante per la privacy e ha ottenuto l’approvazione per un periodo di 5 anni.
Vediamo di seguito che cosa cambierà per le procedure di pignoramento dei beni.
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Sommario
La Convenzione firmata dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, prevede in sostanza che gli Ufficiali giudiziari potranno accedere alle informazioni presenti nelle banche dati dell’Agenzia – esclusivamente nell’ambito dei propri compiti di ufficio – per acquisire tutti i dati utili a individuare i beni da sottoporre ad esecuzione forzata, anche nell’ambito di procedure concorsuali.
Gli Ufficiali giudiziari potranno dunque usufruire dei dati in possesso delle Entrate per individuare più facilmente e velocemente i beni da sottoporre a pignoramento.
Per quanto riguarda il pignoramento di beni, si fa presente comunque che l’Ufficiale giudiziario potrà avere accesso al servizio solo in seguito alla presentazione di un’apposita richiesta da parte:
Per quanto riguarda i beni da sottoporre a procedura concorsuale, invece, a richiedere specificatamente la necessità di controlli più approfonditi mediante l’accesso ai dati dovrà essere il curatore fallimentare.
Advertisement - PubblicitàIn seguito alla presentazione dell’istanza, l’Ufficiale giudiziario potrà richiedere l’accesso al servizio per consultare i dati, ma potrà consultare solo quelli dei soggetti per i quali è stata presentata l’istanza.
L’Agenzia delle Entrate sarà tenuta a verificare la regolarità della richiesta, e a trasmettere poi l’esito positivo o negativo al sistema informatico del Ministero.
Viene chiarito in ogni caso che, al fine di garantire la protezione dei dati personali dei cittadini, l’accesso ai dati da parte degli Ufficiali giudiziari avverrà con modalità sicure, tramite un servizio di cooperazione informatica che utilizza il SID (Sistema di Interscambio flussi Dati), e che quindi impone specifici meccanismi di sicurezza e di controllo.
A tal proposito si specifica che tutti gli accessi al servizio da parte degli Ufficiali giudiziari saranno sempre tracciati.
In particolare:
La Convenzione, lo ricordiamo, è stata oggetto di valutazione da parte del Garante per la privacy, ed è stata approvata per un tempo di 5 anni.
Advertisement - PubblicitàChiarito che l’accesso ai dati potrà avvenire solo previa istanza, e che comunque tutte le operazioni saranno tracciate e registrate, ecco quali sono le informazioni che gli Ufficiali giudiziari potranno consultare per agevolare il processo di pignoramento dei beni.
Nello specifico, l’art. 492-bis del Codice di procedura civile prevede che gli Ufficiali giudiziari potranno avere accesso:
“[…] ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. […]”
Tali informazioni potranno essere reperite tramite:
L’Ufficiale giudiziario dovrà, una volta concluso l’utilizzo del servizio in riferimento ad un soggetto specifico, redigere un verbale in cui indicherà tutte le banche dati consultate e le relative risultanze.
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