Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato al pagamento del Contributo di Costruzione, sia per le nuove costruzioni che per l’esecuzione dei lavori, svolti su edifici esistenti, per i quali la richiesta del permesso risulti obbligatoria.
Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato al pagamento del Contributo di Costruzione, sia per le nuove costruzioni che per l’esecuzione dei lavori, svolti su edifici esistenti, per i quali la richiesta del permesso risulti obbligatoria.
Il contributo di costruzione viene determinato sulla base di due differenti quote, quella legata agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, e quella relativa al costo di costruzione.
Esistono però dei casi nei quali viene concessa la riduzione dell’importo, oppure la possibilità di rateizzarlo. Esistono inoltre ulteriori condizioni che permettono di usufruire dell’esonero totale dal pagamento del contributo.
Approfondiamo di seguito.
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Sommario
È l’art. 17 del Testo Unico per l’Edilizia a disciplinare le modalità di riduzione o di esonero del costo del contributo di costruzione legato al Permesso di Costruire.
Qui si specifica in primo luogo che – in relazione agli interventi di nuova costruzione e a quelli svolti su edifici già esistenti – se le opere riguardano immobili di edilizia convenzionata, il contributo di costruzione sarà dovuto solo in riferimento alla quota legata agli oneri di urbanizzazione.
Non sarà quindi dovuta in questi casi la quota legata al costo di costruzione, a patto però che il soggetto interessato stipuli una convenzione in cui si impegna ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione sulla base dei criteri previsti per la convenzione-tipo ai sensi dell’art. 18 del TUE.
Il contributo di costruzione viene corrisposto in forma ridotta anche in riferimento alla costruzione della prima casa di abitazione. In questo caso, si potrà beneficiare dei parametri definiti per gli immobili di edilizia residenziale pubblica, ma solo per i casi che soddisfano i requisiti della legge di settore.
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Anche per gli interventi rientranti nella categoria della manutenzione straordinaria, e per quelli da realizzare su immobili di proprietà dello Stato, il contributo di costruzione sarà dovuto solo in riferimento alla quota degli oneri di urbanizzazione, ma solo se gli interventi:
Il costo degli oneri di urbanizzazione può essere inoltre rateizzato ai sensi dell’art. 16 del TUE.
Advertisement - PubblicitàIn quanto alla convenzione-tipo di cui all’art. 18 del TUE, gli interventi di edilizia residenziale pubblica possono beneficiare della riduzione dell’importo dovuto per il contributo di costruzione secondo i criteri e parametri stabiliti dalla convenzione-tipo approvata dalla regione.
Le convenzioni comunali devono adeguarsi alla convenzione regionale in relazione ai seguenti fattori:
Il costo delle aree viene determinato dalla regione secondo propri criteri e parametri, ma l’importo non può essere superiore al 20% del costo totale del contributo di costruzione.
Sempre in relazione al costo delle aree, il soggetto interessato può richiedere che questo venga determinato sulla base del valore definito per i trasferimenti di proprietà avvenuti nei 5 anni che precedono la data di stipula della convenzione.
I prezzi delle cessioni e dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, determinati con le convenzioni, possono subire variazioni sulla base degli indici ufficiali ISTAT legati ai costi di costruzione definiti in seguito alla stipula delle convenzioni. Ogni variazione applicata in ogni caso deve avere una validità minima di 2 anni.
Advertisement - PubblicitàSono completamente esonerati dal pagamento del contributo di costruzione i seguenti casi:
Il contributo di costruzione sarà dovuto invece nella misura del 20% dell’importo dovuto per gli interventi di:
I Comuni possono in questo caso decidere di concedere ulteriori riduzioni dell’importo oppure di esonerare completamente dal pagamento i soggetti interessati.
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