Che cosa accadrebbe nel caso in cui il vostro vicino di casa ottenesse dei titoli edilizi (qui PDC e SCIA) per degli interventi edilizi che voi ritenete illegittimi o dannosi per la vostra proprietà?
In che modo potreste difendervi o richiedere un intervento obbligatorio dell’amministrazione pubblica?
Il Permesso di Costruire o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività possono essere impugnati e, se ritenuti illegittimi, annullati? Quali sono i termini entro cui si può intervenire?
A tutte queste domande risponderemo analizzando una recente sentenza del Consiglio di Stato, in cui si nega ad una cittadina che si dichiarava danneggiata la possibilità di annullare l’efficacia dei titoli edilizi.
Vediamo perché.
Sommario
Il caso affrontato nella sentenza n. 6910/2021 del Consiglio di Stato (visualizzabile qui), riguarda una cittadina italiana che aveva presentato ricorso per un Permesso di Costruire e per una DIA (cui oggi il riferimento a tali interventi è passato alla SCIA) in variante al PDC.
Il ricorso era contro il Comune per via dei suddetti titoli, rilasciati al suo vicino di casa (la cui proprietà è confinante con la propria) per la realizzazione di interventi edilizi da lei ritenuti illegittimi e dannosi.
L’istante sosteneva che gli interventi, concessi come lavori di restauro e risanamento edilizio, fossero in realtà appartenenti alla più consistente categoria di “ristrutturazione edilizia”, interventi che l’istante affermava non essere possibili nell’area vincolata in cui si trova l’immobile. Chiedeva dunque l’annullamento del PDC e della SCIA.
Il ricorso presentato dalla vicina venne però respinto in primo grado in quanto gli interventi, secondo quanto disposto nella sentenza, erano effettivamente rientranti nelle categorie di “restauro e risanamento conservativo”.
Advertisement - PubblicitàSuccessivamente, la donna ha presentato un nuovo ricorso insistendo sull’illegittimità degli interventi approvati e sostenendo inoltre che i tempi necessari per l’inizio degli interventi in seguito al rilascio del Permesso di costruire non erano stati rispettati, chiedendo dunque la decadenza dell’efficacia del titolo.
A tal proposito, ricordiamo appunto che il rilascio del Permesso di Costruire è legato appunto al rispetto di alcune tempistiche, ovvero:
In base alla nostra legislazione, nel caso in cui tali termini non dovessero essere rispettati, il PDC decadrebbe in riferimento agli interventi non ancora eseguiti. Ciò a meno che, prima della scadenza dei termini, l’interessato non presentasse richiesta di proroga.
Tale proroga comunque può essere concessa solo se l’interessato può dimostrare che:
Ciò che la donna forse non sapeva è che la richiesta da lei proposta riguardo alla decadenza del PDC è risultata essere una nuova domanda. In primo grado infatti, l’interessata non aveva richiesto la decadenza del PDC, ma il suo annullamento.
Un’azione di dichiarazione di decadenza del permesso infatti, a differenza dell’annullamento, non consente il superamento del principio della domanda, né di specificità del ricorso.
Il Consiglio precisa anche che, in ogni caso, la contestazione riguardante il mancato rispetto delle tempistiche per l’esecuzione dei lavori in seguito al rilascio del PDC è risultata infondata, perché l’appellante non ha potuto dimostrare che effettivamente i lavori fossero iniziati o fossero conclusi in ritardo.
Advertisement - PubblicitàRiguardo invece alla DIA rilasciata in variante, il Consiglio di Stato richiama quanto disposto dal DL n. 138/2011, modificato poi con la conversione nella Legge n. 148/2011, che ha integrato alla Legge n. 241/1990 il comma 6-ter all’art. 19.
Qui si stabiliva chiaramente che:
“La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.
Ovvero, la SCIA (così come la DIA), essendo atti privati, non possono essere impugnati. L’unica cosa che l’appellante potrebbe fare per contestare l’efficacia dei suddetti titoli è sollecitare le amministrazioni perché effettuino i dovuti controlli, ovvero può soltanto utilizzare la cosiddetta “azione avverso il silenzio”.
L’azione avverso il silenzio consiste nella richiesta, da parte di un cittadino, di porre alla valutazione di un giudice il silenzio della Pubblica Amministrazione, che in questo caso è definito “silenzio-inadempiente”.
Perché l’azione possa essere ritenuta valida, il cittadino deve verificare che, per quel caso specifico, non sia prevista la formula del silenzio-assenso, secondo il quale la mancata risposta dell’amministrazione significherebbe che la richiesta è stata approvata.
A quel punto, nel caso in cui l’azione del cittadino risultasse idonea, le sue richieste dovranno essere effettivamente affidate alla valutazione di un giudice, che sarà tenuto a verificare l’operato dell’ente della PA.
È bene sapere comunque che l’azione può essere utilizzata dal cittadino solo nel periodo in cui perdura l’inadempimento, e in ogni caso “non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento”. Ovvero, non oltre 1 anno dalla data in cui scadevano i termini entro i quali l’amministrazione avrebbe dovuto dare una risposta.
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