È possibile che venga rilasciato un Permesso di Costruire in sanatoria con oggetto un immobile per il quale è in atto un’ordinanza di demolizione?
L’efficacia dell’ordinanza di demolizione può essere sospesa nel caso in cui sopraggiungano delle valide ragioni? Quanto tempo deve passare perché l’ordinanza sia realmente effettiva? E il soggetto coinvolto che cosa può fare in merito?
Di seguito risponderemo a queste domande, oggetto di una recente sentenza della Cassazione che ha chiarito vari aspetti riguardanti l’ordinanza di demolizione per gli abusi edilizi, la possibilità di sospenderne l’efficacia e i diritti del soggetto coinvolto.
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Sommario
Con la sentenza n. 37397 della Cassazione, Sez. 3 Penale, la Corte affronta un caso processuale iniziato più di 20 anni fa.
In particolare, in data 3 novembre 1998, la Procura del Tribunale di Aversa (Napoli Nord), condannò un cittadino per aver compiuto degli interventi edilizi abusivi in un immobile di sua proprietà, sentenziando così l’ordinanza di demolizione delle opere.
La demolizione però non fu eseguita, così gli uffici esecutivi della Procura, il 12 marzo 2001, sentenziarono che la demolizione delle opere abusive, con ripristino dello stato dei luoghi, sarebbe dovuta avvenire entro 30 giorni dall’avvenuta notifica dell’ordinanza al cittadino.
Quest’ultimo però presentò prontamente presso il Comune di Orta di Tella, in cui erano ubicate le opere abusive, la richiesta per il rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria, al fine di regolarizzare gli abusi.
Il 12 giugno 2001, il Comune concesse al suddetto cittadino il rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria. Per questo motivo, egli si rivolse poi al Tribunale per richiedere la sospensione dell’ordinanza di demolizione.
La sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione venne accolta dal Tribunale, proprio per via dell’approvazione della sanatoria da parte del Comune.
Advertisement - PubblicitàIl Tribunale decretò appunto come fosse irrilevante che il rilascio della sanatoria fosse avvenuto in seguito all’ordine di demolizione, in quanto, secondo il giudice, era stata l’amministrazione a sbagliare.
E infatti dispose che:
“la tempistica della gestione della pratica da parte dell’amministrazione comunale non poteva ritorcersi conto il diritto dell’istante di vedersi valutata la compatibilità delle opere realizzate con la pianificazione e con gli strumenti urbanistici, avendo quest’ultimo presentato tempestivamente la relativa richiesta”.
In sostanza, secondo il Tribunale, i ritardi dell’amministrazione non potevano negare al cittadino la possibilità di regolarizzare le opere abusive attraverso la richiesta della sanatoria.
Ma non basta. Lo stesso Tribunale sentenziò anche che le opere abusive erano da ritenersi conformi alle regole urbanistiche, in quanto non era mai stato provato il contrario.
Dunque, in presenza dei requisiti necessari al rilascio della sanatoria, il tribunale affermò che poteva “agevolmente sostenersi la sanabilità delle opere”, e decretò la revoca dell’ordine di demolizione disposto il 12 marzo 2001.
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Advertisement - PubblicitàLa Procura della Repubblica, a quel punto, presentò ricorso presso la Cassazione, sostenendo che il Tribunale, nell’emissione della sentenza:
In particolare, il TU Edilizia dispone che:
“Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.”
A tal proposito, la Procura evidenziò che la richiesta di rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria era stata presentata dal cittadino in data 4 dicembre 2000, diversi anni dopo la sentenza che aveva decretato il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione delle opere abusive.
La normativa però impone che, nel caso in cui, trascorsi 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione il cittadino non abbia provveduto al ripristino dello stato dei luoghi, allora l’immobile abusivo diventerebbe automaticamente proprietà comunale.
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In sostanza, la Procura ha presentato ricorso in quanto, nel momento in cui il cittadino ha richiesto la concessione della sanatoria, l’immobile già non era più di sua proprietà, ma apparteneva ormai al patrimonio comunale.
Stando a questo, si sentenzia che il ricorso della Procura sia da ritenersi fondato, e che il Permesso di costruire in sanatoria rilasciato erroneamente dall’amministrazione si debba considerare nullo.
Tutto ciò comporta anche il fatto che l’ordinanza di demolizione, invece, si debba considerare ancora valida. Visto però che l’immobile ormai è di proprietà del Comune e che il cittadino non gode più di alcun diritto sull’unità, la Corte decide per il rinvio a nuovo giudizio.
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