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Opere precarie: cosa sono e cosa dice la legge

Possono essere definite opere precarie, quelle strutture edilizie con funzione stagionale (o comunque che prevedono una data di cessazione e di rimozione), e che non modificano l’originario assetto del territorio.

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Possono essere definite opere precarie, quelle strutture edilizie con funzione stagionale (o comunque che prevedono una data di cessazione e di rimozione), e che non modificano l’originario assetto del territorio.

Possiamo pensare, ad esempio, a un locale che aggiunge uno spazio esterno dove accogliere i clienti durante l’estate, per poi rimuoverlo nel periodo invernale.

Quando si decide di realizzare un’opera precaria, bisogna fare molta attenzione alle normative in merito. Perché bastano delle piccole caratteristiche o distrazioni per trasformare un’opera precaria in una nuova costruzione vera e propria. Per la quale servirebbe, appunto, il Permesso di Costruire.

Vediamo di seguito quando un’opera edilizia viene considerata precaria e in che modo si procede.

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Opere precarie: cosa si intende

La normativa che regola le funzioni delle opere precarie è presente nel Testo Unico per l’Edilizia, all’art. 6, comma 1, lettera e-bis. Qui è scritto che le opere precarie sono:

” …opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale”.

Tali opere quindi, per essere realizzate, necessitano della CIL (Comunicazione di Inizio Lavori), che deve essere depositata presso il proprio Comune, agli uffici dello Sportello Unico per l’Edilizia. I tempi, le modalità e i costi non sono identici per tutto il territorio nazionale, ma presentano delle differenze regionali e provinciali (talvolta anche comunali).

Per esempio, abbiamo letto nel testo della normativa suddetta che tali opere possono esistere per un massimo di 90 giorni. Tuttavia, alcuni comuni concedono lo stazionamento dell’opera anche per 2 anni o più. E molti di essi prevedono anche delle proroghe. Per cui, è necessario informarsi su quali siano le disposizioni del proprio Comune.

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Caratteristiche indispensabili

Per quanto riguarda il concetto di opera precaria però, esistono delle caratteristiche imprescindibili valide a livello nazionale. Per essere considerate precarie, le opere devono necessariamente rispettare i seguenti criteri:

  • Essere destinate ad uso realmente precario per dei fini specifici (che devono essere precisati nella CIL), con durata limitata nel tempo;
  • Devono prevedere una data di rimozione dell’opera, che dovrà essere stabilita prima di iniziare qualsiasi tipo di lavoro, sempre nella CIL;
  • La loro temporaneità non può essere intesa in maniera soggettiva dal proprietario, ma deve essere verificata;
  • Non è rilevante la scelta dei materiali da utilizzare. Infatti, le opere precarie possono essere anche delle vere e proprie costruzioni in cemento. Purché, ovviamente, abbiano funzioni temporanee, e tutte le parti della struttura vengano rimosse entro la data di scadenza prevista.


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TAGS: cil, comunicazione inizio lavori, normativa, opera precaria, opere temporanee, permesso, testo unico

Autore: Redazione Online

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