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Obbligo POS professionisti: sanzioni dal 30 giugno

Dal 30 giugno 2022 nel caso in cui i soggetti che effettueranno attività di vendita di servizi e prodotti, professionali e no, non dovessero accettare pagamenti elettronici, di qualunque importo, saranno sottoposti a sanzione amministrativa pecuniaria.

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Dal 30 giugno 2022 nel caso in cui i soggetti che effettueranno attività di vendita di servizi e prodotti, professionali e no, non dovessero accettare pagamenti elettronici, di qualunque importo, saranno sottoposti a sanzione amministrativa pecuniaria.

Le transazioni dei versamenti, siano queste effettuate con carta di debito, di credito oppure prepagata, dal 30 giugno 2022 dovranno essere accettate per qualsiasi tipologia di servizio e per ogni importo possibile.

Se tale condizione non venisse ottemperata, chi offre il servizio incorrerebbe in sanzione amministrativa pecuniaria dalla somma fissa di 30 euro, a cui viene sommata la percentuale del 4% del valore della transazione.

Per maggiori informazioni sulle aliquote è consigliabile approfondire con il Decreto PNRR 2.

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Obbligo POS: le categorie di riferimento

Affinché si possano comprendere nel migliore dei modi le potenzialità dell’obbligo POS, è opportuno identificare quelle che sono le categorie di riferimento che vengono a essere le protagoniste.

L’obbligo POS è rivolto sia agli imprenditori che ai professionisti, a prescindere dall’emissione della fattura. Commercianti e prestatori di servizi, quindi, sono vincolati allo stesso modo dei professionisti.

L’accettazione dei pagamenti digitali si riferisce, come sottolineato nell’art.15, comma 4 D.L. n. 179/2012, alle carte sia di debito che di credito. Nelle nuove disposizioni rientrano anche i bancomat e le carte prepagate, che teoricamente non sarebbero né carte di credito né di debito. Grazie al Decreto PNRR 2 sono state inserite sia le modalità di pagamento elettronico con bancomat che quelle con carte prepagate.

Sebbene vi sia l’obbligo di POS da parte del venditore, il consumatore può in ogni caso scegliere se effettuare il pagamento tramite carta oppure in contanti, rispettando i limiti contanti stabiliti nell’articolo 49 D.lgs. n. 231/2007.

Negli ultimi mesi le categorie che hanno sentito maggiormente l’incidenza dell’obbligo POS sono i tabaccai e i tassisti. Come riportato su ANSA.it i tabaccai stanno chiedendo insistentemente di esonerare la loro attività da sanzioni amministrative pecuniarie. Tale richiesta è dovuta dai costi eccessivi delle commissioni del POS, che sebbene non siano particolarmente rilevanti singolarmente, poiché moltissimi servizi offrono tariffe economiche, con molteplici transazioni al giorno vi è un’incidenza notevolmente sugli introiti.

Altra categoria particolarmente attiva per contrastare l’obbligatorietà del POS è quella dei tassisti. Come riportato su Corriere.it i tassisti non avrebbero alcuna intenzione di ricevere i pagamenti digitali se le commissioni dovessero restare così alte nel corso del tempo. Le sanzioni amministrative sono sicuramente un deterrente, ma non sembra spaventare una categoria che negli anni ha sempre fatto valere la propria forza.

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Obbligo POS: decorrenza sanzioni

L’obbligo dei pagamenti accettati mediante moneta elettronica è effettivo dal 30 giugno 2014, come definito nell’articolo 15, comma 4 D.L. n. 179/2012, ma come è facile dedurre non ha sortito gli effetti sperati a causa della totale mancanza di sanzioni.

Per essere precisi, già l’articolo 19-ter, comma 1 del Decreto-legge n. 152/2021, aveva previsto che ci fossero delle sanzioni, ma applicabili dal 1° Gennaio 2023. Affinché si potessero avere delle maggiori garanzie da un punto di vista fiscale, per migliorarne i controlli soprattutto, la scadenza considerata è al 30 giugno 2022, come previsto dalla modifica normativa dell’art. 18 Decreto-Legge n. 36/2022.

Il Decreto-legge allinea la decorrenza per consentire di applicare le sanzioni nel caso in cui ci fossero mancanze nell’accettazione delle transazioni effettuate con carta.

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Obbligo POS: sanzioni applicate

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono identificate nella legge n. 689 24 novembre 1981. Tale disposizione evidenzia come l’obbligo del POS, e le relative sanzioni, non sono legate a una violazione tributaria, evitando di fatto il ravvedimento operoso o il cumulo giuridico come riportato nell’articolo 12 del D-Lgs n. 472/1997.

Per agevolare i venditori a utilizzare il POS, il governo offre degli sconti fiscali. Nello specifico è possibile usufruire di un credito di imposta sulle commissioni e sull’acquisto del POS, con aliquota al 30%. Con data precedente al 1° luglio 2022, l’aliquota era pari al 100% sulle commissioni e sull’acquisto dei POS.

Da un punto di vista prettamente numerico, chi incorre in una violazione per mancata accettazione di un pagamento in forma digitale, incorre inevitabilmente in una sanzione di 30 euro fissi, a cui si aggiunge il 4% del valore della transazione.

Per una mancata accettazione di 100 euro, il venditore si troverà una sanzione di 34 euro (30 euro più il 4% di 100).

Nella condizione in cui vi sia una violazione plurima non si applica l’articolo 8, legge n. 689/1981 che prevede la continuazione, né il pagamento ridotto.

Le sanzioni non vengono applicate solo nella condizione in cui ci sia un’oggettiva impossibilità tecnica. Se il venditore dovesse avere fuori servizio il suo POS sarebbe possibile inviare un bonifico bancario su conto corrente dell’attività lavorativa di riferimento, oppure rinviare il pagamento a data postuma.

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Obbligo POS: accertamenti

Tema particolarmente interessante è l’accertamento delle violazioni. Anche in questo caso la Legge n. 689/1981 delinea il percorso su cui impostare l’iter.

L’accertamento delle infrazioni può essere effettuato da agenti di polizia e ufficiali, che sarebbero limitati solo nella condizione in cui debbano eseguire delle perquisizioni. In quest’ultimo caso vi è la necessità di chiedere l’autorizzazione alle autorità competenti.

Al termine dell’accertamento della violazione, esclusa la condizione di malfunzionamento del sistema, l’ufficiale dovrà presentare rapporto al Prefetto con motivazione e notifiche sulle modalità, come suggerito dall’articolo 15, comma 4-bis.

Il rapporto verrà; quindi, esaminato dal Prefetto che emanerà l’ordinanza-ingiunzione al giudice di Pace.

In un secondo momento la violazione può essere impugnata, ma si dovranno presentare valide motivazioni per avere la meglio in tale processo.

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Conclusioni

Tutti gli imprenditori e i professionisti dal 30 giugno 2022 dovranno accettare il pagamento elettronico su qualsiasi servizio o prodotto venduto. Sebbene già in precedenza fosse possibile usufruire di tale disposizione, da questa data si è vincolati alle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazione oggettiva.

Le sanzioni ammontano singolarmente a 30 euro con quota fissa, a cui si aggiunge il 4% sul valore del bene o servizio venduto. Gli sgravi fiscali dal 1° luglio 2022 passano dal 100% sull’acquisto del POS e sulle commissioni, al 30%, dando modo a tantissimi professionisti di limitare le spese.

La reazione di tassisti e tabaccai è solo la punta dell’iceberg, la difficoltà ad accettare un sistema di questo genere nel 2022 non ha particolarmente senso di esistere. I costi estremamente bassi dei servizi digitali POS, e soprattutto la possibilità di offrire un servizio aggiuntivo al cliente, dovrebbero essere la base di un processo volto al futuro.

Purtroppo, moltissime persone vogliono necessariamente svincolarsi dai controlli fiscali, condizione che da anni in Italia induce a un sistema ricco di criticità.



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TAGS: obbligo pos, pos

Autore: Redazione Online

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