L’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare nella quale fornisce chiarimenti essenziali riguardo alle nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo, che sono state introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare nella quale fornisce chiarimenti essenziali riguardo alle nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo, che sono state introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici. Il Codice è stato emanato attraverso il Decreto Legislativo n. 36/2023, in aderenza, tra l’altro, alle direttive dell’Unione Europea 2014/24 e 2014/23.
La circolare ha lo scopo di illustrare l’ambito di applicazione delle nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo, specialmente per quanto riguarda i contratti pubblici regolati dal nuovo Codice. Queste modifiche rappresentano un passaggio significativo, poiché vengono a modificare sostanzialmente i criteri precedentemente adottati per la determinazione dell’imposta di bollo su tutti gli atti e documenti coinvolti nella procedura di selezione e realizzazione dell’appalto.
Vediamo quindi i cambiamenti cruciali relativi al calcolo e al versamento dell’imposta di bollo, come chiarito dalla circolare numero 22/E dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2023.
Sommario
L’ultimo Codice dei contratti pubblici ha apportato significative modifiche alle modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo. Questi cambiamenti hanno influenzato la procedura di selezione del contraente, introducendo inediti metodi di calcolo e versamento del tributo.
La modifica più importante riguarda l’applicazione di un nuovo sistema di calcolo dell’imposta nei confronti dell’aggiudicatario. Questa nuova metodologia sostituisce i precedenti criteri utilizzati per determinare l’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti relativi all’intero processo di selezione e di esecuzione dell’appalto.
Tuttavia, per le fatture, note, conti e simili, e per tutti i documenti citati nell’articolo 13, punto 1, della tariffa, parte I, allegata al Testo unico sul bollo (Dpr n. 642/1972), continueranno ad applicarsi le usuali modalità di calcolo e pagamento. Questo vale anche per gli altri atti e documenti, che precedono il momento della stipula del contratto, presentati da tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione del contraente.
All’atto della stipula del contratto, l’operatore economico che ha ottenuto l’appalto dovrà calcolare l’importo dovuto, tenendo in considerazione l’eventuale differenza pagata nelle fasi di selezione. Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato attraverso modalità telematiche, come specificato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2023.
Una volta stipulato il contratto, non sono previsti ulteriori versamenti dell’imposta di bollo nelle fasi successive.
Advertisement - PubblicitàIl Nuovo Codice stabilisce che l’aggiudicatario dell’appalto deve calcolare e versare l’imposta di bollo, scomputando eventuali differenze pagate nelle fasi di selezione. L’aggiudicatario può pagare l’imposta tramite le modalità telematiche specificate nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023. Successivamente alla stipula del contratto, non sono più previsti ulteriori versamenti dell’imposta di bollo.
L’onere del versamento dell’imposta di bollo è posto a carico dell’aggiudicatario. Nonostante ciò, l’articolo 22 del Testo unico sul bollo mantiene il principio di solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni.
Se le stazioni appaltanti sono amministrazioni dello Stato, l’imposta di bollo è sempre a carico degli appaltatori, come specificato dall’articolo 8 dello stesso Testo unico.
Advertisement - PubblicitàCome detto in precedenza, una delle novità più rilevanti apportate dal Nuovo Codice riguarda la determinazione dell’imposta di bollo. Ora, si avvale di un innovativo sistema a scaglioni crescenti, che varia in base all’importo massimo previsto nel contratto. Questa modalità di calcolo considera l’intero valore del contratto, includendo eventuali opzioni o rinnovi.
Per i contratti che superano il valore di 40.000 euro e fino a raggiungere i 25 milioni di euro, l’imposta di bollo sarà commisurata in modo progressivo: da un minimo di 40 euro a un massimo di 1.000 euro. In particolare, per i contratti con un valore compreso tra 40.000 euro e 150.000 euro, l’imposta ammonta a 40 euro; sale a 120 euro per contratti tra 150.000 euro e 1 milione di euro; raggiunge i 250 euro per importi tra 1 e 5 milioni di euro; s’innalza a 500 euro per contratti tra 5 e 25 milioni di euro; infine, tocca il picco di 1.000 euro per i contratti il cui valore supera i 25 milioni di euro.
È importante sottolineare che l’imposta di bollo non si applica ai contratti il cui importo sia inferiore a 40.000 euro, che risultano pertanto esenti.
Le nuove disposizioni in materia di imposta di bollo, introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici, sono entrate in vigore a partire dal 1° luglio 2023. Questo nonostante il Codice stesso sia stato pubblicato e sia entrato formalmente in vigore il 1° aprile 2023.
La scelta di posticipare l’applicazione delle nuove norme è stata dettata dalla necessità di garantire un adeguato periodo di transizione e adattamento per tutti gli attori coinvolti. In virtù della disposizione transitoria dell’articolo 226, comma 2, del Codice, le nuove regole si applicano esclusivamente ai procedimenti avviati dal 1° luglio 2023. Per quelli già in corso a quella data, continuerà ad essere applicata la disciplina previgente.
Pertanto, per tutti i bandi e avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, pubblicati dopo il 1° luglio 2023, si applicano le nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo. Le stesse modalità valgono anche per le procedure senza pubblicazione di bandi o avvisi e ai relativi contratti, per i quali siano stati inviati gli avvisi a presentare le offerte in data successiva al 1° luglio 2023.
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