Un recente caso posto al giudizio del TAR Valle d’Aosta in merito alla natura del muro di contenimento, ha portato il giudice a ricordare che tale elemento costruttivo non può che essere considerato, in ogni casistica, una nuova costruzione.
Per affrontare il caso, il Tribunale Regionale si è affidato alle precedenti disposizioni stabilite dal Consiglio di Stato, prima con la sentenza n. 41 sez. VI del 9 luglio 2018, e poi con la sentenza n. 212 del 9 gennaio 2020.
Vediamo allora come viene considerata la natura del muro di contenimento secondo la legislazione italiana.
Advertisement - PubblicitàIl caso in questione riguardava un muro di contenimento innalzato negli anni ’70, e posto a sostegno del terreno. All’interno di questo fondo, era stata concessa la servitù di passaggio di un tubo di gas, che intercorreva sulla sommità del muro, e passava quindi tra la proprietà del ricorrente e del resistente.
Il concetto di servitù di passaggio si può sviluppare nel momento in cui sono presenti due terreni vicini (non per forza confinanti), che appartengono a due proprietari differenti. In tal caso, se il proprietario del terreno dominante trova difficoltà ad accedere allo stesso tramite la strada, il giudice può impostare il meccanismo della servitù di passaggio al terreno servente. In questo modo, il proprietario del fondo dominante sarà legittimato a passare all’interno del terreno vicino per poter accedere più facilmente al proprio.
Il tubo in questione quindi passava all’interno del terreno servente, per “servire” appunto il terreno dominante. In seguito a dei lavori però, si è provveduto a mettere in sicurezza il tubo, spostandolo sul lato del muro di contenimento, e non più sulla sommità. Per fare questo, il proprietario aveva presentato una DIA (allora valida per interventi del genere) presso il Comune.
Il Comune però, in tale occasione, stilando una relazione tecnico ispettiva sul caso, ha rilevato che il muro di contenimento era stato innalzato in difformità. E ha richiesto dunque la demolizione dello stesso e il ripristino dei luoghi.
Il ricorrente ha tentato quindi di presentare una SCIA per ottenere la sanatoria relativa all’abuso. Si richiedeva infatti al proprietario di riportare il profilo del muro di sostegno nello stato preesistente. E anche delle prove che rendessero ben visibile la posizione del tubo prima dell’esecuzione dei lavori.
Advertisement - PubblicitàPer affrontare il caso dunque, il TAR Valle d’Aosta ha riportato le disposizioni stabilite dal Consiglio di Stato nella sentenza verificatasi nel gennaio 2020.
Innanzitutto, si appura che nella suddetta vicenda, non è possibile sanare l’opera abusiva tramite la presentazione della SCIA e il pagamento della sanzione amministrativa. Questo perché “l’intervento non è su immobile vincolato, né su fascia di rispetto, né dà luogo a lesioni ambientali o di pericolo”.
Appurato ciò, il giudice ha ricordato in che modo la legislazione italiana considera la natura del muro di contenimento. E in che modo, quindi, lo stesso risulti essere una nuova costruzione.
Si evidenzia che il concetto di nuova costruzione comprende qualsiasi manufatto autonomo che intende modificare lo stato preesistente dei luoghi. Sia che il nuovo fabbricato sia infisso stabilmente al suolo oppure ai muri di un manufatto preesistente, viene considerato il fatto che questo modifichi in modo durevole l’area coperta, e quindi lo stato dei luoghi.
Il muro di contenimento dunque è da considerarsi una nuova costruzione in quanto:
Si evince da questi elementi che il muro di contenimento è considerato a tutti gli effetti una nuova costruzione. E quindi la sua realizzazione necessita del Permesso di Costruire.
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