Il Decreto Milleproroghe 2022 è stato convertito con modificazioni nella Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, ed è entrato in vigore a partire dal 1° marzo.
Successivamente, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 8/E del 29 marzo 2022, ha fornito chiarimenti in merito alle nuove principali misure introdotte in tema di imposte e versamenti.
Leggi anche: “Decreto Milleproroghe è Legge: incentivi, misure, modifiche, tutte le novità”
Vediamo tutte le novità più importanti.
Sommario
In tema di bonus edilizi, come abbiamo visto nell’articolo “Bonus Prima Casa: proroga termini al 31 marzo, cosa cambia”, la conversione in Legge del decreto Milleproroghe ha disposto la proroga della sospensione dei termini relativi al Bonus Prima Casa.
Tutte le scadenze stabilite generalmente per l’incentivo sono state sospese fino al 31 marzo e hanno ripreso a decorrere a partire dal 1° aprile.
Si dispone inoltre che i soggetti che abbiano, nel periodo che va dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022, versato le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, avranno diritto ad ottenere un rimborso.
Advertisement - PubblicitàIl Milleproroghe ha disposto anche la proroga per quanto riguarda il versamento dell’IRAP per i casi in cui il versamento non è stato fatto a seguito dell’errata applicazione dell’esonero previsto dal Decreto Rilancio.
Difatti, ci sono stati numerosi fraintendimenti in merito all’interpretazione dell’esonero dal pagamento dell’IRAP per quanto riguarda il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (saldo IRAP 2019) e per la prima rata dovuta nel periodo d’imposta (primo acconto IRAP 2020) a favore di certe categorie di soggetti.
In particolare, l’interpretazione errata riguardava i limiti e le condizioni stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, alle Sezioni 3.1 e 3.12.
A tal proposito, la Circolare n. 8/E comunica che tutti i chiarimenti in merito a limiti e condizioni sono stati resi definitivi con la pubblicazione del decreto del MEF dell’11 dicembre 2021.
In ogni caso, i soggetti che risultano non aver pagato l’IRAP per via dell’errata interpretazione della documentazione suddetta potranno provvedere al pagamento del saldo 2019 e della prima rata 2020 entro il 30 giugno 2022, e non più entro il 31 gennaio 2022.
Più tempo viene concesso anche ai Comuni per l’approvazione dei piani finanziari TARI. I piani finanziari dovevano ordinariamente essere approvati dalle amministrazioni comunali entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di interesse.
Tali termini non sono stati modificati solo per quanto riguarda quest’anno, ma anche per tutti gli anni a venire. La nuova data da rispettare è il 30 aprile di ciascun anno. Solo per quanto riguarda quest’anno, si dispone inoltre un’ulteriore proroga fino al 31 maggio 2022.
La data del 31 maggio è inoltre il termine entro il quale gli enti locali dovranno procedere alla deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024.
Advertisement - PubblicitàConfermato il Bonus Psicologo, che sarà erogato dalle regioni e dalle province autonome per un importo massimo di 600 euro per beneficiario.
Il bonus potrà essere utilizzato per pagare sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati iscritti nell’apposito elenco degli psicoterapeuti.
Nel rilascio del contributo saranno privilegiati i soggetti con ISEE più basso, con la concessione di importi minori per chi presenta un reddito più elevato e con la totale esclusione di chi supera i 50 mila euro annui.
Le modalità di presentazione della domanda, i requisiti per beneficiarne e le modalità di calcolo dell’importo dovevano essere definiti con la pubblicazione di un decreto interministeriale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge Milleproroghe. Ad oggi il decreto non è ancora stato pubblicato, per cui si dovrà attendere ancora.
Advertisement - PubblicitàLa conversione in Legge del Milleproroghe 2022 dispone inoltre una proroga dei versamenti a favore di chi svolge attività di allevamento avicunicolo e suinicolo.
La proroga interessa esclusivamente le attività di allevamento svolte nelle aree interessate dalla restrizione sanitaria per emergenza da aviaria e peste suina africana per le quali, nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, sono scaduti o scadranno i termini previsti per i versamenti dell’IVA e delle trattenute riguardanti l’addizionale regionale e comunale all’Irpef effettuate dai sostituti d’imposta.
Si precisa che potranno usufruire della proroga solo gli allevatori che, alla data del 1° gennaio 2022, avevano la sede operativa registrata in uno dei comuni soggetti alle restrizioni emergenziali di cui sopra, e quindi interessati da casi di peste suona o influenza aviaria.
Non sarà possibile usufruirne invece se lo stato di emergenza risultava già cessato nel Comune alla data del 1° gennaio.
Viene specificato invece che saranno valide anche le restrizioni disposte dalle autorità successivamente alla data del 1° gennaio. In questo caso però, la sospensione sarà concessa solo per i versamenti le cui scadenze sono previste per il periodo che va dalla data di disposizione delle restrizioni fino al 30 giugno 2022.
Contrariamente a quanto accade con il Bonus Prima Casa, in questo caso sarà impossibile richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate nel periodo che va dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022.
I versamenti sospesi, in ogni caso, dovranno essere versati:
Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!