Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili: le novità del Decreto Omnibus
Il Decreto Omnibus introduce l’irrilevanza catastale degli allestimenti mobili nelle strutture ricettive all’aperto, stabilendo un’esclusione dalla rendita catastale per roulotte e case mobili, con nuovi obblighi di aggiornamento per le aree attrezzate
Tra le novità introdotte dal Decreto Omnibus, convertito in legge n. 143 del 7 ottobre 2024, spicca la nuova disciplina sulla irrilevanza catastale degli allestimenti mobili nelle strutture ricettive all’aperto.
A partire dal 1° gennaio 2025, roulotte, case mobili e caravan, se utilizzati temporaneamente per il pernottamento, non saranno più rilevanti ai fini del calcolo della rendita catastale. Questa misura mira a ridurre gli oneri fiscali per i gestori di campeggi e villaggi turistici, fornendo maggiore chiarezza normativa in un settore caratterizzato da ambiguità.
Ma cosa comportano queste nuove regole e quali obblighi rimangono in capo ai gestori?
Analizziamo in dettaglio le implicazioni di questa novità.
Advertisement - PubblicitàEsclusione dalla stima della rendita catastale: cosa cambia per roulotte e case mobili
La nuova normativa stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2025, roulotte, case mobili, caravan e altri allestimenti di pernottamento mobili collocati all’interno delle strutture ricettive all’aperto, come campeggi e villaggi turistici, non saranno più soggetti alla stima diretta della rendita catastale. Questo significa che tali strutture non verranno considerate ai fini del calcolo della rendita complessiva, a condizione che rispettino determinati requisiti:
- Strutture temporanee e mobili: per essere escluse dalla stima catastale, queste strutture devono essere mobili e non ancorate stabilmente al suolo. Inoltre, devono avere meccanismi di rotazione funzionanti, tali da consentirne lo spostamento senza interventi edilizi.
- Uso stagionale o temporaneo: le roulotte e le case mobili devono essere utilizzate esclusivamente per scopi temporanei e stagionali e non devono essere destinate a un utilizzo continuativo come abitazioni principali. Questo aspetto è fondamentale per evitare l’equiparazione con le unità immobiliari fisse, soggette a rendita catastale.
- Collocazione all’interno di strutture ricettive autorizzate: l’esenzione si applica solo se le strutture mobili sono collocate in aree appositamente attrezzate per l’accoglienza di ospiti all’aperto, come campeggi o villaggi turistici. Non rientrano nel beneficio le strutture posizionate in terreni non destinati a uso ricettivo.
Questa esclusione dalla rendita catastale comporta una significativa riduzione degli oneri fiscali per i gestori di strutture turistiche all’aperto, che potranno così evitare il ricalcolo della rendita per ogni singola unità mobile.
Advertisement - PubblicitàAumento della rendita catastale delle aree attrezzate e non attrezzate
Sebbene la nuova normativa escluda gli allestimenti mobili dalla stima della rendita catastale, il Decreto Omnibus introduce un aumento dei valori catastali per le aree su cui tali strutture sono collocate. Questa modifica mira a compensare l’esclusione delle roulotte e delle case mobili, stabilendo un incremento della rendita catastale per le aree destinate all’accoglienza degli ospiti.
I nuovi parametri di valutazione sono così definiti:
- Aree attrezzate per allestimenti mobili: per le aree specificamente attrezzate a ospitare roulotte, caravan, case mobili e strutture analoghe, la rendita catastale sarà aumentata dell’85% rispetto ai valori di mercato ordinariamente attribuiti. Questo significa che i gestori di campeggi e villaggi turistici dovranno ricalcolare la rendita complessiva del terreno, tenendo conto del valore aggiornato previsto dalla normativa.
- Aree non attrezzate destinate al pernottamento: per le superfici utilizzate temporaneamente per il pernottamento degli ospiti, ma che non presentano allestimenti specifici (ad esempio, aree di campeggio libero o zone senza infrastrutture fisse), la rendita catastale sarà incrementata del 55% rispetto ai valori attuali.
- Nuovi obblighi di aggiornamento catastale: a decorrere dal 1° gennaio 2025, gli intestatari catastali delle strutture ricettive dovranno presentare atti di aggiornamento geometrico e di variazione per adeguare la mappa catastale e il Catasto Fabbricati. Questi aggiornamenti dovranno essere completati entro il 15 giugno 2025, pena l’attivazione di una procedura d’ufficio da parte dell’Agenzia delle Entrate, che procederà autonomamente al ricalcolo con oneri aggiuntivi a carico dei soggetti inadempienti.
- Impatto sui gestori: l’aumento della rendita catastale, seppur giustificato dalla maggiore valorizzazione delle aree, potrebbe rappresentare un aggravio per i gestori di campeggi e strutture ricettive all’aperto. Sarà quindi fondamentale effettuare un’attenta valutazione dei nuovi valori catastali e aggiornare tempestivamente la propria posizione.
Advertisement - PubblicitàObblighi e tempistiche di aggiornamento catastale
A partire dal 1° gennaio 2025, i proprietari e i gestori delle strutture ricettive all’aperto dovranno procedere con una serie di adempimenti per aggiornare la situazione catastale delle proprie aree e strutture.
Questi obblighi sono stati introdotti per garantire che le modifiche apportate dal Decreto Omnibus siano correttamente recepite e per consentire un riallineamento delle rendite catastali secondo le nuove disposizioni.
Vediamo in dettaglio cosa prevede la normativa:
- Presentazione degli atti di aggiornamento geometrico: i gestori delle strutture ricettive dovranno aggiornare la mappa catastale delle aree dove sono collocati gli allestimenti mobili, presentando gli atti di aggiornamento geometrico al Catasto Terreni. Questa procedura serve a identificare con precisione la suddivisione delle aree destinate agli allestimenti mobili e quelle adibite ad altri usi.
- Aggiornamento del Catasto Fabbricati: oltre agli atti geometrici, è obbligatorio presentare anche le variazioni al Catasto Fabbricati, per adeguare i dati relativi alle rendite delle aree attrezzate e non attrezzate, come previsto dal decreto. Questo aggiornamento deve riportare con precisione i nuovi valori di stima catastale (+85% per le aree attrezzate e +55% per quelle non attrezzate).
- Scadenza degli adempimenti: tutti gli atti di aggiornamento devono essere completati e presentati entro il 15 giugno 2025. I soggetti che non rispettano questa scadenza riceveranno una richiesta di regolarizzazione dall’Agenzia delle Entrate. In caso di mancato adempimento entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta, l’Agenzia procederà autonomamente alla redazione degli atti con applicazione di oneri aggiuntivi.
- Sanzioni per mancato aggiornamento: per chi non presenta gli atti di aggiornamento entro il termine stabilito, è prevista una procedura d’ufficio, con la conseguente applicazione degli oneri stabiliti dalla legge n. 311 del 2004, che comportano il pagamento di sanzioni amministrative e l’adeguamento forzato della rendita.
- Decorrenza delle nuove rendite: limitatamente all’anno d’imposta 2025, le rendite catastali rideterminate avranno effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2025, anche se gli atti di aggiornamento sono presentati entro la scadenza del 15 giugno 2025. Questa deroga rispetto alla normativa ordinaria implica che i gestori dovranno pagare eventuali differenze a conguaglio per tutto l’anno in corso.