La convivenza tra condòmini risulta spesso difficile, soprattutto quando ci si trova di fronte ad azioni o comportamenti fastidiosi o dannosi che i propri vicini compiono, come il getto volontario o la caduta accidentale di cose in condominio.
La convivenza tra condòmini risulta spesso difficile, soprattutto quando ci si trova di fronte ad azioni o comportamenti fastidiosi o dannosi che i propri vicini compiono, come il getto volontario o la caduta accidentale di cose in condominio.
Certo, capita a chiunque che qualcosa possa sfuggire di mano, si pensi ad esempio al vicino del piano di sopra che, stendendo i panni, faccia per sbaglio cadere un calzino sul terrazzo di un altro.
Il problema però arriva quando il comportamento viene associato ad azioni volontarie, o ad azioni che, pur essendo involontarie, risultino però ripetitive, fastidiose e svolte dal vicino con negligenza e menefreghismo.
Vediamo cosa prevede la legge in questi casi.
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Advertisement - PubblicitàIl getto volontario o la caduta accidentale di cose in condominio è un reato minore, punibile sulla base di quanto stabilito dall’art. 674 del Codice Penale, ovvero:
“Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.”
La distinzione tra getta e versa viene fatta per intendere che il reato è punibile sia per il getto di cose solide che per il versamento di cose liquide.
Viene precisato però che la cosa che viene gettata o versata dev’essere un elemento nocivo, che possa in qualche modo offendere, imbrattare o molestare le persone. Il vicino non potrà quindi essere condannato per aver lanciato sul balcone del vicino un oggetto totalmente innocuo.
In particolare, la disposizione normativa ha finalità di tutela della sicurezza pubblica e viene spesso applicata nei casi di controversie tra condòmini.
La stessa sanzione di 206 euro viene applicata anche al vicino che dovesse provocare emissioni di gas, vapori o fumo. Si pensi, ad esempio, alle emissioni di una canna fumaria che nel periodo invernale entrino all’interno della nostra finestra affumicandoci la stanza, oppure al vicino sottostante che dovesse accendere il barbecue proprio sotto al nostro balcone.
Senza dubbio si tratta di comportamenti che possono dar fastidio ed essere considerati anche, in un certo qual modo, molesti. Bisogna tuttavia considerare quanto disposto in merito anche dal Codice Civile all’art. 844, che stabilisce che:
“Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.”
In ogni caso, qualora il fumo, il gas o i rumori dovessero provenire da un’attività autorizzata o dovessero rientrare nei limiti di tollerabilità, non si configurerebbe alcun tipo di reato.
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Advertisement - PubblicitàSi applica invece la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 619 euro per chi dovesse appendere o lasciare irresponsabilmente in sospeso degli oggetti che, cadendo in un luogo di pubblico transito (o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso), potrebbero offendere, imbrattare o molestare altre persone.
Lo stesso principio si applica anche in condominio, dove il getto volontario o la caduta accidentale di cose dai balconi è un fatto che avviene molto più spesso rispetto ad altre realtà abitative.
Ebbene, se ad esempio il vicino del piano di sopra dovesse lasciare un vaso in ceramica sul ciglio del muretto del suo balcone in una giornata ventosa, ci sarebbe un’elevata probabilità che il vaso, cadendo, possa provocare danni a persone o a cose altrui.
In quel caso, il vicino sarebbe appunto perseguibile per il reato di “Collocamento pericoloso di cose”, disciplinato dal Codice Penale all’art. 675. Si tratterebbe inoltre di un reato considerato colposo, in quanto frutto della condotta negligente dell’accusato.
Bisogna poi considerare che, a differenza di quanto disposto dall’art. 674 del Codice, in questo caso non è necessario che la caduta dell’oggetto si verifichi effettivamente.
Il soggetto sarà imputabile per il solo fatto di aver lasciato appese o sospese delle cose potenzialmente pericolose.
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