La sentenza del Tribunale di Brescia ha confermato l’obbligo di pagamento al geometra, chiarendo che le difficoltà economiche e i problemi con i bonus edilizi non erano imputabili al professionista.
In una recente sentenza, il Tribunale di Brescia ha affrontato una controversia tra una committente e un geometra in merito al pagamento dei compensi professionali per un progetto di ristrutturazione.
La cliente aveva contestato il decreto ingiuntivo che la obbligava a pagare oltre 20.000 euro, sostenendo che il professionista non avesse rispettato il budget previsto, avesse ritardato l’esecuzione dell’incarico e avesse compromesso l’accesso ai bonus edilizi, fondamentali per il finanziamento dell’opera.
Il giudice, però, ha respinto l’opposizione, stabilendo che il professionista aveva svolto correttamente il proprio lavoro e che le difficoltà economiche della committente non potevano essere imputate all’operato del geometra.
Ma quali sono i limiti di responsabilità di un tecnico incaricato di un progetto edilizio? Come si può evitare di incorrere in simili problemi quando si pianifica una ristrutturazione?
Scopriamolo insieme.
Sommario
La disputa è iniziata quando il geometra ha ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di € 20.112,62, ritenendo di aver svolto regolarmente il proprio incarico. La committente, però, ha contestato l’obbligo di pagamento, sostenendo che l’attività di progettazione fosse stata inutile e che il professionista non avesse rispettato quanto concordato.
Uno dei principali punti di disaccordo riguardava il budget della ristrutturazione. La committente sosteneva di aver stabilito un tetto massimo di spesa pari a € 200.000, ma secondo lei il geometra aveva elaborato un progetto economicamente insostenibile, con costi che si aggiravano intorno ai € 316.000.
A suo dire, questo aveva compromesso la fattibilità dell’intervento, impedendole di procedere con i lavori.
Un altro aspetto controverso riguardava i bonus edilizi, in particolare il Superbonus 110% e il Bonus Facciate. Secondo la committente, il professionista le aveva garantito che avrebbe potuto accedere a queste agevolazioni, ma alla fine ciò non era stato possibile. La perdita dei benefici fiscali, a suo dire, era dipesa dai ritardi accumulati dal tecnico e dalla sua presunta mancanza di verifica preliminare sulla possibilità di usufruire degli incentivi.
La committente sosteneva di essersi affidata totalmente alle indicazioni del geometra e di aver programmato l’intervento basandosi sulla certezza di ottenere i bonus.
Un ulteriore motivo di contestazione riguardava l’avvio dei lavori. Secondo l’opponente, il geometra si sarebbe rifiutato di dare inizio al cantiere, ritardando ulteriormente la possibilità di accedere ai benefici fiscali e aggravando la situazione. A questo si aggiungeva la mancata inclusione di un ascensore nel progetto definitivo, elemento che la committente riteneva essenziale per l’abitabilità dell’immobile.
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Il geometra, dal canto suo, ha contestato tutte queste accuse, affermando di aver rispettato quanto pattuito e dimostrando, attraverso documentazione e scambi di email, di aver svolto il proprio lavoro con diligenza. Ha evidenziato come la cifra di € 300.000, indicata nel contratto di incarico, fosse ben nota alla committente e che i costi stimati fossero in linea con tale importo. Inoltre, ha sottolineato che l’accesso ai bonus edilizi non dipendeva direttamente da lui, ma da fattori burocratici e dalla disponibilità delle banche ad accettare la cessione del credito.
In particolare, la committente non era riuscita a trovare un istituto bancario disposto a finanziare il progetto attraverso il meccanismo della cessione del credito, rendendo di fatto impossibile procedere con i lavori.
Anche sulla questione dell’ascensore il professionista ha fornito una spiegazione chiara: inizialmente era stato incluso nel progetto, ma successivamente era stato eliminato per adeguarsi alle richieste della Commissione Paesaggistica e degli uffici tecnici del Comune. Il geometra ha inoltre precisato che la committente era stata informata di queste modifiche e le aveva accettate.
A questo punto, il tribunale ha dovuto stabilire se il professionista avesse effettivamente adempiuto ai propri obblighi contrattuali o se la committente avesse ragione nel rifiutarsi di pagare.
Advertisement - PubblicitàUno degli aspetti più delicati della controversia riguardava i bonus edilizi, in particolare il Superbonus 110% e il Bonus Facciate. La committente sosteneva che il geometra le avesse assicurato che avrebbe potuto usufruire di queste agevolazioni, garantendo così un’importante riduzione dei costi della ristrutturazione. Tuttavia, a causa di presunti ritardi nella gestione del progetto e della mancata verifica della reale fattibilità dell’accesso ai bonus, la cliente aveva perso l’opportunità di beneficiarne.
Dall’istruttoria è emerso che il professionista aveva effettivamente informato la committente sulla possibilità di accedere agli incentivi, ma senza mai garantire con certezza la loro fruizione. Il geometra si era occupato della progettazione e della parte tecnica, mentre l’aspetto fiscale e burocratico dei bonus avrebbe dovuto essere seguito da un commercialista.
Il problema principale, infatti, non era legato alla conformità dell’immobile ai requisiti per il Superbonus, ma piuttosto all’impossibilità della committente di ottenere un finanziamento tramite la cessione del credito.
Nel corso del processo, è stato accertato che la committente non disponeva della liquidità necessaria per anticipare i pagamenti delle opere e che nessuna banca o istituto finanziario aveva accettato di acquistare i suoi crediti d’imposta. Questo aspetto si è rivelato determinante: il progetto era economicamente insostenibile non per un errore del geometra, ma perché il sistema dei bonus edilizi, nel periodo in questione, era diventato sempre più complicato e meno accessibile a causa di restrizioni normative e del ritiro di molte banche dal mercato della cessione del credito.
Di conseguenza, il tribunale ha escluso che la mancata fruizione dei bonus fosse imputabile a un errore o a un’omissione del professionista. Non essendoci alcuna prova che il geometra avesse commesso negligenze nella gestione delle pratiche tecniche, la perdita delle agevolazioni è stata attribuita a circostanze indipendenti dal suo operato.
Advertisement - PubblicitàDopo aver analizzato la documentazione e ascoltato le testimonianze, il Tribunale di Brescia, Sezione Prima Civile, nella sentenza n. R.G. 6361/2022 del 6 marzo 2025, ha rigettato l’opposizione della committente e confermato il decreto ingiuntivo, stabilendo che il geometra aveva regolarmente adempiuto ai propri obblighi contrattuali e che le contestazioni sollevate non erano fondate.
La sentenza ha evidenziato che il professionista aveva correttamente eseguito l’incarico di progettazione, presentando tutti i documenti necessari agli enti competenti e modificando il progetto più volte per adattarlo alle richieste della committente.
Il tribunale ha riconosciuto che l’importo delle opere era stato fissato in € 300.000 già nella lettera d’incarico firmata dalla cliente, e che eventuali discrepanze rispetto al budget desiderato non potevano essere imputate a un errore del tecnico.
Per quanto riguarda la mancata fruizione del Superbonus 110% e di altre agevolazioni fiscali, il giudice ha chiarito che il geometra non aveva alcuna responsabilità diretta. Le difficoltà della committente erano derivate principalmente dall’impossibilità di trovare un istituto bancario disponibile a rilevare il credito d’imposta. Questo elemento, insieme alla mancanza di risorse economiche liquide da parte della cliente per anticipare i pagamenti necessari, ha reso impraticabile l’avvio dei lavori.
Anche la contestazione relativa all’ascensore è stata respinta. La sentenza ha confermato che l’elemento era stato incluso nel progetto iniziale, ma successivamente rimosso per adeguarsi alle richieste della Commissione Paesaggistica e dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Brescia, una decisione che la committente aveva accettato senza sollevare obiezioni.
Il tribunale ha dunque respinto tutte le richieste della cliente, comprese quelle per la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., per l’annullamento per vizio del consenso e per la restituzione dell’acconto versato di € 5.000,00. Inoltre, la committente è stata condannata a rimborsare le spese legali del professionista, quantificate in € 4.227,00, oltre accessori di legge, come previsto dal D.M. 55/2014 per le cause di valore equivalente.
La sentenza conferma un principio giuridico importante: un professionista ha diritto a essere retribuito per il lavoro svolto, purché abbia rispettato gli obblighi contrattuali e operato con la dovuta diligenza. Problemi legati all’accesso ai bonus edilizi o difficoltà finanziarie del cliente non possono essere attribuiti al tecnico, a meno che non venga dimostrata una sua specifica responsabilità.