Quando si verificano furti in un condominio durante lavori di ristrutturazione o manutenzione, la questione della responsabilità legale diventa particolarmente intricata.
Quando si verificano furti in un condominio durante lavori di ristrutturazione o manutenzione, la questione della responsabilità legale diventa particolarmente intricata. Molte persone ritengono erroneamente che l’impresa incaricata dei lavori sia automaticamente responsabile.
Quindi, in caso di furto, chi è responsabile del risarcimento? L’impresa, il condominio o entrambi?
La realtà giuridica è molto sfaccettata. Questo articolo si propone di esaminare in dettaglio le diverse sfere di responsabilità che possono emergere in tali circostanze.
Sommario
La questione della responsabilità in caso di furti durante lavori di ristrutturazione è un tema che ha trovato recente risalto nel panorama giuridico italiano. Il Tribunale di Milano, con la sua sentenza n. 5517 emessa il 4 luglio 2023, ha aperto un nuovo capitolo in questa intricata materia.
La decisione ha riguardato la definizione delle responsabilità tra l’impresa esecutrice dei lavori e il condominio, focalizzandosi in particolare sull’uso delle impalcature come mezzo di accesso per atti illeciti come furti in appartamenti.
Questa sentenza si inserisce in un contesto giuridico in continua evoluzione, dove la chiarezza sulle responsabilità è fondamentale per evitare il cosiddetto “rimpallo” di colpe tra le parti coinvolte.
Nel contesto di un progetto di ristrutturazione della facciata di un edificio condominiale, si è verificato un evento che ha messo in luce le complessità legate alla sicurezza e alla responsabilità. Un residente del condominio ha subito un furto all’interno del proprio appartamento.
Gli autori del reato hanno sfruttato i ponteggi installati per i lavori sulla facciata come mezzo per penetrare nell’abitazione e asportare beni di valore. Questo incidente ha portato il condomino a intraprendere azioni legali, citando in giudizio sia la ditta appaltatrice incaricata dei lavori sia l’ente condominiale.
L’obiettivo era ottenere un risarcimento per i danni materiali e morali subiti a seguito dell’episodio criminoso.
Advertisement - PubblicitàNel tentativo di ottenere un risarcimento per i danni subiti, il condomino ha avanzato una serie di argomentazioni legali per imputare la responsabilità sia all’impresa appaltatrice sia al condominio. Secondo il reclamante, l’impresa avrebbe dovuto rispondere ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile, che tratta del risarcimento da fatto illecito.
Art. 2043
Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Parallelamente, il condomino ha sollevato la questione della “culpa in vigilando” del condominio, facendo riferimento all’art. 2051 del Codice Civile.
Art. 2051.
Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno e’ responsabile del danno cagionato dalle cose che ha incustodia, salvo che provi il caso fortuito.
Quest’ultimo articolo riguarda la responsabilità per danni causati da cose in custodia, sottolineando che il condominio avrebbe dovuto garantire una vigilanza efficace sui ponteggi, i quali erano stati lasciati senza un adeguato sistema di allarme.
Il condominio, per contro, ha respinto le accuse e ha cercato di difendersi, sostenendo di aver adempiuto ai propri doveri e obblighi. Ha inoltre coinvolto la propria compagnia di assicurazione nel procedimento legale, al fine di escludere o limitare le proprie responsabilità.
Questa complessa rete di obblighi e responsabilità ha reso il caso un esempio emblematico delle difficoltà nel determinare chi debba effettivamente rispondere in situazioni di questo tipo.
Advertisement - PubblicitàDopo un’analisi accurata delle circostanze e delle prove presentate, il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza (sentenza n. 5517 del 4 luglio 2023) che ha cercato di fare chiarezza sulle responsabilità in gioco. È stato stabilito che l’impresa appaltatrice aveva agito in conformità con gli accordi presi con il condominio, dotando i ponteggi di un sistema di allarme che rispettava tutti i requisiti di sicurezza.
Il dispositivo in questione era un sistema di segnalazione ottico-acustico, privo di collegamenti con centrali operative di intervento rapido. La sua efficacia dissuasiva era quindi basata sull’emissione di un segnale sonoro, progettato per attirare l’attenzione generale e potenzialmente scoraggiare atti illeciti.
Il Tribunale ha osservato che questo tipo di sistema di allarme, pur essendo comune in contesti simili, non è necessariamente inadeguato per prevenire utilizzi impropri dei ponteggi.
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Inoltre, nel caso specifico, non è stato dimostrato che l’intervento delle forze dell’ordine o di personale specializzato in sicurezza avrebbe effettivamente potuto prevenire il furto in questione. È probabile che il reato sia stato commesso in modo rapido, considerando la natura e il valore limitato dei beni sottratti.
Contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, la documentazione ha confermato che il ponteggio era dotato non solo di un sistema di allarme anti-intrusione, ma anche di un adeguato sistema di illuminazione.
Inoltre, non è stata fornita alcuna prova che dimostrasse un’omissione colposa da parte dell’impresa, né è stato evidenziato che l’accesso all’appartamento fosse avvenuto in un momento in cui il sistema di allarme era disattivato.
Questo verdetto ha quindi escluso qualsiasi forma di negligenza da parte dell’impresa appaltatrice, sottolineando che le misure di sicurezza erano state rispettate e che l’allarme era funzionante anche nel giorno in cui si è verificato il furto. La decisione ha rappresentato un punto di riferimento importante, delineando i confini entro i quali impresa e condominio devono operare per garantire la sicurezza durante lavori di questo genere.
Advertisement - PubblicitàLa sentenza del Tribunale di Milano ha chiarito che sia l’impresa sia il condominio potrebbero essere chiamati a rispondere, ma con titoli diversi, al risarcimento del danno subito dal condomino. La responsabilità potrebbe essere determinata dalla violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., a seconda delle circostanze.
È fondamentale che il condominio non si limiti a imporre all’impresa misure di sicurezza, ma controlli anche che queste siano effettivamente messe in pratica. Solo in questo modo si potrà garantire la sicurezza di tutti i condomini e prevenire spiacevoli incidenti come furti o intrusioni.
In conclusione, la questione della responsabilità in caso di furti durante lavori in facciata è complessa e richiede un’attenta valutazione delle circostanze. Solo attraverso una chiara definizione delle responsabilità e un costante controllo delle misure di sicurezza adottate sarà possibile garantire la protezione dei beni e delle persone.
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