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Fotovoltaico: è edilizia libera col Decreto Bollette

Fotovoltaico: è edilizia libera col Decreto BolletteFotovoltaico: è edilizia libera col Decreto Bollette
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Il Decreto Legge n. 17/2022 (Decreto Bollette), definitivamente approvato dal Parlamento, prevede importanti misure per il settore dell’edilizia. In particolare, l’articolo 9 prevede una serie di semplificazioni per il fotovoltaico.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 2022, il Decreto Bollette ha infatti introdotto novità importanti per il settore dell’energia, delle nuove essenziali disposizioni per ridurre i costi delle famiglie e favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili. Una sorta di vera e propria rivoluzione per un cambiamento ad ampia portata, con delle fondamentali semplificazioni per gli interventi per installare impianti fotovoltaici.

Di seguito entriamo nel dettaglio per approfondire l’argomento e per conoscere da vicino cosa prevede per il fotovoltaico il nuovo Decreto Legge.

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Decreto Legge n. 17/2022: semplificazioni per il fotovoltaico

Con la definitiva approvazione del cosiddetto Decreto Bollette e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono state introdotte delle importanti modifiche in materia di impianti fotovoltaici.

La grande novità è riconducibile al fatto che, con le nuove disposizioni, gli interventi per installare pannelli fotovoltaici sono da ritenere come lavori di manutenzione ordinaria.

L’articolo 9, comma 1, del Decreto Legge n. 17/2022, cambia infatti l’art. 7-bis, comma 5, del Decreto Legislativo n.28/2011 relativo alle procedure di comunicazione, autorizzazione e verifica direttamente legate all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica.

Una novità importante che prevede dunque un netto snellimento delle procedure autorizzative, in quanto per l’installazione di fotovoltaico e termico non sarà più necessaria alcuna autorizzazione, salvo qualche eccezione. Resta infatti in vigore il rilascio di autorizzazioni per gli impianti ricadenti in immobili o zone ritenuti, attraverso una specifica disposizione amministrativa, di grande interesse pubblico. In questi casi, è possibile realizzare gli interventi solo a seguito del permesso della competente amministrazione.

La misura che permette di realizzare interventi in edilizia libera è applicabile anche nei casi dei vincoli previsti dall’articolo 136, comma 1 lett. c) del Codice (nuclei storici e immobili di pregio), solo però se gli interventi sono finalizzati all’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi esterni pubblici.

Inoltre, sempre a seguito della riformulazione dell’art. 7-bis del Decreto Legislativo n. 28/2011, ricadono nel campo dell’edilizia libera anche le opere realizzate per le connessioni alle reti elettriche nelle strutture o negli edifici interessati.

In definitiva e per riepilogare, con il Decreto Legge n. 17/2022:

  • le installazioni di impianti fotovoltaici rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria e sono da realizzare in edilizia libera, senza vincoli di atti di assenso;
  • l’installazione di pannelli fotovoltaici può essere effettuata pure su manufatti o strutture differenti da edifici (tettoie, pergole, etc.);
  • l’installazione è possibile non soltanto sugli edifici ma pure sulle pertinenze quali, a titolo esemplificativo, depositi, tettoie, terrazzi e giardini;
  • gli interventi per installare tali impianti sono possibili con qualsiasi modalità;
  • la semplificazione per il fotovoltaico è applicabile anche per quei tipi di immobili soggetti a vincoli paesaggistici, anche se non per tutti.

Le disposizioni in materia di semplificazione per l’installazione degli impianti fotovoltaici non si applicano infatti per:

  • parchi, giardini e ville di rara bellezza;
  • complessi immobiliari che costituiscono un aspetto caratteristico avente valore tradizionale ed estetico, compresi nuclei e centri storici.

L’art.10-bis prevede poi la possibilità, nelle zone industriali, di effettuare interventi per l’installazione di impianti fotovoltaici a copertura fino al 60% delle zone industriali di pertinenza.

Mentre l’art. 10-ter introduce invece un’altra ipotesi legata all’accumulo e alla produzione di energia rinnovabile per i propri consumi, da fare attraverso impianti FER presso siti o edifici differenti da quelli presso i quali gli auto-consumatori operano.

Leggi anche: “Superbonus 110%, contratto fotovoltaico GSE: come fare, cosa sapere“;

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Decreto Legge n. 17/2022: modello unico semplificato

L’articolo 9, comma 1, del Decreto Legge n. 17/2022 è un passo avanti essenziale in termini di semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti fotovoltaici.

Gli interventi, specie quelli riguardanti l’installazione dei pannelli solari per le case, saranno favoriti da procedure molto più snelle e veloci per contenere i costi delle famiglie e per facilitare di gran lunga la transizione energetica. In altre parole, con le nuove disposizioni, gli interventi per installare impianti solari vengono equiparati a quelli di manutenzione ordinaria.

Per effetto delle modifiche in arrivo con il Decreto Bollette, installare impianti fotovoltaici su strutture o edifici non sono dunque più interventi vincolati all’acquisizione di atti amministrativi, permessi o autorizzazioni.

A tal proposito, basterà semplicemente la compilazione e l’invio di un modulo online da scaricare dal sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il modello unico semplificato per comunicare i lavori di installazione di impianti fotovoltaici è previsto dall’art. 10. Un modulo da utilizzare per gli interventi sugli edifici per gli impianti di potenza maggiore a 50 kW e fino a 200 kW, svolti in edilizia libera ai sensi dell’art. 7bis, comma 5, del Decreto Legislativo 28/2011, riformulato dall’art. 9 del Decreto Bollette.

Un modello online sviluppato per velocizzare i tempi dell’intero processo burocratico relativo all’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici, ai fini della produzione di energia.

Un modulo da compilare direttamente online composto fondamentalmente di due parti:

  • una prima parte da compilare e spedire prima di iniziare gli interventi e con l’indicazione dei dati dell’interessato, delle informazioni catastali degli immobili e di una sommaria descrizione delle caratteristiche dell’impianto fotovoltaico;
  • una seconda parte da inoltrare alla fine degli interventi di installazione, con i dati relativi all’impianto e tutti i documenti richiesti dal caso.

Naturalmente è importante compilare ogni parte del modulo e riportare i dati con la massima correttezza.

Di seguito i link per scaricare i nuovi template per la compilazione della Parte I e Parte II del Modello Unico per impianti fotovoltaici



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TAGS: decreto bollette, Decreto Legge n. 17/2022, edilizia libera, fotovoltaico, permessi

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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