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Esenzione IMU: tutti i beneficiari e nuove tipologie di immobili

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, il Governo Meloni ha disposto l’estensione della misura che concede l’esenzione dal pagamento dell’IMU a favore di determinate tipologie di fabbricato.

Esenzione IMU: tutti i beneficiari e nuove tipologie di immobiliEsenzione IMU: tutti i beneficiari e nuove tipologie di immobili
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Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, il Governo Meloni ha disposto l’estensione della misura che concede l’esenzione dal pagamento dell’IMU a favore di determinate tipologie di fabbricato.

In particolare, sono stati integrati tra gli immobili che possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta i fabbricati che sono occupati abusivamente e che, per questo, non possono essere utilizzati dal reale proprietario.

Vediamo di seguito che cosa cambia per l’esenzione dall’IMU e quali sono le novità.

Leggi anche: “IMU 2023: le novità per le aliquote

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Esenzione IMU: tutti gli immobili che ne beneficiano

L’esenzione dal pagamento dell’IMU è una misura regolamentata dalla Legge di Bilancio 2020 che, appunto, ad oggi è stata integrata con le modifiche inserite nella Manovra 2023.

Nello specifico, la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Bilancio 2020), all’art. 1 comma 759, ha disposto l’esenzione dal pagamento dell’Imposta Municipale Unica per:

  1. Gli immobili di proprietà dello Stato (o dei comuni, delle regioni, delle province, delle comunità montane, dei consorzi fra detti enti e degli enti del Servizio sanitario nazionale) che sono destinate ad uso istituzionale.
  2. Le opere classificate o classificabili nelle categorie catastali del Gruppo E, ovvero:
    • E/1 (Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei);
    • E/2 (Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio);
    • E/3 (Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche);
    • E/4 (Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche);
    • E/5 (Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze);
    • E/6 (Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale);
    • E/7 (Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti);
    • E/8 (Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia);
    • E/9 (Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E).
  1. I fabbricati destinati ad uso culturale, ai sensi dell’art. 5-bis del DPR n. 601 del 29 settembre 1973.
  2. Gli immobili che sono destinati esclusivamente all’esercizio di culti religiosi di qualsiasi forma, purché compatibili con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 19 della Costituzione.
  3. I fabbricati di proprietà della Santa Sede, ai sensi del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia agli articoli 13, 14, 15 e 16.
  4. Gli immobili di proprietà di Stati esteri ed organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati.
  5. Gli immobili (destinati esclusivamente ad uso non commerciale) posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al D.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, art. 7, comma 1, lettera i), ovvero da:
    • Enti pubblici e privati diversi dalle società;
    • Trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale;
    • OICR (Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio) che sono residenti nel territorio dello Stato.
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Immobili di Enti, Trust e OICR: le attività concesse

In merito all’ultimo punto dell’elenco sopra, facciamo presente che la normativa prevede l’esenzione dall’IMU solo per gli immobili che, appunto, sono destinati ad uso non commerciale e che, nello specifico, vengono adoperati per lo svolgimento delle seguenti attività:

  • Assistenziali e previdenziali;
  • Sanitarie e di ricerca scientifica;
  • Didattiche, ricettive e culturali;
  • Ricreative e sportive;
  • Di religione o di culto, ovvero dirette all’esercizio del culto, alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi o all’educazione cristiana.

Viene comunque fatta eccezione per fabbricati posseduti dai partiti politici che, in ogni caso, a prescindere dalla destinazione d’uso dell’immobile, non possono beneficiare dell’esenzione dall’IMU.

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Manovra 2023: inclusi gli immobili occupati abusivamente

Ebbene, con la Legge di Bilancio 2023, si è stabilito un nuovo punto che va ad inserirsi come ultimo nell’elenco che abbiamo citato.

Il Governo Meloni infatti ha disposto l’integrazione, subito dopo la lettera g) – (punto 7 dell’elenco sopra) – della nuova lettera g-bis), dedicata appunto agli immobili occupati abusivamente.

A partire dal 1° gennaio 2023 dunque potranno usufruire dell’esenzione dall’IMU anche i fabbricati che non sono utilizzabili né disponibili da parte degli effettivi proprietari, in quanto, appunto, sono occupati abusivamente da altri soggetti.

In particolare, per poter beneficiare dell’esenzione sarà necessario che i proprietari abbiano presentato una denuncia per occupazione abusiva o che abbiano avviato azione giudiziaria penale ai danni degli occupanti.

La normativa prevede tra l’altro che i proprietari dovrà trasmettere al Comune interessato una Comunicazione in cui dichiarano di possedere i requisiti per usufruire dell’esenzione dall’IMU.

Le modalità di trasmissione del documento dovranno essere stabilite con un nuovo decreto, che sarà da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Manovra 2023.

Al fine di compensare le minori entrate per i Comuni, derivanti dall’esenzione dei suddetti immobili dal pagamento dell’imposta, è stato istituito un nuovo Fondo dedicato, del valore complessivo di 62 milioni di euro, valido a decorrere dal 2023.

Anche le modalità di accesso al fondo dovranno essere stabilite con successivo decreto.

Leggi anche: “Casa occupata abusivamente: cosa fare per il rilascio?



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TAGS: esenzione IMU, imu

Autore: Redazione Online

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