L’atto di successione è quella procedura mediante la quale normalmente gli eredi acquisiscono la proprietà dei beni che appartenevano ad un soggetto defunto.
Si ricorre alla successione testamentaria quando il defunto risulta aver trascritto un testamento prima della sua morte. Per tutti i casi in cui invece il testamento fosse assente (in tutto o in parte), allora si darebbe luogo alla successione legittima.
Non è pertanto possibile ricorrere alla successione legittima in tutti i casi nei quali dovesse esistere un testamento scritto. Allo stesso tempo però, le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti attribuiti per legge agli eredi.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
La successione testamentaria può produrre effetti nei confronti degli interessati solo in seguito alla morte del testatore. L’impugnazione dunque, chiaramente, può avvenire solo dopo il decesso dello stesso.
Prima di procedere con l’impugnazione del testamento davanti al Tribunale, si dovrà avviare un procedimento di mediazione presso l’apposito organismo, in quanto si tratta di un passo obbligatorio per la successione ereditaria.
La mediazione sarà comunque ammessa solo se esiste una prova valida che possa consentire l’avvio della procedura. In caso contrario, il giudice darà atto dell’impossibilità di procedere.
Se invece il motivo è ritenuto valido, si procederà prima con la mediazione e poi con la disposizione dell’atto di citazione presso il Tribunale (in composizione collegiale) presso il quale la successione è stata aperta.
Advertisement - PubblicitàIl Codice Civile prevede all’art. 624 che chiunque abbia interesse può procedere con l’impugnazione del testamento lasciato dal soggetto defunto se si ritiene che il testamento sia effetto di errore, violenza o dolo.
L’impugnazione della disposizione testamentaria dev’essere conseguita entro un tempo massimo di 5 anni dal momento in cui si è venuti a conoscenza dell’errore o violenza, in caso di errori che comportano l’annullabilità. Ce ne sono altri invece, per i quali non è previsto termine, che comportano il totale annullamento.
Quando ad esempio viene riscontrato un motivo illecito nel testamento, e tale motivo risulta essere il solo che ha guidato il testatore nella decisione, la disposizione sarà nulla.
Se invece vengono riscontrati solo degli errori formali (come l’indicazione errata di un soggetto come erede o l’indicazione di un bene in modo errato), la disposizione testamentaria potrà comunque rimanere valida se sia possibile attestare in maniera equivoca la persona esatta o la cosa esatta alle quali il defunto voleva riferirsi.
Nel caso in cui ci fosse incertezza sulla persona che il testatore voleva nominare come erede, la disposizione in merito sarà annullata, come previsto dall’art. 628 cc.
Advertisement - PubblicitàIl testamento può essere impugnato sia quando è olografo (ovvero scritto interamente a mano) sia quando è pubblico (ovvero registrato da un notaio in presenza di testimoni).
Abbiamo visto che in caso di errori formali presenti nel testamento, è possibile che le disposizioni non vengano annullate.
Quando invece il testamento è affetto da vizi sostanziali, questi a seconda dei casi possono comportare l’annullamento diretto del documento oppure la sua annullabilità (per cui rimane valido fino a quando non viene annullato effettivamente).
Nello specifico, il testamento può essere reso del tutto nullo nei casi ritenuti più gravosi, come ad esempio:
L’annullabilità del testamento può invece essere disposta quando, ad esempio:
Per tutti i casi di errori che comportano l’annullabilità del testamento, è possibile procedere con l’impugnazione entro 5 anni dalla scoperta del vizio. Se invece si tratta di motivi che possono portare all’annullamento, l’azione non può essere prescritta pertanto non esiste un termine.
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