Il tema dell’eliminazione delle barriere architettoniche segue dei principi che si basano sul garantire a chiunque le stesse possibilità, o comunque, nel favorire il più possibile che questo possa accadere.
In tale contesto, la normativa si rivolge in particolar modo alla tutela di disabili e anziani, più spesso soggetti a difficoltà motorie o di comprensione, ma in realtà l’ambito delle barriere architettoniche interessa ogni individuo che, per qualsiasi motivo, anche temporaneamente, sia impossibilitato a muoversi autonomamente o trovi difficoltà nel farlo.
Sono coinvolti pertanto principi di “solidarietà” collettiva – di cui altre volte abbiamo parlato (approfondisci qui) – e diritti che non possono essere ignorati, né negati.
Seguendo questo ragionamento, l’assemblea condominiale non può in alcun modo impedire che si installino nell’edificio dei mezzi o degli elementi che sono atti a favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàIl punto è stato ribadito di recente con la Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023 che ha sottolineato quanto già spiegato con la Risoluzione n. 264/E del 25 giugno 2008.
Qui si trattava un caso di installazione di un ascensore in condominio, in cui un contribuente dichiarava di voler sostenere la spesa interamente, per l’installazione di un ascensore che sarebbe stato di proprietà del condominio, e quindi utilizzabile da tutti.
Il soggetto sosteneva che il comune aveva autorizzato l’avvio dei lavori, mentre l’assemblea condominiale non si era mai riunita per discuterne, pertanto non esisteva una delibera assembleare che autorizzasse l’installazione.
Ciò posto, il contribuente chiedeva di poter fruire della detrazione concessa dal Bonus Ristrutturazione, allora in misura pari al 36% e con massimale di 48.000 euro. Oggi l’incentivo è ammesso nella misura del 50%, con un massimale di 96.000 euro, fino al 31 dicembre 2024.
Se non dovesse essere disposta una proroga, l’agevolazione potrebbe tornare alle sue condizioni iniziali a partire dal 2025 (approfondisci qui).
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate spiegò allora che non è necessaria la delibera di approvazione dell’assemblea, in quanto l’intervento era stato autorizzato dall’ufficio comunale competente e, inoltre, l’intervento realizzato è risultato essere conforme alle disposizioni del provvedimento abilitativo.
Trattandosi poi dell’installazione di un ascensore, l’assemblea non avrebbe comunque potuto negarlo, in quanto, si spiegava, l’intervento avrebbe concretizzato una realizzazione edilizia finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche.
A tal proposito, la Circolare del 2023 specifica e riconferma ad oggi che:
“I costi di installazione di un ascensore in un condominio, nell’ambito di interventi per la eliminazione delle barriere architettoniche, sono detraibili anche se i lavori non sono stati deliberati dall’assemblea ma sono stati autorizzati dal comune.”
Per approfondire, leggi: “Ascensore in condominio: assemblea può rifiutarsi, ma non può impedirlo”
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