Il Decreto Legislativo n. 48 del 10 giugno 2020 stabilisce delle novità riguardo le prestazioni energetiche in edilizia. Il Decreto è entrato in vigore il giorno stesso (10 giugno) con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il nuovo DL comprende 18 articoli, in cui sono stati introdotti aggiornamenti e modifiche al precedente Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005.
Vediamo quali sono le novità.
Advertisement - PubblicitàEfficienza energetica in edilizia: i nuovi progetti
Il DL n. 48 del 10 giugno 2020 ha come oggetto “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”.
I principali cambiamenti introdotti dal nuovo provvedimento sono i seguenti:
- Accelerazione della ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti;
- Incentivazione alla realizzazione di edifici a 0 emissioni entro il 2050, tramite l’integrazione delle strategie di ristrutturazione a lungo termine in edilizia;
- Incentivazione all’utilizzo di strategie ICT (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione), al fine di rendere gli edifici più efficienti riguardo il consumo energetico;
- Integrazione di infrastrutture di ricarica elettrica negli edifici per incentivare all’utilizzo di mezzi ad alimentazione elettrica;
- Razionalizzazione delle precedenti disposizioni della Direttiva in base all’esperienza applicativa acquisita;
- Incentivazione all’installazione di sistemi di automazione e controllo, ovvero delle tecnologie della domotica, negli impianti presenti negli edifici.
Advertisement - PubblicitàModifiche in fase di progettazione e installazione
Al fine di rendere possibili i progetti sopra citati, era necessario modificare alcuni punti riguardanti la fase di progettazione degli edifici e l’installazione degli impianti.
Il DL 10 giugno impone che:
- La fase di progettazione riguardo la ristrutturazione degli edifici esistenti o la realizzazione di nuovi edifici, deve tener conto della funzionalità e dell’applicabilità dei sistemi alternativi ad alta efficienza, qualora fossero presenti;
- I generatori di calore, installati sia in edifici nuovi che in quelli già esistenti, dovranno essere dotati di dispositivi autoregolanti che possano rilevare la temperatura di ogni vano singolarmente. Valido solo se la disponibilità economica e la fattibilità tecnica lo permettono;
- Gli interventi di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l’edilizia dovranno comprendere tra i criteri minimi il rendimento energetico globale che comportano. Si dovrà inoltre assicurare la corretta installazione e il giusto dimensionamento dei sistemi, compresi adeguati sistemi di regolazione e controllo;
- Gli edifici di nuova costruzione, o quelli che hanno subito ristrutturazioni ingenti, dovranno rispettare i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni. Si dovrà certificare inoltre la sicurezza anti-incendio e la prevenzione al rischio sismico.
Il provvedimento stabilisce che tutti i Comuni appartenenti al territorio italiano, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, dovranno adeguare ai nuovi termini il proprio regolamento edilizio.
Se ciò non dovesse avvenire, le Regioni saranno legittimate ad applicare i poteri inibitori e di annullamento nei confronti degli edifici non conformi alle regole. Ciò avverrà secondo le leggi regionali disposte a riguardo o, qualora queste fossero assenti, secondo il d.P.R. n. 380/2001 art.38.