In tema di edilizia libera, si torna a parlare della pergotenda con la recente sentenza n. 3393/2021 del Consiglio di Stato.
La pergotenda, come avevamo già visto in un precedente articolo, è una costruzione che generalmente rientra nel regime di edilizia libera, essendo espressamente citata anche nel Glossario dedicato.
Gli unici casi in cui si può configurare la pergotenda come una nuova costruzione sono quelli in cui le dimensioni risultino troppo elevate, oppure in cui la destinazione d’uso non risulti accessoria all’edificio ma abbia una funzionalità a sé.
Advertisement - PubblicitàIl caso posto alla valutazione del Consiglio di Stato ha reso necessario spiegare nuovamente le disposizioni in vigore in merito all’installazione di una pergotenda. Ma ciò che è emerso in realtà ci dà risposte che già conoscevamo, e che ormai risultano note un po’ a tutti.
Stavolta ad aver bisogno di ulteriori chiarimenti non è stato un cittadino ma il TAR di riferimento, che ha valutato la situazione in maniera del tutto errata.
Il caso in questione riguarda un cittadino che aveva proceduto all’installazione di 3 pergotende senza richiedere alcun permesso. Per questo motivo, il Comune ne aveva ordinato la demolizione, costringendo l’interessato a presentare ricorso al TAR.
Sia in primo grado che in secondo grado, il TAR aveva rigettato il ricorso in quanto le pergotende, essendo coperte, tamponate e fissate sia all’edificio che al suolo, avrebbero costituito nuovi ambienti indipendenti dal fabbricato. Inoltre, sempre secondo il TAR, le pergotende in questione avrebbero conseguito delle modifiche al prospetto e alla sagoma della struttura, comportando l’occupazione di nuovo suolo. Il tutto sarebbe stato dimostrato inoltre da un esaustivo report fotografico.
Per questi motivi, il Tribunale ha continuato a rigettare i ricorsi, emettendo nei confronti del cittadino non solo l’ordinanza di demolizione, ma anche con una sanzione amministrativa pari a 15.000 euro.
Advertisement - PubblicitàIl giudizio del Consiglio di Stato è stato però completamente differente da quello delle precedenti sentenze.
Il CDS ha innanzitutto ricordato la passata sentenza n. 2715/2018 che affrontava un caso simile a questo. Allora era stato stabilito che se le amministrazioni intendono emettere un’ordinanza di demolizione per una pergotenda, saranno sempre costrette a “motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera”.
Per quanto riguarda il giudizio del TAR e la documentazione fotografica, il CDS ha dato una risposta ben precisa. Dal report infatti è risultata la totale assenza di tamponature o alterazioni di sagome e prospetti rispetto all’edificio nella sua forma precedente. Allo stesso modo, non è risultato alcun incremento di volume o superficie.
L’unica struttura portante sulla quale si poggiava una delle pergotende, e che poteva essere contestata, in realtà è risultata essere già presente ben prima dell’installazione delle tende.
Il Consiglio di Stato ha smentito quindi quanto precedentemente pronunciato dal TAR, accogliendo infine il ricorso del cittadino.
La pergotenda rientra sempre in edilizia libera, a meno che non si possa dimostrare realmente l’intenzione di creare una destinazione d’uso differente oppure una modifica di sagoma, prospetto, volume o superficie rispetto alla precedente conformazione del fabbricato.
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