Quando si parla di edilizia libera e di costruzioni rurali o temporanee, a prescindere da quale tipo di costruzione si parli, il discorso in sostanza gira sempre attorno ad un punto ben preciso.
Ciò che bisogna considerare in questi casi infatti non è tanto il materiale o la tipologia di struttura, quanto le caratteristiche legate alla durevolezza e all’utilizzo della costruzione.
Questa volta ad essere oggetto di chiarimenti è una casetta in legno realizzata in giardino. Normalmente tali costruzioni possono essere realizzate nel regime di edilizia libera, ma anche qui, come sempre, questo dipende dalle caratteristiche della struttura.
Leggi anche: “Edilizia Libera: La guida completa”
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàSi torna a parlare delle costruzioni realizzabili in edilizia libera, e quindi senza la necessità di ottenere titoli edilizi, con la recente sentenza n. 6391 dell’11 ottobre 2021 del TAR Campania. Oggetto della sentenza è la richiesta di ricorso per un’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Trecase, in provincia di Napoli.
Il manufatto interessato dall’ordinanza di demolizione è appunto una casetta in legno realizzata all’interno di un giardino di proprietà. Tale manufatto presenta le seguenti caratteristiche:
Il proprietario, da quanto risulta nella sentenza, ha appunto provveduto alla costruzione di quanto detto sopra senza richiedere alcun Permesso di Costruire o altro titolo abilitativo. Per questo motivo, in data 24 novembre 2016, il Comune di Trecase ha ordinato la demolizione dei manufatti abusivi entro 90 giorni.
Leggi anche: “Demolizione abuso edilizio: l’interessato dev’essere avvisato prima dell’esecuzione?”
Successivamente, in data 2 marzo 2017, il cittadino ha presentato ricorso presso il TAR Campania, sostenendo che il Comune avesse agito con eccesso di potere, classificando erroneamente la struttura realizzata e istituendo un’istruttoria da rivedere.
Il soggetto sosteneva inoltre che il manufatto risulta più piccolo delle dimensioni riportate nella sentenza, ed affermava anche che la piattaforma di calcestruzzo fu realizzata nel 1958 (prima dunque che si rendesse obbligatorio il Permesso di Costruire.
La domanda di ricorso si è protratta poi per diversi anni, in quanto il TAR richiese poi al cittadino la presentazione di una documentazione maggiormente adeguata ed esaustiva al fine di procedere con il ricorso. Documentazione che, alla fine, è stata ritenuta non necessaria.
Advertisement - PubblicitàIn ogni caso, il giudizio finale è stato dato appunto con la sentenza dell’11 ottobre 2021, in cui il TAR Campania ha decretato comunque il respingimento del ricorso, in quanto infondato.
Il TAR Campania ha motivato il respingimento del ricorso affermando che non è possibile dimostrare che il manufatto in calcestruzzo è stato realizzato nel 1958, come il soggetto sostiene. Questo in quanto dai rilievi fotogrammetrici presentati dal soggetto coinvolto non si può affermare con certezza che tale manufatto sia lo stesso che ad oggi è oggetto di demolizione.
Stando a questo, si rileva inoltre che l’opera classificata come abusiva non è solo la piattaforma in calcestruzzo, ma anche la casetta in legno che per caratteristiche e conformazione risulta essere un manufatto stabile e destinato a permanere nel tempo.
Per tutti questi motivi, il TAR ha rigettato il ricorso del soggetto, decretando l’idoneità dell’ordinanza di demolizione disposta dal Comune di Trecase e confermando quindi la necessità di demolire gli abusi. Il tribunale condanna infine il cittadino al pagamento di 3.000 euro a titolo di spese, diritti e onorari di causa.
Leggi anche: “Ordine demolizione abuso edilizio: può essere revocato?”
Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!