Generalmente non è possibile effettuare degli interventi edilizi su edifici ubicati in aree sottoposte a vincoli paesaggistici. A meno che non si ottengano specifiche autorizzazioni da parte degli enti competenti.
Con l’Ecobonus 110% però le regole stavolta sembrano essere meno stringenti. In realtà, questi casi consentono minori restrizioni sia in riferimento ai vincoli paesaggistici, sia per quanto riguarda la regola dei lavori trainanti e trainati.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàIn merito alle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, tutto farebbe pensare che qualsiasi intervento edilizio non sia ammesso, in primis con gli incentivi tradizionali e, a maggior ragione, con l’Ecobonus 110%.
In realtà non è così, anzi, le regole riguardanti il Superbonus e la sua applicazione nelle aree vincolate sono nettamente differenti da quelle generalmente stabilite per usufruire della maxi-agevolazione al 110%.
È bene chiarire che le aree sottoposte a vincoli paesaggistici devono rispettare una lunga serie di limitazioni in merito a tutti gli edifici e i terreni situati al loro interno. L’intero ambito normativo in tal senso è regolamentato dal Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia di Beni Culturali e Ambientali, ovvero dal D.lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999.
Qui si dispone come ogni immobile presente in area vincolata, come nel centro storico ad esempio, non possa essere demolito, restaurato, ristrutturato o modificato senza l’apposita autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.
Con il Superbonus 110% però, sembra che il Governo abbia deciso di chiudere un occhio riguardo a moltissime di queste regole.
Advertisement - PubblicitàCome già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 24/E dell’8 agosto 2020, poi in seguito ribadito con la risposta all’interpello n. 595 del 16 dicembre 2020, e infine riconfermato dalla Guida al Superbonus 110% a febbraio 2021, il Superbonus 110% nelle aree vincolate, intanto, è assolutamente valido.
Ma la notizia di cui molti contribuenti saranno felici riguarda la mancanza delle restrizioni obbligatorie per tutti gli altri immobili.
Si chiarisce infatti che gli edifici situati nelle aree vincolate possono beneficiare del maxi-incentivo con aliquota maggiorata effettuando solo interventi trainati, qualora quelli trainanti non potessero essere eseguiti per via dei vincoli paesaggistici.
Dunque in questi casi, anche se un condominio non può eseguire i lavori principali cosiddetti trainanti, i singoli condomini potranno beneficiare del Superbonus al 110% per effettuare interventi trainati.
La condizione ferrea da rispettare, come da prassi, è quella che l’edificio raggiunga un miglioramento di almeno due classi energetiche (oppure che raggiunga la classe più alta), a lavori conclusi.
In questi casi, i singoli appartamenti condominiali non saranno considerati come parte del condominio, ma come unità immobiliari individuali. Con la sola eccezione appunto che i singoli condomini non dovranno rispettare l’obbligo che impone l’esecuzione di interventi trainanti per poter eseguire quelli trainati.
Attenzione però, perché nel caso in cui tutti gli appartamenti presenti in condominio decidano di cogliere al volo questa possibilità ed eseguire interventi trainati sul proprio appartamento, allora il computo metrico eseguito dal tecnico si dovrebbe riferire all’edificio intero. In questo caso quindi, le regole potrebbero essere del tutto differenti.
Leggi anche: “Ecobonus 110% in condominio: obbligatorio consenso degli interessati”
Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!