Il DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva, è fonte di attestazione della regolarità dei pagamenti dovuti per legge in favore di enti quali INPS INAIL o Cassa Edile. Vediamo cosa cambia dal 1 Novembre 2021
Sommario
Si tratta del Documento Unico di Regolarità Contributiva, inteso quale fonte di attestazione della conformità dei pagamenti dovuti per legge in favore di enti quali INPS INAIL o Cassa Edile la cui nuova disciplina sarà applicata a tutti i lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata a decorrere dal 1° Novembre 2021.
Il riferimento aggiuntivo alla congruità denota, nello specifico, l’intento di verificare le risultanze contributive, relative al più ampio parametro del costo del lavoro, rispetto a quanto dichiarato dall’impresa appaltatrice.
In particolare, il DM del 25 giugno 2021 n. 143 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è intervenuto specificando l’importanza del momento di verifica, atto a rilevare le eventuali difformità che nascondono il lavoro sottopagato o in nero.
Lo stesso D.M., all’art. 2, definisce, infatti, la verifica di congruità quale riscontro dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. L’esigenza di predisporre un tale sistema di controllo deriva dall’attuazione dell’art. 8, comma 10-bis del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76, convertito nella Legge 11 settembre 2021 n.120, che accoglie le misure dirette alla semplificazione e all’innovazione digitale all’interno della prospettiva legata ai principi di trasparenza e buon andamento.
Il piano nazionale di Rilancio e Resilienza, attuato con Decreto Legge del 31 maggio 2021 n.77, ha inoltre stabilito, all’art. 49, l’adozione del documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera da parte delle amministrazioni competenti, richiamando così espressamente le suesposte previsioni di legge.
Advertisement - PubblicitàTanto i lavori pubblici quanto quelli privati sono oggetto del DURC, con l’unico limite stabilito per le opere private che abbiano un valore inferiore ai settantamila euro. Sono esclusi dall’attuazione del D.M. anche i lavori affidati alla ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 per i quali siano state previste differenti ordinanze adottate dal Governo.
I soggetti individuati dal DURC sono principalmente le imprese affidatarie, sia in appalto che in subappalto, oppure lavoratori autonomi ad ogni modo coinvolti nella realizzazione dell’opera e rispetto ai quali opera la contrattazione collettiva, con conseguente applicazione delle norme di riferimento. Infatti, ai fini dell’attuazione del suddetto decreto, vengono ricomprese nel settore edile tutte quelle attività direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dalla principale impresa affidataria.
Advertisement - PubblicitàPer ottenere l’attestazione di congruità è necessario che l’impresa affidataria, direttamente o mediante soggetto delegato che rivesta la qualifica di consulente del lavoro, oppure ancora il committente, si rivolga alla Cassa Edile o Edilcassa territorialmente competente la quale, entro dieci giorni dall’istanza, dovrà rilasciare la suddetta attestazione.
Il termine utile per richiedere la congruità si diversifica in base alla tipologia dell’opera svolta. In caso di lavoro pubblico, la stessa dovrà essere richiesta dal committente o dall’impresa affidataria nel momento in cui viene presentato l’ultimo stato di avanzamento dei lavori, prima che si proceda al saldo finale. Diversamente, se si tratta di lavori privati, l’attestazione di congruità riferita all’opera complessiva verrà presentata al committente prima dell’erogazione del saldo finale.
Le verifiche sulla congruità dell’incidenza della manodopera impiegata avverranno, pertanto, sulla base dei dati raccolti e resi disponibili dall’avvento delle banche dati, strutturate per agevolare l’interscambio tra le informazioni acquisite dai vari enti.
Advertisement - PubblicitàIl suddetto D.M. struttura il sistema di verifica della congruità, in primis, sulla base di tabelle recanti i relativi indici minimi di congruità riferibili alle diverse categorie di lavori. Le tabelle in questione, che vengono periodicamente aggiornate, risultano allegate all’Accordo Collettivo stipulato il 10/09/2020 dalle OO.SS. rappresentative del settore edile e di seguito visionabili.
La percentuale di incidenza del costo del lavoro sul valore complessivo dell’opera agisce quale criterio indefettibile di verifica, realizzando un sistema di controllo appositamente implementato mediante l’utilizzo di banche dati.
Viene demandato, infatti, ad un’apposita Convenzione tra le principali Istituzioni coinvolte dal dovere di controllo e di vigilanza, tra cui INL, MLPS, INPS, INAIL e CNCE, il compito di definire le modalità di interscambio delle informazioni necessarie per la creazione delle banche dati, da realizzarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Il primo passo verso il controllo predisposto a tal fine consiste, pertanto, nell’individuazione delle anomalie emergenti dall’esame di tutte le informazioni presenti sul soggetto appaltante. I dati si riferiscono, principalmente, all’oggetto e alla durata del contratto, al numero dei lavoratori impiegati nonché alle relative contribuzioni, tutte informazioni che emergono dalle dichiarazioni rilasciate dall’impresa appaltatrice alla Cassa Edile territorialmente competente in relazione all’opera da compiere e al valore dei lavori previsti.
Qualora, poi, il committente decida di apportare delle variazioni in relazione al lavoro oggetto di verifica, l’impresa sarà tenuta a dimostrare la congruità anche con riferimento al nuovo valore sulla base delle modifiche risultanti.
Advertisement - PubblicitàLa soluzione di pronto intervento prospettata dal Decreto nel caso in cui fosse impossibile per la Cassa Edile o Edilcassa attestare la congruità, risiede nell’invito alla regolarizzazione delle difformità riscontrate dall’ente entro il termine di quindici giorni. Tale regolarizzazione comporta il versamento della somma corrispondente alla differenza del costo del lavoro atta a raggiungere l’indice percentuale di congruità previsto per quella determinata categoria.
Qualora il margine di scostamento dai parametri venga calcolato nella misura del 5%, l’impresa potrà comunque ottenere il rilascio dell’attestazione di congruità ma soltanto a seguito di idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi la difformità in questione, oppure dimostrando il raggiungimento della percentuale di incidenza mediante l’esibizione dei costi maggiori non registrati.
Il termine di quindici giorni ivi previsto è perentorio. Soltanto se il richiedente rispetta il suddetto termine potrà beneficiare della descritta regolarizzazione, altrimenti la verifica di congruità darà esito negativo e lo stesso ne riceverà debita comunicazione, indicante le cause di irregolarità nonché gli importi a debito. Di conseguenza, l’impresa affidataria verrà iscritta presso la BNI, la Banca Nazionale delle Imprese Irregolari. Infatti, l’esito negativo della verifica di congruità incide sulle successive disamine di natura contributiva e predispone alla registrazione di dati ostativi al rilascio del DURC on-line.
In tal modo, si mira, in definitiva, al contrasto del dumping contrattuale e del lavoro in nero nell’ambito edilizio, nonostante la procedura appaia poco incline a facilitare il lavoro delle imprese affidatarie sia di opere pubbliche che private.
Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!