Dopo la conversione in Legge del Decreto Sostegni BIS, ufficializzata con l’approvazione del Senato in data 22 luglio 2021, è ancora tempo di conversioni, e stavolta tocca al DL Semplificazioni/Recovery (DL n. 77 del 31 maggio 2021).
Dopo la conversione in Legge del Decreto Sostegni BIS (DL n. 73 del 25 maggio 2021), ufficializzata con l’approvazione del Senato in data 22 luglio 2021, è ancora tempo di conversioni, e stavolta tocca al DL Semplificazioni/Recovery (DL n. 77 del 31 maggio 2021).
Il disegno di legge, già approvato dal Consiglio Europeo e anche dalla Camera dei Deputati in data 23 luglio 2021, ora attende solo la valutazione del Senato. Dopodiché, se non ci saranno modificazioni, anche il Decreto Semplificazioni BIS diventerà presto Legge.
Vediamo tutte le novità del Decreto in tema di Superbonus 110%.
Sommario
Come ormai ben sappiamo, il DL Semplificazioni/Recovery contiene un lungo “pacchetto” di maxi-misure volte ad incentivare la ripresa del Paese in seguito al periodo di crisi dovuto allo scoppio del Covid-19.
Non poteva dunque mancare, tra gli argomenti più gettonati, il Superbonus 110%, la maxi-agevolazione ideata dal Governo e resa effettiva con il Decreto Rilancio nel 2020, al fine appunto di contrastare gli effetti devastanti della pandemia.
Innanzitutto, è bene chiarire che tutte le novità già annunciate dal testo approvato dal Consiglio Europeo rimangono effettive.
Sono quindi ufficiali le nuove scadenze del Superbonus 110% e anche l’estensione della validità delle opzioni fiscali alternative (cessione del credito e sconto in fattura) per tutto il 2022.
Ribadiamo inoltre che tutti gli interventi ammissibili al Superbonus 110% che non prevedono la demolizione e la ricostruzione dell’edificio, d’ora in poi saranno considerati come “manutenzione straordinaria”.
Dunque, per poterli eseguire, non sarà più necessario presentare l’attestazione di stato legittimo dell’immobile, ovvero la doppia conformità urbanistico-edilizia, ma basterà la CILA in deroga. Attenzione però, perché anche se non si dovrà più presentare la doppia conformità, rimane comunque obbligatorio averla.
Per approfondire, leggi: “Superbonus 110%: si CILA no conformità, come funziona davvero“
Confermata inoltre l’estensione della platea dei beneficiari, come abbiamo già spiegato nell’articolo “Ecobonus 110%: chi sono i nuovi beneficiari?”.
Si precisa che gli alberghi e le strutture ricettive, che nelle prime bozze erano anch’essi stati inclusi all’usufrutto del Superbonus 110%, rimangono invece esclusi dalla possibilità di beneficiarne. Ricordiamo però anche che il Governo è a lavoro per la realizzazione di un Superbonus all’80% destinato unicamente al settore del turismo. Cliccare qui per approfondire.
Advertisement - PubblicitàLe novità, appunto, non sono finite qui.
In relazione al fatto che da ora in poi basterà presentare la nuova CILA in deroga per effettuare tutti gli interventi ammissibili al Superbonus 110% che non prevedono la demolizione e la ricostruzione dell’immobile, ci sono alcune precisazioni anche per quanto riguarda i lavori in regime di edilizia libera.
In quest’ambito il Governo chiarisce che tali interventi, che ovviamente sono quelli che possono essere effettuati liberamente senza prima ottenere un titolo edilizio, per rientrare correttamente nel bonus 110% dovranno solamente essere descritti all’interno della CILA.
E in caso di variazioni in corso d’opera? Sarà sufficiente, stabilisce il Governo, integrarle nella CILA una volta che i lavori sono stati ultimati.
Ricordiamo comunque che, anche se gli interventi di edilizia libera sono ammessi all’usufrutto dell’incentivo, in ogni caso non potranno essere effettuati “in economia”, ovvero autonomamente. Sarà comunque necessario assumere una ditta o un professionista che si occupi dei lavori, e il pagamento dovrà essere registrato con bonifico parlante.
Advertisement - PubblicitàL’iter di conversione in legge del DL Semplificazioni/Recovery porta diversi cambiamenti anche per quanto riguarda gli aspetti tecnici di alcuni precisi interventi.
In merito agli interventi riguardanti l’installazione di un cappotto termico (Super Ecobonus 110%) o di un cordolo antisismico (Super Sismabonus 110%) non sarà più necessario rispettare le distanze minime tra edifici imposte dalla legge.
Il che significa che, nel caso in cui l’installazione di tali elementi comportasse la riduzione della distanza minima tra edifici, rispettata in precedenza durante la costruzione del fabbricato, la “violazione” non sarà considerata tale, e questo non costituirà motivo di decadenza del Superbonus 110%.
Nuove concessioni poi riguardano l’installazione dei pannelli fotovoltaici. Il Governo annuncia infatti che con le novità introdotte dal DL Semplificazioni/Recovery, sarà possibile procedere all’installazione dei pannelli anche su tetti di immobili situati all’interno del centro storico.
In tutte le Zone A del territorio italiano si potrà quindi provvedere all’installazione del fotovoltaico, a patto che i pannelli siano perfettamente integrati con la costituzione dell’immobile e non siano riflettenti. Perché, in caso contrario, andrebbero a snaturare il paesaggio esistente.
Ricordiamo inoltre che ci sono grandi novità per quanto riguarda le zone vincolate del territorio nazionale, di cui fanno parte appunto anche i centri storici. Solo per gli edifici ubicati in aree vincolate sarà concesso di derogare alla regola che impone l’esecuzione di lavori trainanti per effettuare anche quelli trainati.
In questi casi infatti, dove non è possibile effettuare lavori principali per via delle regole paesaggistiche, sarà possibile eseguire anche solo degli interventi trainati, come l’installazione dei pannelli fotovoltaici ad esempio, sempre con aliquota maggiorata al 110%. Rimane comunque imprescindibile l’obbligo di conseguire un miglioramento delle prestazioni energetiche di almeno 2 classi (o il raggiungimento della classe più elevata).
Per approfondire, leggi: “Ecobonus 110% in aree vincolate: meno regole, più concessioni”
Advertisement - PubblicitàUlteriori cambiamenti riguardano i casi di abuso.
Si dispone che per quanto riguarda le violazioni “meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo”, non sarà prevista la decadenza del Superbonus 110%.
Se invece saranno riscontrati degli abusi rilevanti, la decadenza del beneficio si applicherà solo riguardo agli interventi ritenuti abusivi, e sarà quindi consentito procedere con gli altri interventi previsti, se conformi alle regole. Sarà comunque doveroso chiarire meglio tale punto, per cui vi terremo prontamente aggiornati a riguardo.
C’è infine un’ultima grande novità introdotta con la conversione in legge del DL Semplificazioni/Recovery, che interessa invece il Super Sismabonus Acquisti 110%.
Sappiamo bene che, sia con l’incentivo nella sua forma tradizionale, sia con quello con aliquota maggiorata al 110%, la regola imponeva all’acquirente dell’immobile demolito e ricostruito con criteri antisismici di spostare la residenza entro 18 mesi. Ad oggi invece, con le nuove disposizioni, i tempi si allungano fino a 30 mesi.
Per l’approvazione ufficiale della conversione in legge del Semplificazioni BIS, ora si attende soltanto l’ultima parola del Senato.
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