La normativa legata alla distanza tra edifici prevede che, se questi sono confinanti (ma non uniti o aderenti), devono rispettare una distanza minima di 3 metri, oppure una distanza maggiore se così disposto dai regolamenti locali.
La normativa legata alla distanza tra edifici prevede che, se questi sono confinanti (ma non uniti o aderenti), devono rispettare una distanza minima di 3 metri, oppure una distanza maggiore se così disposto dai regolamenti locali.
A tal proposito, nel caso in cui il muro del vicino si trovasse ad una distanza inferiore ad 1 metro e mezzo dal proprio confine (o ad una distanza minore della metà rispetto alla distanza minima stabilita dai regolamenti locali), c’è la possibilità di richiedere la comunione forzosa del muro.
Approfondiamo di seguito.
Leggi anche: “Distanze tra edifici: cosa impone la legge”
Advertisement - PubblicitàL’art. 875 del Codice Civile prevede che quando il muro di confine del vicino, che non è unito né aderente, non rispetta la distanza minima di 3 metri imposta dalla legge (o la distanza minima prevista dal regolamento locale) – e addirittura non rispetta neanche una distanza pari alla metà del limite minimo imposto – allora c’è la possibilità di richiedere la comunione del muro del vicino.
Nello specifico, è possibile chiedere la comunione forzosa in riferimento all’altezza intera dello stesso muro, oppure solo per la parte di muro pari all’altezza della propria proprietà confinante.
Chi chiede la comunione del muro di confine, dovrà corrispondere al vicino una somma di denaro pari alla metà del valore del muro (o della parte di muro interessata).
La comunione forzosa non può essere richiesta in riferimento ai muri di cinta, muri per i quali non è previsto neanche l’obbligo di rispettare le distanze, perché si presumono di proprietà comune.
Ogni proprietario del muro comune può, in qualsiasi momento, provvedere alla sua sopraelevazione a proprie spese, a meno che il vicino non voglia rendere comune anche la parte sopraedificata.
Qualora la sopraelevazione non fosse adatta per il muro esistente, il soggetto che vuole sopraelevare il muro dovrà provvedere a proprie spese alla ricostruzione e al rinforzo.
Se è necessario incrementare lo spessore del muro, egli dovrà occupare il suolo che si trova dalla parte propria, a meno che le esigenze di costruzione non impongano il rinforzo dall’altro lato. In questo caso, comunque, dovrà pagare al vicino il valore della metà del suolo occupato.
Una volta ricostruito o ingrossato, il muro rimane sempre di proprietà comune. La parte sopraelevata, invece, diventerà comune solo se il vicino dovesse richiederlo e, in questo caso, egli dovrà corrispondere al costruttore la metà delle spese sostenute anche per la ricostruzione e l’ingrossamento.
In qualsiasi caso, se il vicino che intende sopraelevare il muro dovesse recare danni alla proprietà dell’altro, quest’ultimo avrà diritto ad essere risarcito.
Advertisement - PubblicitàLa comunione forzosa del muro del vicino che non rispetta le distanze può essere richiesta solo se il richiedente abbia intenzione di fabbricare contro il muro, e quindi di costruire fino a raggiungere il confine del vicino.
Prima di procedere bisogna però interpellare prima il vicino, perché, nel caso in cui fosse lui a voler estendere il proprio muro fino a raggiungere il confine, avrebbe diritto a farlo per primo.
In particolare, il soggetto che intende richiedere la comunione del muro del vicino che non rispetta la distanza imposta, dovrà in primo luogo comunicare al vicino la volontà di voler occupare quella distanza fino a raggiungere il suo muro.
A quel punto, il vicino avrà 15 giorni per rispondere e potrà scegliere se:
Nel caso in cui il vicino non intenda accettare la comunione, egli dovrà provvedere ad estendere il proprio muro, o a demolirlo, entro un tempo di 6 mesi dalla risposta data.
Sempre nel caso in cui il vicino non avesse rispettato una distanza pari almeno alla metà imposta dalla legge o dal regolamento locale, un soggetto può anche provvedere – senza parlarne col vicino e senza chiedere la comunione del muro – ad estendere il proprio fondo sul confine in aderenza, ma senza unire (e quindi appoggiare) la propria costruzione al muro altrui.
Anche in questo caso, comunque, il soggetto dovrà pagare il valore del suolo occupato.
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