L’acquisizione della proprietà garantisce senza dubbio diversi poteri e diritti a favore di chi acquista un bene, ma fino a che punto?
L’acquisizione della proprietà garantisce senza dubbio diversi poteri e diritti a favore di chi acquista un bene, come la possibilità di agire a difesa della sua proprietà.
Esistono però anche altrettanti limiti che il proprietario del bene, pur essendo tale, non può in alcun modo superare.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Iniziamo innanzitutto col sottolineare quanto disposto dall’art. 832 del Codice Civile in relazione al potere che un soggetto può esercitare sui beni di sua proprietà, ovvero:
“Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.”
Il proprietario di un immobile non può, ad esempio, compiere al suo interno degli atti che siano finalizzati esclusivamente a provocare fastidio o molestia ai vicini.
Allo stesso tempo, tuttavia, il vicino non può impedire – se non superano la normale tollerabilità – le immissioni di fumo o calore, le esalazione, i rumori, gli scuotimenti o propagazioni simili.
L’art. 840 cc dispone inoltre che la proprietà di un fondo si estende anche al sottosuolo e a tutto ciò che contiene.
Per questo motivo, il proprietario ha diritto a conseguire qualsiasi escavazione od opera sul proprio fondo, a patto che:
Allo stesso tempo, però, il proprietario di un fondo non può impedire che soggetti terzi svolgano attività nel sottosuolo o nello spazio al di sopra del proprio fondo, se tali attività vengono svolte ad una tale profondità o ad una tale altezza da non comportare – per il proprietario dell’immobile – interesse ad escluderle.
Advertisement - PubblicitàOltre alle disposizioni previste per il sottosuolo o lo spazio al di sopra del fondo, esistono altri divieti imposti al proprietario, che limitano il suo diritto di difesa della proprietà.
Il proprietario di un immobile, ad esempio, deve obbligatoriamente consentire l’accesso (o il solo passaggio) al vicino che vuole entrare per costruire o riparare un muro o un’altra opera – che sia del vicino oppure di proprietà comune – purché sia riconosciuta la necessità della costruzione o della riparazione.
Allo stesso modo, il proprietario non può impedire l’accesso al suo fondo ad un soggetto che vuole riprendere una sua cosa o un suo animale, finiti accidentalmente nella proprietà. È possibile tuttavia evitare l’accesso al fondo se il proprietario riconsegna la cosa o l’animale all’altro soggetto.
Ulteriori precisazioni vanno fatte per i casi in cui:
In ogni caso, qualora il vicino o un terzo soggetto – al suo accesso o passaggio – dovesse provocare dei danni, il proprietario del fondo avrà diritto a pretendere un’indennità adeguata.
Advertisement - PubblicitàUn altro caso in cui il proprietario di un immobile non può impedire l’accesso ad altri è quello dell’esercizio della caccia. I cacciatori infatti hanno diritto – per inseguire l’animale – ad entrare senza autorizzazione in tutti i terreni privati:
Il proprietario del fondo può tuttavia sempre impedire l’accesso al cacciatore che non abbia la licenza e le autorizzazioni obbligatorie per svolgere l’attività venatoria.
Non è possibile invece accedere al fondo altrui per esercitare attività di pesca, se non si ha l’autorizzazione del proprietario.
Resta comunque fermo il diritto del proprietario del fondo ad esercitare per i casi consentiti le cosiddette “azioni in difesa della proprietà”, quali:
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