La denuncia di inizio lavori telematica è obbligatoria per tutti gli interventi edilizi finalizzati alla nuova costruzione o alla ristrutturazione di opere che siano particolarmente rilevanti dal punto di vista della staticità, e che potrebbero rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità.
In sostanza, la denuncia è obbligatoria per tutte le opere edilizie per le quali vige il rispetto delle norme tecniche per l’edilizia.
Approfondiamo di seguito.
Leggi anche: “Permesso di costruire in deroga alle norme: sì per opere pubbliche”
Sommario
Sia le normative tecniche per l’edilizia che l’obbligo di presentare la denuncia di inizio lavori telematica sono disciplinati dal Testo Unico per l’Edilizia.
Si dispone qui in particolare che il rispetto delle norme tecniche serve a garantire che l’opera sia sicura dal punto vista della stabilità e della staticità, per evitare, appunto, che la struttura possa risultare pericolante.
È pertanto obbligatorio rispettare le norme tecniche per tutte le opere:
Per queste stesse opere risulta inoltre obbligatorio anche il conseguimento del collaudo statico entro massimo 60 giorni dalla fine degli interventi.
In riferimento alle stesse strutture per le quali si devono rispettare le norme tecniche ed è necessario eseguire il collaudo statico finale, risulta infine obbligatorio anche presentare la denuncia di inizio lavori telematica.
Leggi anche: “Collaudo statico: in cosa consiste, quando è obbligatorio”
Advertisement - PubblicitàLa denuncia di inizio lavori telematica dovrà essere trasmessa – chiaramente prima che gli interventi siano avviati – allo Sportello Unico del relativo comune, tramite PEC oppure accedendo al Portale eventualmente messo a disposizione dallo stesso comune.
Ad occuparsi di compilare e trasmettere il documento sarà il costruttore, ma nella denuncia dovranno essere specificati i nomi e i recapiti, oltre che del costruttore, anche del committente, del progettista e del direttore dei lavori.
Alla denuncia dovranno inoltre essere allegati:
Una volta inviata la PEC o trasmessa la denuncia tramite apposito portale, si riceverà, rispettivamente, una PEC di consegna o una ricevuta emessa dal sistema. Questa sarà considerata valida come attestazione di deposito della denuncia di inizio lavori telematica.
Nel caso in cui dovesse emergere la necessità di apportare varianti in corso d’opera rispetto a quanto previsto nel progetto originario, la normativa prevede che anche queste dovranno essere denunciate prima di essere realizzate, nelle stesse modalità utilizzate per la trasmissione della denuncia di inizio lavori.
Leggi anche: “DIA Denuncia Inizio Attività: Cos’è e le funzioni attuali”
Advertisement - PubblicitàQuando poi l’opera sarà conclusa, ovvero quando saranno ultimate le parti che incidono sulla stabilità, sarà necessario, entro 60 giorni, effettuare le verifiche obbligatorie previste per il collaudo statico, come abbiamo spiegato sopra.
Sempre entro 60 giorni dalla fine degli interventi, inoltre, il direttore dei lavori dovrà depositare allo Sportello unico di competenza (oppure trasmettere tramite il portale) un’apposita relazione in cui dovrà dichiarare il rispetto di tutti gli adempimenti e gli obblighi previsti dalla normativa.
Alla relazione dovranno anche essere allegati:
Lo Sportello Unico, tramite PEC oppure portale telematico, rilascerà a quel punto l’attestazione di avvenuto deposito su una copia del documento, e trasmetterà la stessa relazione all’ufficio tecnico regionale competente.
Il direttore dei lavori dovrà inoltre consegnare la relazione, compresa degli allegati citati, anche al collaudatore.
Leggi anche: “Documenti in cantiere: quali ci devono essere obbligatoriamente?”
Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!