Prima di procedere alla demolizione di un abuso edilizio è necessario che si invii una comunicazione all’interessato perché ne sia a conoscenza?
L’argomento è stato trattato di recente con la sentenza n. 2239 del 1° aprile 2021 del TAR Campania sez. IV.
Il Tribunale, ricordando alcune sentenze già pronunciate negli anni, ha stabilito che non c’è alcun obbligo di avviso per il proprietario dell’opera abusiva. Vediamo perché.
Advertisement - PubblicitàLa demolizione di un abuso edilizio non è un processo che avviene con tempistiche brevi. Infatti non basta solo appurare la presenza del manufatto illecito con una sentenza amministrativa per avviare l’ordine di demolizione.
A seguito della sentenza, sarà necessario proseguire con una sentenza di condanna, ovvero con un processo penale. Solo allora sarà possibile per un giudice avviare un ordine di demolizione.
L’intero procedimento solitamente si svolge in un tempo misurabile in anni. E oltretutto il soggetto che ha eseguito l’abuso sarà perfettamente a conoscenza delle accuse a proprio carico nel momento in cui assiste ai processi.
Alla luce di ciò, numerose sentenze negli anni hanno stabilito che non ci sia alcun bisogno di avvisare il proprietario nel momento in cui si decide di procedere alla demolizione dell’abuso edilizio.
Advertisement - PubblicitàSempre il TAR Napoli, sez. III, con l’ordinanza n. 4392 del 7 settembre 2015, stabiliva che la procedura di demolizione:
“va emanata senza indugio e, in quanto tale, non deve essere preceduta da comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche, secondo un procedimento di natura vincolata tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato, che si ricollega ad un preciso presupposto di fatto, cioè l’abuso, di cui peraltro l’interessato non può non essere a conoscenza, rientrando direttamente nella sua sfera di controllo”.
Qui leggiamo appunto che l’interessato non può non essere a conoscenza della procedura in atto. Ed inoltre, si tratta di una condanna che viene stabilita in presenza di un abuso edilizio, illecito duramente sanzionato dalla nostra legislazione.
Per tali motivi, si tratta un’ordinanza che dev’essere fatta senza indugio e senza l’obbligo di comunicazioni preventive.
Il TAR Campania ha inoltre ricordato quanto stabilito anche dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990, ovvero:
“il provvedimento amministrativo non è annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
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