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Decreto PNRR 2 in Gazzetta Ufficiale: tutte le novità

In data 30 aprile 2022, il decreto-legge n. 36/2022, cosiddetto “Decreto PNRR 2”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con validità che decorre dalla data del 1° Maggio 2022.

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Ultimo Aggiornamento:

In data 30 aprile 2022, il decreto-legge n. 36/2022, cosiddetto “Decreto PNRR 2”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con validità che decorre dalla data del 1° maggio 2022.

Il nuovo decreto persegue gli obiettivi già preposti lo scorso anno con il decreto n. 152 del 6 novembre 2021, convertito dalla Legge n. 233 del 29 dicembre 2021, al fine di adottare nel minor tempo possibile le misure urgenti necessarie per la messa in atto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ideato dal Governo Draghi.

Leggi anche: “PNRR: prima rata UE dopo pre-finanziamento, arrivati 21 miliardi

Vediamo quali sono le principali novità contenute nel Decreto PNRR 2, in vigore dal 1° maggio.

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Decreto PNRR 2 in Gazzetta Ufficiale: novità Superbonus e Bonus Casa

Iniziamo con l’annunciare che il Decreto PNRR 2 prevede delle nuove regole per quanto riguarda l’applicazione e l’usufrutto dei Bonus Casa.

Nello specifico, ci sono delle novità in merito all’invio della documentazione necessaria per poter beneficiare del Superbonus 110% e degli altri bonus edilizi. Ma andiamo per gradi.

Come sappiamo, la procedura per poter beneficiare dei bonus casa per i lavori mirati alla riqualificazione energetica stabilisce che si debba trasmettere, entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dall’ultimo collaudo, la Comunicazione all’ENEA contenente tutte le informazioni sugli interventi realizzati, che vengono poi elaborati e inviati dall’ente al MISE.

Con la Legge di Bilancio 2018 si è stabilito che tale procedura dovesse essere estesa anche agli interventi edilizi effettuati nell’ambito del Bonus Ristrutturazioni per gli interventi di risparmio energetico, al fine di poter appunto monitorare l’efficienza energetica derivante anche dalla realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia.

Ebbene, il Decreto PNRR 2 ha modificato quanto stabilito con la Manovra 2018, in relazione alle finalità di tale processo di monitoraggio e valutazione.

Attenzione, non c’è nessun cambiamento per quanto riguarda i beneficiari, che dovranno sempre trasmettere la Comunicazione all’ENEA entro i termini definiti sopra.

Ciò che cambia è la procedura successiva, in base alla quale si prevede che da adesso in poi l’ENEA non trasmetterà più le informazioni ricevute al MISE, ma al MITE (Ministero della Transizione Ecologica), con l’obiettivo principale di garantire la corretta attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Una novità che potrebbe sembrare irrilevante, ma che comporterà, per l’ENEA, la necessità di modificare il proprio statuto e di istituire la figura di un direttore generale in modo da supportare adeguatamente le attività tecniche e scientifiche legate agli obiettivi del PNRR.

Leggi anche: “Superbonus 110% e Bonus Casa: più tempo per Comunicazione ENEA

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Credito d’imposta per investimenti in Zone Economiche Speciali: le novità

Ci sono novità anche per quanto riguarda le ZES, ovvero le Zone Economiche Speciali, in base alle quali le imprese possono usufruire di un regime legislativo differente rispetto a quelli previsti dalle ordinarie disposizioni nazionali.

Nello specifico, il Decreto PNRR 2 ha disposto l’estensione per quanto riguarda l’incentivo che concede un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali effettuati all’interno delle ZES.

La possibilità di ottenere un credito d’imposta per tali investimenti è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2016, all’art. 1, commi da 98 a 100.

Successivamente, con il DL n. 91 del 20 giugno 2017, all’art. 5 comma 2 si è disposto che l’agevolazione fosse estesa anche all’acquisto di beni immobili strumentali agli investimenti.

Con il Decreto PNRR 2, il credito d’imposta è stato ulteriormente esteso anche all’acquisto di terreni nelle ZES. Riguardo invece ai beni immobili strumentali agli investimenti, il bonus non è più concesso solo in riferimento all’acquisto degli stessi, ma viene esteso anche alle operazioni di realizzazione e ampliamento degli stessi immobili.

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Transizione ecologica e decarbonizzazione: si punta sull’idrogeno verde

Al fine di velocizzare il più possibile le misure di attuazione del PNRR con lo scopo di accelerare la transizione ecologica, sono state adottate nuove disposizioni per incentivare l’utilizzo dell’idrogeno verde.

L’idrogeno verde è una risorsa ricavata dall’acqua con l’utilizzo di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili e rappresenta un elemento chiave nell’ottica della decarbonizzazione dei processi produttivi.

Per questo motivo, il Decreto PNRR 2 dispone l’esonero dal pagamento di oneri e accise per tutte le procedure legate all’utilizzo e allo sviluppo di idrogeno verde, compreso il consumo di energia necessario alla sua produzione.

In particolare, si precisa che:

non è dovuto il pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico […] per il consumo di energia da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde; ciò, anche nel caso in cui l’impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi. Inoltre, il prodotto ottenuto non rientra tra quelli energetici sottoposti ad accisa […], a meno che non sia direttamente utilizzato in motori termici come carburante.

Entro un tempo massimo di 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, e quindi massimo entro il 30 giugno, il MITE dovrà pubblicare un nuovo provvedimento al fine di individuare:

  • i casi e le condizioni tecniche di dettaglio che consentiranno l’applicazione dell’esonero del consumo di energia per la produzione dell’idrogeno verde dagli oneri di sistema;
  • le modalità in base alle quali l’ente ARERA dovrà mettere in atto la disposizione.
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Fattura elettronica obbligatoria dal 1° luglio: regole ed eccezioni

Tra le altre novità introdotte dal Decreto PNRR 2, ce ne sono diverse messe in campo per favorire il contrasto del lavoro sommerso e dell’evasione fiscale.

Una di queste è quella che ha disposto l’obbligo di fatturazione elettronica con il SDI anche per le categorie finora escluse, come i soggetti in regime forfettario, a partire dal 1° luglio 2022.

Nello specifico, l’obbligo è “esteso in maniera generalizzata a tutte le operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano”.

Sono incluse tra queste anche le operazioni transfrontaliere.

Esistono solo poche eccezioni, tra cui quella che concede un esonero a favore delle “micro” Partite IVA che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 25 mila euro.

Fino al 31 dicembre 2023, esclusivamente questa categoria di operatori potrà continuare ad emettere fatture cartacee, in quanto l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà solo a partire dal 1° gennaio 2024.

Sono esonerate per quest’anno dall’obbligo di utilizzo del Sistema di Interscambio delle Entrate anche quelle due categorie di operatori economici per i quali, in base a normativa già disposta, è stato stabilito il divieto di emettere fatture elettroniche per tutto il 2022.

Queste sono:

  • i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati allo stesso Sistema Ts;
  • i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Ts, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

In ogni caso, anche tutti quei soggetti che a partire dal 1° luglio saranno obbligati a fatturare elettronicamente, potranno beneficiare di un periodo di “transizione”.

Per quanto riguarda il terzo trimestre 2022 infatti, da luglio a settembre, queste categorie avranno più tempo per l’emissione delle fatture. Il termine concesso non sarà di 12 giorni come sempre, ma ci si potrà prolungare fino al mese successivo.

La fattura comunque dovrà essere emessa non oltre la fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento.

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Decreto PNRR 2: trasmissione dati al Fisco e anticipo obbligo POS

Sempre al fine di combattere le pratiche di evasione fiscale, il Decreto PNRR 2 ha disposto anche che tutti gli intermediari finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate, dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi di tutti gli strumenti di pagamento che l’esercente mette a disposizione del cliente.

Gli stessi intermediari saranno anche tenuti a comunicare l’importo complessivo di tutte le transizioni giornaliere effettuate dall’impresa mediante quegli stessi strumenti di pagamento, sia in riferimento alle operazioni fatte con il consumatore finale, sia quelle disposte con altri operatori economici.

Rimanendo in tema di pagamenti elettronici, e quindi effettuati mediante POS, si è deciso inoltre di anticipare la data di entrata in vigore dell’obbligo di messa a disposizione del POS.

A partire dal 30 Giugno 2022 (e non più dal 1° Gennaio 2023), tutti i commercianti e professionisti che, nell’esercizio dell’attività di vendita di prodotti o di prestazione di servizi (anche professionali), negheranno ai clienti la possibilità di pagare con il POS, rischieranno una sanzione amministrativa pari a:

  • Una multa fissa (a prescindere dall’importo dell’operazione) dell’importo di 30 euro;
  • Una multa variabile in base all’importo dell’operazione, pari al 4% del valore totale del pagamento.


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TAGS: bonus casa, Decreto PNRR 2, fattura elettronica, idrogeno verde, obbligo pos, pos, Superbonus

Autore: Redazione Online

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