Il 24 aprile è arrivato il sì ufficiale dalla Camera per il Decreto Cura Italia , che quindi entra nella Costituzione italiana e diventa legge.
L’oggetto, ormai è risaputo, riguarda le misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori, le imprese e il personale sanitario, in merito all’emergenza Covid-19.
Con la pubblicazione del testo definitivo sulla Gazzetta Ufficiale, ci sono state alcune modifiche rispetto alla bozza precedente. Ovviamente, anche il settore dell’edilizia è coinvolto.
Vediamo quali sono le novità.
Sommario
Il primo provvedimento riguarda l’obbligo per i committenti privati di pagare i lavori già eseguiti. Gli interessati sono gli appalti tra privati, con validità dal 31 gennaio 2020 fino al 31 luglio 2020.
È scontato che, con l’arresto delle attività che le ditte edili hanno subito, i lavori sono rimasti a metà. Ad oggi sappiamo che dal 4 maggio 2020 gli interventi privati in edilizia potranno riprendere, così come è stato deciso con il Decreto Aprile riguardante la Fase 2 .
Fino ad ora però, i lavoratori dell’edilizia non avevano ricevuto alcuna retribuzione per la parte di lavoro già eseguita. Oggi, con il Decreto Cura Italia, il governo impone ai committenti di avviare i pagamenti per quanto riguarda le attività già eseguite.
Advertisement - PubblicitàAltra novità riguarda le scadenze e i termini per quanto riguarda i titoli abilitativi e i certificati in edilizia. Come primo provvedimento, il Governo aveva deciso per la proroga delle scadenze di tutti i titoli, compreso il DURC, per il 15 giugno 2020.
Ad oggi invece la proroga si estende. La manovra interessa tutti i documenti compresi nell’art. 15 del Testo Unico per l’Edilizia. Tutti i titoli abilitativi con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, saranno validi per altri 90 giorni a partire dalla data in cui sarà decretato lo stato di fine dell’emergenza Covid-19.
Advertisement - PubblicitàL’ultima decisione presente all’interno del Decreto Cura Italia riguardante il settore edilizio tratta i ritardi e gli inadempimenti contrattuali.
È ovvio che tutte le imprese edili, in seguito all’arresto delle attività dovuto al “lockdown”, non hanno potuto rispettare gli accordi precedentemente siglati negli appalti con i committenti. E che, di conseguenza, si sono verificati degli inevitabili ritardi nei lavori.
Il nuovo provvedimento esonera le imprese edili dai ritardi e dagli inadempimenti, sollevandole ufficialmente da ogni responsabilità. Il che significa che queste non saranno tenute a pagare alcun risarcimento dei danni al committente.
E che quindi, il committente non avrà diritto di chiedere alle imprese e ai lavoratori edili alcuna somma di risarcimento in merito a ritardi o inadempimenti nelle attività.
Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!