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Decreto Aiuti TER in Gazzetta Ufficiale: tutte le nuove misure previste

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Aiuti TER (DL n. 144 del 23 settembre 2022), il nuovo testo contenente numerose misure finalizzate al contrasto del rincaro dei costi energetici.

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Aiuti TER (DL n. 144 del 23 settembre 2022), il nuovo testo contenente numerose misure finalizzate al contrasto del rincaro dei costi energetici.

Il decreto, in vigore a partire dal 24 settembre, comprende un ammontare di risorse pari a quasi 14 miliardi di euro, e dovrà passare ora alla valutazione di Camera e Senato per essere convertito in Legge.

Vediamo di seguito tutte le principali misure contenute all’interno del Decreto Aiuti Ter.

Leggi anche: “DL Aiuti BIS è Legge: punti principali del testo, Governo Draghi agli atti finali

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Decreto Aiuti TER: prorogati e rafforzati i Bonus Energia e Gas

In seguito alla conversione in Legge del Decreto aiuti BIS, avvenuta il 20 settembre dopo un iter lungo e complesso, ora tocca al Decreto Aiuti TER, anche questo dedicato alla crisi energetica e al rincaro dei prezzi, che solo 3 giorni dopo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il primo articolo del testo è dedicato appunto al Bonus Energia e Gas, l’agevolazione che concede diverse tipologie di crediti d’imposta a favore delle imprese “energivore”, “non energivore”, “gasivore”, “non gasivore” per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Tutti questi crediti d’imposta sono stati nuovamente prorogati, stavolta non per un intero trimestre ma solo per due mensilità. La percentuale di credito spettante è però nettamente aumentata.

Nello specifico:

  1. Le imprese “energivore” hanno diritto ad un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (prima era al 25%);
  2. Le imprese “gasivore” usufruiranno anche queste di un credito pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 (anche questo era al 25% per il periodo luglio-agosto-settembre);
  3. Le imprese “non energivore” che però sono dotate di un contatore con potenza pari ad almeno 4,5 kW, potranno beneficiare di un credito pari al 30% per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (prima era al 15%). In questo caso è ampliata anche la platea dei beneficiari, in quanto fino a settembre era richiesto che il contatore avesse una potenza di almeno 16,5 kW;
  4. Le imprese “non gasivore” beneficeranno invece di un credito pari al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 (prima era al 25%).

I crediti potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 marzo 2023. Tale scadenza si applica anche ai crediti derivanti dai consumi relativi al terzo trimestre, in quanto il Decreto Aiuti TER ha stabilito la proroga del precedente termine, che era fissato al 31 dicembre 2022.

Sempre entro il 31 marzo, alternativamente all’utilizzo in compensazione, sarà possibile inoltre cedere il credito spettante, solo interamente, ad altri soggetti. Questi ultimi potranno rivendere a loro volta il credito intero, per un massimo di 2 volte, a soggetti qualificati.

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Bonus Carburante 4° trimestre: estesi beneficiari e ambito d’applicazione

Prorogato anche il Bonus Carburante a favore delle imprese agricole e della pesca, concesso sempre sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di gasolio e benzina per il trasporto di mezzi e macchinari.

In questo caso l’estensione non è solo per due mesi, ma per tutto il quarto trimestre, e quindi Ottobre, Novembre e Dicembre 2022.

Anche qui è stata ampliata la platea dei beneficiari, con l’inclusione delle imprese che svolgono attività agromeccanica (Ateco 1.61), ed è stato inoltre esteso l’ambito di applicazione.

Se prima il credito spettava solo per la spesa sostenuta per il carburante utilizzato per spostare i mezzi, adesso sarà possibile considerare anche quello impiegato per riscaldare le serre e per il riscaldamento dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

Per il quarto trimestre 2022, con il bonus carburante si concede un credito d’imposta pari al 20%, al netto dell’IVA. La percentuale è rimasta la stessa del terzo trimestre.

Come accade con il bonus energia e gas, anche il credito derivante dal bonus carburante potrà essere utilizzato entro il 31 marzo 2023 in due modalità:

  • In compensazione con l’F24;
  • Con la cessione del credito, solo per intero, ad altri soggetti. Questi potranno effettuare due ulteriori cessioni a favore di soggetti qualificati.
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Riduzione accise per benzina, diesel, gpl e metano: proroga al 31 ottobre

Con l’entrata in vigore del recentissimo DL Aiuti BIS, abbiamo visto che sono state prolungate le misure di contrasto al rincaro dei prodotti energetici, con la riduzione delle accise per la benzina, il diesel, il gpl e il metano per autotrazione fino al 17 ottobre 2022.

Ebbene, con il Decreto Aiuti TER, si è provveduto ancora una volta alla proroga della misura, stavolta fino al 31 ottobre 2022. Ricordiamo che i limiti disposti per le aliquote di accisa sono i seguenti:

  • Benzina: 478,40 euro per mille litri;
  • Oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
  • GPL usati come carburanti: 182,61 euro per mille kg;
  • Gas naturale usato per autotrazione: 0 euro per metro cubo.

Prorogata fino a fine mese anche l’IVA al 5% per il gas naturale usato per autotrazione.

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Enti del Terzo Settore: dal Decreto Aiuti TER due contributi contro i rincari

Anche gli ETS (Enti del Terzo Settore) potranno usufruire di misure volte al contrasto dei rincari, con ben due tipologie di contributi differenti che, però, non possono essere cumulate tra loro.

Il primo è dedicato alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e termica, sia per il terzo che per il quarto trimestre 2022.

Il contributo prevede una dotazione di fondi pari a 120 milioni di euro per il 2022, e sarà concesso tenendo conto della spesa per l’energia elettrica e termica sostenuta nello stesso periodo del 2021.

Spetta a:

  • Enti del terzo settore;
  • Enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociali e sociosanitari, in regime residenziale o semiresidenziale, per persone con disabilità.

Il secondo contributo prevede invece risorse pari a 50 milioni di euro per il 2022 ed è destinato agli enti non ricompresi nella misura precedente, ovvero:

  • Enti iscritti al Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore);
  • OdV (Organizzazioni di Volontariato) e APS (Associazioni di Promozione Sociale) convolte nel processo di trasmigrazione dei registri esistenti;
  • ONLUS iscritte all’apposita anagrafe.

In questo caso, il contributo viene concesso in relazione ai maggiori oneri sostenuti nel 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Il calcolo si farà in proporzione agli analoghi costi sostenuti nel 2021.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto Aiuti TER, sarà emanato un DPCM che stabilirà termini e modalità per la fruizione di entrambi i contributi.

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Bonus Trasporti pubblici e Bonus per abbonamento ai trasporti pubblici

Ottime notizie anche per il settore dei trasporti pubblici, per il quale, dopo i 40 milioni di euro concessi per il secondo quadrimestre 2022, sono stati ora stanziati altri 100 milioni di euro per il terzo quadrimestre 2022.

Anche qui, si tratta di un contributo mirato a contrastare il rincaro dei prezzi dell’energia, e nello specifico è mirato a ridurre i costi del carburante utilizzato per l’alimentazione dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale.

Sono interessati dalla misura i trasporti pubblici che si muovono su strada, su lago, su mare e su ferrovia. Con decreto interministeriale da adottare entro il 31 ottobre 2022 saranno definite le modalità di fruizione del contributo.

Sempre in tema di trasporti poi, il Bonus trasporti dedicato alle persone fisiche per l’acquisto di abbonamenti per servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, oppure per servizi di trasporto ferroviario, è stato interessato da un ulteriore incremento delle risorse pari a 10 milioni di euro.

L’incentivo è stato introdotto dal primo Decreto Aiuti, con una dotazione di risorse pari a 79 milioni di euro, e poi rifinanziato dal Decreto Aiuti BIS con lo stanziamento di 180 milioni di euro. Con l’aggiunta di 10 milioni di euro prevista dall’Aiuti TER, le risorse saranno pari a 190 milioni.

Il bonus copre il 100% della spesa, fino ad un massimo di 60 euro, ed è destinato alle persone fisiche con reddito 2021 non superiore a 35 mila euro.

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Decreto Aiuti TER: garanzie gratuite sui prestiti alle imprese

Il nuovo decreto aiuti ammette inoltre la concessione di garanzie gratuite sui prestiti bancari rilasciati alle imprese per il pagamento delle fatture derivanti dai consumi energetici.

Le garanzie saranno prestate da Sace SPA, appunto, a titolo gratuito, per quanto riguarda le fatture emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Tra le garanzie rientra anche quella del Fondo per le PMI, che può essere concessa a titolo gratuito in riferimento massimo all’80% dell’importo.

Tra l’altro, si fa sapere che per i finanziamenti volti a coprire i costi delle fatture energetiche, sono state disposte delle condizioni economiche agevolate, con il tasso d’interesse che non può superare, al momento dell’erogazione, il tasso cedolare annuo minimo garantito dai Btp di durata pari a quella del finanziamento concesso.

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Bonus 150 euro: tutte le categorie di beneficiari

Con il primo Decreto Aiuti era stato previsto un Bonus 200 euro destinato alla gran parte dei contribuenti per via del rincaro delle bollette.

Con il Decreto Aiuti TER si è disposta la proroga di tale misura, stavolta però con un Bonus di 150 euro.

Il nuovo bonus 150 euro spetta a:

  1. Lavoratori dipendenti che, in riferimento al mese di novembre 2022, hanno una retribuzione imponibile non superiore a 1.538 euro. L’indennità sarà erogata nello stesso mese di novembre direttamente dal datore di lavoro;
  2. Titolari di trattamenti pensionistici con reddito IRPEF 2021 non superiore a 20 mila euro. Sono inclusi tra questi i beneficiari di:
    • Pensione o assegno sociale;
    • Pensione o assegno per mutilati, invalidi civili, ciechi, sordomuti;
    • Titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione.
  1. Lavoratori domestici che hanno beneficiato del bonus 200 euro del primo Decreto Aiuti, che, alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti TER (24 settembre), hanno in essere almeno un rapporto di lavoro.
  2. Percettori di indennità di disoccupazione Naspi o DisColl nel mese di novembre 2022.
  3. Percettori di indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.
  4. Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con almeno un contratto attivo alla data del 24 settembre, che sono iscritti alla Gestione separata INPS e con reddito 2021 non superiore a 20 mila euro.
  5. Dottorandi e assegnisti di ricerca, con almeno un contratto attivo alla data del 24 settembre, iscritti alla Gestione separata INPS e con un reddito 2021 non superiore a 20 mila euro.
  6. Lavoratori che, nel 2021, hanno beneficiato di una delle indennità concesse con il Decreto Sostegni e con il Decreto Sostegni BIS.
  7. Collaboratori sportivi che già beneficiano di misure di sostegno per via dei provvedimenti emergenziali anti Covid.
  8. Lavoratori stagionali, sia intermittenti che con contratto a tempo determinato, che nel 2021 hanno svolto almeno 50 giornate di lavoro e hanno un reddito derivante da quei rapporti non superiore a 20 mila euro.
  9. Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno versato almeno 50 contributi giornalieri e hanno un reddito derivante da tali rapporti non superiore a 20 mila euro.
  10. Lavoratori autonomi senza Partita IVA, iscritti alla Gestione separata dell’INPS, che nel 2021 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali con accredito di almeno un contributo mensile.
  11. Venditori a domicilio con Partita IVA e iscritti alla Gestione separata dell’INPS, con reddito 2021 derivante da tali attività superiore a 5 mila euro;
  12. Percettori di Reddito di Cittadinanza.
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Bonus 200 euro e 150 euro per gli autonomi con Partita IVA

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi con Partita IVA, ricordiamo che questi ancora devono ricevere il primo Bonus 200 euro disposto con il primo decreto aiuti.

Questo può essere richiesto a partire dal 26 settembre e fino al 30 novembre mediante l’apposito portale messo a disposizione dall’INPS. Spetta ai lavoratori autonomi con Partita IVA che, nel 2021, hanno percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35 mila euro.

Per il Bonus 150 euro, questi soggetti non dovranno trasmettere alcuna domanda, in quanto sarà considerata valida quella relativa al Bonus 200 euro. Il Bonus da 150 euro sarà erogato in aggiunta a quello da 200 euro solo agli autonomi che, nel 2021, ha percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 20 mila euro.



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TAGS: Aiuti TER, Decreto Aiuti TER

Autore: Redazione Online

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