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Contributo Costruzione non pagato: sanzioni e riscossione, cosa sapere

Il contributo di costruzione dev’essere obbligatoriamente pagato al Comune per il rilascio del Permesso di Costruire, sebbene esistano specifiche condizioni in cui si concede la riduzione dell’importo o l’esonero totale dal pagamento.

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Ultimo Aggiornamento:

Il contributo di costruzione dev’essere obbligatoriamente pagato al Comune per il rilascio del Permesso di Costruire, sebbene esistano specifiche condizioni in cui si concede la riduzione dell’importo o l’esonero totale dal pagamento.

L’importo del contributo viene determinato sulla base di due differenti quote, quella relativa agli oneri di urbanizzazione (da corrispondere quando il Permesso viene rilasciato) e quella legata al costo di costruzione (da corrispondere in corso d’opera oppure entro massimo 60 giorni dalla fine dei lavori).

Nel caso in cui il contributo di costruzione non dovesse essere pagato, oppure dovesse essere pagato in ritardo, questo non comporterebbe il mancato rilascio del Permesso di Costruire né la costituzione di un abuso edilizio. Si andrebbe però incontro all’applicazione di sanzioni pecuniarie e al rischio di riscossione coattiva.

Approfondiamo di seguito.

Leggi anche: “Lavori obbligati al Permesso di Costruire: quali sono

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Contributo Costruzione pagato in ritardo: quali sanzioni

Il Testo Unico per l’Edilizia dispone, all’art. 42, le conseguenze del ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione per il rilascio del Permesso di Costruire.

A stabilire l’importo delle sanzioni sono le amministrazioni regionali che, però, sono tenute a rispettare determinati limiti.

Nello specifico, le regioni stabiliscono se imporre le percentuali stabilite dalle disposizioni nazionali (che vediamo di seguito) oppure se aumentare le percentuali fissate al massimo del doppio rispetto a quanto stabilito.

Non è possibile dunque applicare percentuali inferiori, né percentuali che siano superiori al doppio di quelle stabilite.

Chiarito ciò, le sanzioni previste a livello nazionale dal TUE sono le seguenti:

  1. Se il versamento del contributo viene effettuato con un ritardo pari a 120 giorni rispetto alla scadenza:
    • L’importo dovuto sarà incrementato del 10%;
    • Le regioni possono decidere di aumentare la sanzione fino al 20% dell’importo originario.
  1. Se il versamento avviene con ritardo di 180 giorni rispetto alla scadenza:
    • L’importo del contributo viene incrementato del 20%;
    • Le regioni possono stabilirne l’aumento fino al 40%.
  1. Se il pagamento avviene con 240 giorni di ritardo:
    • L’importo del contributo di costruzione sarà incrementato del 40%;
    • Le regioni potranno decidere di raddoppiare la sanzione, incrementando l’importo fino all’80% di quanto dovuto.

La quota legata agli oneri di urbanizzazione può essere rateizzata su richiesta del soggetto interessato. In questo caso, se il soggetto dovesse pagare le rate in ritardo, le percentuali che abbiamo visto sopra saranno applicate, in riferimento alle stesse tempistiche, ad ogni singola rata che si paga in ritardo.

Leggi anche: “Permesso di Costruire: costi, tempistiche e quando serve

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Contributo non pagato: si procede con la riscossione coattiva

Se anche dopo 240 giorni di ritardo non si provvedesse al pagamento del contributo di costruzione, sarà invece il Comune a dover avviare la riscossione coattiva delle somme non corrisposte.

L’amministratore comunale a quel punto affiderà quindi la pratica all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che provvederà alla formazione di un ruolo esecutivo e all’emissione di una cartella esattoriale nei confronti del soggetto debitore.

L’ufficiale giudiziario incaricato della pratica inizierà a contattare il soggetto, intimandolo al pagamento delle somme dovute che, per ogni giorno di ritardo, aumenteranno in base agli interessi di mora applicati. Saranno inoltre addebitate al contribuente le spese di esecuzione della riscossione.

Leggi anche: “Riscossione coattiva: come avviene, quali limiti deve rispettare



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TAGS: contributo di costruzione, permesso di costruire

Autore: Redazione Online

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