Il contratto di mutuo consenso (o dissenso) permette alle due parti che hanno stipulato un accordo, di rinegoziare i patti e ripristinare le condizioni che esistevano in precedenza.
Spiegato in parole più semplici: tale accordo consente, se le due parti acconsentono entrambe, di annullare gli accordi firmati. In questo modo, risulterà come se il contratto non fosse mai esistito, e le condizioni torneranno le stesse che sussistevano prima della stipula del contratto.
Le novità qui però riguardano il Bonus Prima Casa. Con la recente risposta all’interpello n. 158 del 28 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il contratto di mutuo consenso non fa decadere il beneficio del Bonus Prima Casa.
Advertisement - PubblicitàQuello esaminato dalle Entrate è il caso di un cittadino che vorrebbe risolvere, con il contratto di mutuo consenso, un precedente accordo immobiliare stipulato nel 2007 con la moglie, ora ex-moglie.
Nel 2003, i due coniugi avevano acquistato insieme un appartamento con quote di pari importo. Nel 2007, l’uomo ha donato alla moglie il diritto di proprietà della sua quota.
Sempre nello stesso anno, 2007, egli ha provveduto ad acquistare da solo, con la formula di separazione dei beni, un altro immobile sito nello stesso Comune. Per farlo, aveva usufruito dell’agevolazione Bonus Prima Casa.
Nell’agosto del 2019, i due coniugi hanno stipulato un accordo di separazione consensuale. Per questo motivo, il cittadino ha richiesto di poter risolvere, con il contratto di mutuo consenso, l’accordo di donazione della sua quota alla moglie effettuato nel 2007. Trasferendo in seguito alla donna il diritto di proprietà dell’intero immobile.
Advertisement - PubblicitàA quel punto, il richiedente ha rivolto un interpello all’Agenzia delle Entrate. Egli ha domandato se questo accordo risolutivo avrebbe avuto qualche ripercussione sul beneficio del Bonus Prima Casa sull’altro appartamento, di cui usufruiva dal 2007.
Questo perché, ripristinando le condizioni precedenti alla donazione con il contratto di mutuo consenso, ciò avrebbe comportato il riacquisto della quota donata da parte del marito. Quindi egli, prima di poter trasferire il diritto di proprietà dell’intero immobile all’ex moglie, sarebbe risultato titolare di due immobili siti all’interno dello stesso Comune. Condizione che non consente di usufruire del bonus prima casa.
La risposta delle Entrate è stata però negativa, tale accordo non compromette in alcun modo l’accesso all’agevolazione. Questo perché il richiedente, al momento della domanda di accesso al Bonus, è risultato rispettare tutti i requisiti necessari per l’usufrutto.
Nella risposta infatti troviamo scritto:
“La risoluzione della predetta donazione non comporta la decadenza dalle agevolazioni prima casa fruite, in quanto, al momento dell’acquisto della suddetta prima casa, l’acquirente non aveva la titolarità di altro immobile abitativo nel medesimo Comune. E, dunque, ha reso correttamente le dichiarazioni previste dalla lettera b) di cui alla citata Nota 2-bis “di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare”.
Si spiega infatti che: “Gli effetti risolutori derivanti dal contratto di mutuo consenso non inficiano la veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti al momento dell’atto. Né l’acquisto dell’immobile a titolo gratuito, a seguito della risoluzione per mutuo consenso della donazione, rientra tra le ipotesi di decadenza dall’agevolazione prima casa previste dalla Nota II-bis articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR”.
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