Un contratto d’appalto, come è ovvio che sia, prevede delle condizioni molto severe da rispettare. Sia dalla parte del committente che da quella dell’appaltatore.
Tali disposizioni sono regolamentate nell’ordinamento italiano dall’art. 1655 e seguenti del Codice Civile.
“Art. 1655.
L’appalto é il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.”
Con integrazioni presenti nel Codice del Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016) in merito appunto agli appalti assegnati dalla PA.
Vediamo quali sono gli obblighi per committente e appaltatore nei contratti d’appalto.
Advertisement - PubblicitàQuando si stipula un contratto d’appalto, l’ordinamento prevede che il committente sia tutelato dalla legge con la garanzia per i vizi e le difformità. Ma andiamo per gradi.
La condizione maggiore che l’appaltatore deve rispettare sottoscrivendo un contratto per la realizzazione di un’opera, è che questa risulti fedele al progetto approvato dal committente. L’opera infatti non dovrà presentare vizi o difformità.
In caso contrario, il committente avrebbe il diritto di richiedere:
Ci sono inoltre dei casi più gravi. Per esempio, quello in cui i vizi dell’opera risultino direttamente imputabili all’appaltatore in forma colposa. Oppure, il caso in cui i difetti siano di entità talmente elevata da rendere l’opera inutilizzabile.
Per entrambe le condizioni, il committente potrà richiedere la risoluzione del contratto, con tanto di risarcimento dei danni.
Nel momento in cui l’immobile viene accettato dal committente, e quindi anche pagato, significa che l’opera non presenta vizi immediatamente riconoscibili. Ma rimane comunque la possibilità che esistano dei difetti occulti (e quindi non visibili da subito), o volutamente non dichiarati dall’appaltatore.
In questi casi, il committente sarà ancora tutelato dalla garanzia. Ma dovrà denunciare entro un tempo massimo di 2 anni dalla consegna dell’immobile, e entro 60 giorni dalla scoperta dei vizi occulti.
Se l’opera è considerata come un bene di lunga durata, il tempo per denunciare si estenderà a 10 anni dalla consegna dell’immobile, e ad 1 anno dalla scoperta dei difetti. I beni di lunga durata sono quelli che oggettivamente sono stati realizzati con lo scopo di durare a lungo. Per esempio, un ponte o una strada.
Advertisement - PubblicitàSe l’obbligo principale dell’appaltatore è quello di consegnare l’opera nelle condizioni più ideali possibili, la maggiore responsabilità del committente invece è quella di pagare il prezzo pattuito nel contratto d’appalto.
Il compenso della stazione appaltante può essere stabilito in due modi:
Per quanto riguarda le materie prime necessarie per la realizzazione dell’opera, solitamente è l’appaltatore che si occupa della fornitura. E in questo caso, ovviamente, farà poi rientrare i costi sostenuti nel compenso che gli spetta.
È possibile però che le due parti si accordino in maniera tale che sia il committente a fornire i materiali per la costruzione. Il committente a quel punto sarà tenuto a consegnare delle materie prime idonee e senza difetti.
In caso contrario, l’appaltatore avrà il diritto di denunciare i vizi delle materie prime fornitegli. Tutelando sé stesso per primo, ma evitando anche che l’opera possa presentare difetti in seguito, per via dei materiali scadenti.
Il committente, prima di accettare l’opera consegnata, ha il diritto di richiedere un’ispezione di collaudo per constatare le condizioni del bene e verificare che non presenti difetti.
Se il controllo dovesse andare a buon fine, il committente accetterà l’opera. E a quel punto, sarà tenuto a corrispondere la retribuzione dovuta alla stazione appaltante.
Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!