La Regione Lazio ha chiarito le procedure di condono edilizio in aree vincolate, enfatizzando il principio “tempus regit actum” e la natura preventiva del nulla osta paesaggistico.
La Regione Lazio ha recentemente fornito nuove e significative indicazioni in materia di condono edilizio e sanatoria, con particolare riferimento al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica.
Questa tematica, sempre al centro di ampie discussioni, riguarda specificamente le procedure legate alle istanze di condono edilizio secondo le leggi n. 47/1985, n. 724/1994, n. 326/2003 e l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
L’Ente di gestione del Parco dei Castelli Romani, indirizzando la propria richiesta alla Direzione Regionale Ambiente, ha sollevato questioni di fondamentale importanza per la tutela del patrimonio paesaggistico in area protetta, rilanciando un dibattito sul corretto approccio da adottare nei confronti degli abusi edilizi realizzati prima dell’istituzione delle aree protette.
Advertisement - PubblicitàLa Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio ha emanato una circolare il 1° febbraio 2024, con numero 348, che apporta chiarimenti cruciali sulla gestione delle istanze di condono edilizio in aree vincolate.
Questa circolare sottolinea il principio del “tempus regit actum“, ovvero la necessità di valutare le domande di condono e sanatoria secondo la legislazione e i vincoli vigenti al momento della conclusione del procedimento amministrativo. Tale orientamento si fonda su una sentenza del TAR Lazio (n. 10296/2022), che ha ribadito l’importanza dell’attuale normativa e dei vincoli sopravvenuti, indipendentemente dalla data di realizzazione dell’abuso edilizio o dalla presentazione della domanda di condono.
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Il TAR ha confermato che l’approccio della Pubblica Amministrazione deve essere guidato dalla legge vigente, promuovendo così la tutela dell’interesse pubblico senza pregiudizi basati sulla temporalità dell’introduzione di vincoli o regolamentazioni.
Questo approccio rispetta la giurisprudenza stabilita dall’Adunanza Plenaria n. 20/1999, assicurando che ogni procedimento sia condotto in conformità alle norme attuali, a tutela dell’integrità del paesaggio e del territorio.
Advertisement - PubblicitàLa complessità del quadro normativo in materia di condono edilizio è ulteriormente evidenziata dalla differenziazione tra le varie leggi applicabili, in base al momento della presentazione della domanda.
La Regione Lazio, facendo riferimento a una sentenza del TAR Lazio, Latina, sez. I, n. 47/2020, ha chiarito che le modifiche introdotte dalla legge n. 326/2003, in particolare l’art. 32, comma 43-bis1, non si applicano retroattivamente alle domande di condono presentate ai sensi delle precedenti leggi (n. 47/1985 e n. 724/1994).
Questo significa che le domande devono essere valutate considerando i requisiti e i parametri vigenti al momento della loro presentazione, in linea con la legge applicabile ratione temporis.
Questa interpretazione serve a prevenire l’applicazione di norme più restrittive a situazioni pregresse, salvaguardando gli interessi dei richiedenti che hanno presentato le loro istanze basandosi sulla legislazione precedente. Ciò sottolinea l’importanza di una valutazione equa e conforme alle disposizioni legislative specifiche, evitando così potenziali ingiustizie derivanti dall’evoluzione normativa.
Uno degli aspetti più rilevanti trattati dalla Regione Lazio riguarda l’obbligatorietà e la natura preventiva del nulla osta paesaggistico per il permesso di costruire in sanatoria, come previsto dall’art. 28 della l.r. 29/1997 e dall’art. 36 del D.P.R. 380/2001.
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La direzione regionale ha precisato che il nulla osta paesaggistico non può essere rilasciato a posteriori, in quanto funge da strumento preventivo per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio ambientale.
Questa disposizione sottolinea l’intento di garantire che ogni intervento edilizio all’interno di un’area naturale protetta sia preventivamente valutato dall’Ente di gestione del Parco, con l’obiettivo di tutelare il vincolo paesaggistico e ambientale. In questo modo, si cerca di prevenire danni al patrimonio ambientale, assicurando che le attività consentite siano compatibili con gli obiettivi di conservazione dell’area.
La posizione della Regione Lazio, quindi, conferma la necessità di un approccio precauzionale e di prevenzione nell’autorizzazione delle attività edilizie in aree vincolate, privilegiando la tutela del patrimonio paesaggistico e ambientale sopra le esigenze di regolarizzazione postuma degli abusi edilizi.
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