In un contesto condominiale, un singolo condomino può installare un impianto fotovoltaico su parti comuni dell’edificio, al servizio della propria abitazione, senza l’approvazione dell’assemblea dei condomini, a condizione che tali lavori non comportino modifiche alle aree comuni.
In tal caso, l’assemblea può esprimere un parere diverso riguardo all’uso delle parti comuni, ma non può impedire l’installazione dell’impianto. La deliberazione assembleare in merito non può essere impugnata in giudizio.
Il Codice Civile permette ai singoli condomini l’installazione di impianti rinnovabili all’interno della propria abitazione e/o su superfici comuni del condominio, qualora non vengano pregiudicate la stabilità e/o il decoro architettonico dell’edificio in cui essa è ubicata. Ciò è stato ribadito recentemente da una sentenza del Tar Lazio che accoglie il ricorso di un privato contro gli incentivi rifiutati nel 2014 dal GSE.
Secondo la Cassazione, in caso di opposizione da parte degli altri condomini, il ricorso di coloro che vogliono installare l’impianto è inammissibile.
Di conseguenza, l’assemblea non può vietare l’installazione di tali impianti nel caso non comportino modifiche alle parti comuni.
Advertisement - PubblicitàLa sentenza emessa dal Tar Lazio ha stabilito che l’articolo 1122 bis del Codice Civile, introdotto con la legge n. 220 del 11 dicembre 2012, consente espressamente ai condomini di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, destinati al servizio di singole unità, su lastrici solari, su altre superfici idonee comuni e sulle parti di proprietà del singolo condomino.
L’assemblea condominiale non ha il potere di negare il permesso per l’installazione di un impianto a meno che l’intervento comporti modifiche alle parti comuni dell’edificio. Tuttavia, in caso di prova che la posa dei pannelli possa compromettere la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell’edificio, l’assemblea può intervenire per interrompere i lavori o ordinare lo smantellamento dell’impianto.
In assenza di tale elemento ostativo, non è possibile impedire al singolo condomino di utilizzare il tetto o il lastrico per installare l’impianto fotovoltaico, anche senza l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.
In relazione all’assemblea di condominio, è importante evidenziare che solo un regolamento condominiale approvato all’unanimità può impedire l’utilizzo di un’area comune per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Tuttavia, una delibera assembleare approvata a maggioranza non ha alcun potere in merito.
Nel caso in cui l’installazione dell’impianto richieda la modifica di una parte comune del condominio, il singolo condomino deve comunicare all’amministratore i dettagli della modifica e le modalità di esecuzione degli interventi, in conformità all’articolo 1122 bis del codice civile. L’assemblea può quindi stabilire modalità alternative di esecuzione o imporre precauzioni per garantire la stabilità, la sicurezza e il decoro architettonico dell’edificio.
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Per essere valida, la delibera deve essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell’edificio. Inoltre, su richiesta dell’interessato, l’assemblea può ripartire l’uso della superficie comune interessata in conformità al regolamento condominiale.
Questo può essere necessario in caso di superfici esposte al sole, come i tetti a falda, che spesso non sono ripartite.
In generale, è possibile installare impianti di produzione di energia rinnovabile all’interno di un condominio, sia a livello individuale che comune. Nel caso in cui un singolo condomino desideri installare un impianto personale, è necessario ottenere l’approvazione dell’assemblea condominiale, che dovrà valutare se l’intervento compromette la stabilità, la sicurezza e il decoro architettonico dell’edificio. In caso contrario, l’assemblea non può negare il permesso.
Advertisement - PubblicitàSe invece si desidera installare un impianto di proprietà del condominio, è necessaria una delibera assembleare approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.
In questo caso, i condomini contrari non saranno obbligati a sostenere la spesa, ma non potranno beneficiare dei vantaggi e delle agevolazioni derivanti dall’impianto. I costi saranno ripartiti tra i condomini che hanno dato il consenso all’installazione, che potranno usufruire anche delle detrazioni fiscali.
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