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Collaudo statico: come avviene e quando è obbligatorio

Il collaudo statico è un atto di natura tecnica, economica ed amministrativa. È obbligatorio eseguirlo in tutti i casi di nuova costruzione, di ampliamento di una struttura o di adeguamento sismico.

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Il collaudo statico è un atto di natura tecnica, economica ed amministrativa. È obbligatorio eseguirlo in tutti i casi di nuova costruzione, di ampliamento di una struttura o di adeguamento sismico.

È il collaudatore che esegue le verifiche. E, solo se queste risulteranno positive, egli rilascerà il certificato di collaudo. A richiedere le verifiche invece è il committente, e dunque, colui che ha commissionato il lavoro.

Vediamo di seguito come si procede.

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Collaudo statico: perché, quando e da chi viene eseguito

Il collaudo statico è regolato dalla sezione Norme Tecniche per le Costruzioni del Testo Unico per l’Edilizia (DPR 6 giugno 2001 n. 380). Si esegue obbligatoriamente per tutte le opere di nuova costruzione, a prescindere dal tipo di manufatto o dai materiali utilizzati.

Per quanto riguarda le opere già esistenti invece, è necessario eseguirlo quando si compiono interventi di adeguamento e miglioramento sismico. Non è obbligatorio invece per piccoli interventi o riparazioni.

Il collaudo statico viene eseguito con due scopi:

  • Quello di constatare che l’opera e tutte le sue componenti siano idonee e agibili dal punto di vista strutturale. Oltre ad appurare che nell’esecuzione dell’opera, la ditta appaltatrice abbia rispettato tutte le disposizioni stabilite in fase di progettazione;
  • Quello di constatare che l’opera risulti conforme ai patti contrattuali, e quindi il committente possa liquidare l’importo spettante in favore della ditta appaltatrice.

Il collaudatore potrà essere un tecnico libero professionista, geometra, ingegnere, architetto o perito edile, purché sia:

  • Iscritto da minimo 5 anni ad un Ordine Professionale (per le opere di valore da 0 a 1 milione di euro);
  • Iscritto da minimo 10 anni ad un Ordine Professionale (per opere di valore maggiore ad 1 milione di euro).

In entrambi i casi, dovrà essere un soggetto estraneo all’opera. Nel senso che non dovrà aver collaborato alla sua progettazione o alla sua esecuzione.

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In corso d’opera o ad opera conclusa?

La normativa afferma che: “il collaudo statico, tranne casi particolari, va eseguito in corso d’opera”. In realtà, scegliere se eseguire il collaudo in corso d’opera o ad opera conclusa spetta al collaudatore. Ovviamente la scelta avviene valutando delle ragioni ben precise, come il tipo di costruzione, l’aderenza alle norme per la quale egli può ritenersi sicuro o meno del risultato finale, ecc.

In ogni caso, una cosa è certa: il collaudatore non può dare per scontate le capacità professionali, né del progettista, né del direttore dei lavori, né della ditta appaltatrice. Questo significa che non può evitare la valutazione di alcuni aspetti dell’opera perché magari suppone che il progetto e l’esecuzione rispettino le norme. E non può supporre che la costruzione sia fatta a regola d’arte, ma lo deve obbligatoriamente constatare tramite le dovute verifiche.

Questo aspetto porta generalmente il collaudatore a decidere di eseguire il collaudo statico in corso d’opera, piuttosto che dopo che l’opera è già stata conclusa. In questo modo, egli può valutare se ci sono errori nell’esecuzione o incongruenze con il progetto, e stabilire quindi dei cambiamenti in vista della conclusione del manufatto.



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TAGS: collaudo statico, norme tecniche costruzioni, testo unico edilizia

Autore: Redazione Online

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